05.3854 · Interpellanza · 2005-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2001 il signor X, cittadino della Guinea-Conakry, è giunto in Svizzera per presentarvi una domanda d'asilo. Tale domanda è stata respinta con termine di partenza esecutivo. Il signor X si trova in detenzione preventiva da sei mesi, in applicazione delle misure coercitive e, in considerazione del suo stato di salute, si è visto rifiutare il rilascio di un lasciapassare da parte del consolato del suo Paese.
Nel 2001 il signor X ha in effetti subito un trauma al polso. Egli soffre in particolare di un handicap al polso destro, con dolori residui importanti e giornalieri, una diminuzione della forza prensile (5 chili invece dei 40 chili del polso sinistro) e una persistente inabilità. Avrebbe dovuto essere operato nel novembre 2005 presso l'ospedale universitario di Losanna (CHUV). Tuttavia, il "service de la population" del cantone di Vaud si è rifiutato di farsi carico dell'intervento.
Il signor X è quindi attualmente detenuto in applicazione delle misure coercitive e vive una situazione kafkiana: da un lato le autorità del suo Paese d'origine si rifiutano di riprenderlo a causa del suo stato di salute, dall'altro le autorità elvetiche rifiutano di farlo operare. Ricordo che i costi di detenzione di una persona straniera in applicazione delle misure coercitive vanno da 160 a 300 franchi al giorno, secondo il rapporto finale del 15 marzo 2005 sulla valutazione delle misure coercitive nell'ambito del diritto in materia di stranieri, presentato all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. I costi della detenzione amministrativa del signor X saranno pertanto superiori rispetto a quelli della sua operazione.
Il Consiglio federale può far sì che il caso del signor X sia risolto in modo umano e al più presto, assicurandosi che simili situazioni non si riproducano?
Stellungnahme des Bundesrates
K.S., cittadino della Repubblica della Guinea-Conakry (Africa occidentale), denominato il signor X dall'autore dell'interpellanza, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 3 giugno 2001. Il 12 giugno 2002 le autorità federali competenti hanno emanato una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo. Il 25 giugno 2002, giusta l'articolo 22a della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) il "service de la population du canton de Vaud (SPOP)" ha sollecitato l'appoggio dell'Ufficio federale della migrazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto K.S. non disponeva di nessun documento di legittimazione valido. Va osservato che K.S. nel dicembre 2003 è stato condannato dalla Corte d'Assise del cantone di Neuchâtel a una pena di tre anni di reclusione per infrazione grave alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121), nonché a un'espulsione dal territorio svizzero della durata di sei anni (senza condizionale). Il 9 gennaio 2004, in seguito a una richiesta formale di confronto dei dati, le competenti autorità tedesche hanno comunicato a quelle elvetiche che, in data 7 marzo 2001, K.S. aveva già depositato una domanda d'asilo in Germania, sotto un'identità diversa da quella con la quale si è presentato in Svizzera. La domanda d'asilo depositata in Germania è stata respinta in data 24 luglio 2001.
Nel caso concernente K.S. non vi è mai stato un interrogatorio effettuato da rappresentanti della Guinea-Conakry, e questo anche perché la rappresentanza diplomatica della Guinea-Conakry competente per la Svizzera e preposta al rilascio di documenti d'identità sostitutivi si trova a Parigi. Da febbraio 2005 in Svizzera vi sono stati cinque incontri di lavoro con delegazioni delle autorità migratorie della Guinea-Conakry.
Nel corso di questi incontri non è mai stato possibile interrogare K.S. quanto alla sua identità, poiché l'interessato non era disposto a consegnare la dichiarazione firmata richiesta dalla Guinea-Conakry che confermasse la sua volontà di tornare in patria. Senza questa dichiarazione di libera volontà, l'ambasciata della Guinea-Conakry a Parigi si è finora rifiutata di interrogare presunti cittadini guineani al fine di chiarire la loro identità e provenienza. Fino alla fine di aprile 2006 le autorità federali competenti organizzeranno tuttavia per la prima volta anche audizioni di cittadini guineani che si sono rifiutati di ritornare volontariamente nel loro Paese. Nel corso di questi interrogatori si prevede di procedere anche al chiarimento dell'identità di K.S. A condizione che collabori con la delegazione guineana, anche K.S., in quanto persona obbligata a lasciare la Svizzera, potrà ottenere un documento d'identità sostitutivo (lasciapassare) che gli permetterà di ritornare nel suo Paese. K.S. non si trova del resto più in carcerazione in vista del rinvio forzato, in quanto le autorità vodesi hanno nel frattempo deciso di porlo in libertà.
Per quel che concerne l'attuale stato di salute dell'interessato, il medico cantonale del cantone di Vaud, basandosi sul rapporto medico dell'11 ottobre 2005 della clinica universitaria di Ginevra, ha ritenuto che non vi sono pregiudizi rilevanti che ostacolano la vita quotidiana di K.S. Dal punto di vista medico non vi sono quindi motivi che giustifichino un intervento chirurgico urgente nel nostro Paese. Per questi motivi l'autorità vodese preposta alla migrazione ha respinto la richiesta del 10 novembre 2005 inoltrata dalla Lega svizzera dei diritti dell'uomo (sezione di Ginevra), volta all'assunzione dei costi dell'intervento chirurgico, con riferimento alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).
I ritardi nell'allontanamento e le difficoltà che ne sono derivate sono in primo luogo da ricondurre alla mancata cooperazione da parte di K.S., e non a contraddizioni nella procedura d'asilo. Non è del resto stata constatata nessuna irregolarità procedurale. Se K.S. coopera all'ottenimento dei suoi documenti d'identità, il suo rimpatrio è possibile ed eseguibile. Non vi sono quindi motivi per cui il Consiglio federale debba intervenire nel caso in questione.
Risposta del Consiglio federale.