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Invio di soldati paracadutisti svizzeri in Iraq, Afghanistan e Kosovo?

05.3873 · Interpellanza · 2005-12-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il comando delle scuole e dei corsi esploratori paracadutisti 83 ha condotto fino al 15 dicembre 2005 un sondaggio presso ogni membro attivo della Compagnia di esploratori paracadutisti 17, al fine di rilevare a quali condizioni essi sarebbero disposti a prestare un servizio all'estero, nel quadro di un battaglione di circa 500 persone destinato ad impieghi all'estero. Si tratterebbe in special modo di istituire una formazione di esploratori e di granatieri volta a sostenere le operazioni all'estero.

Invito il Consiglio federale a fornire le informazioni seguenti:

1. Su quale strategia si basa l'aumento da 250 a 500 militari degli effettivi delle formazioni destinate ad impieghi all'estero?

2. Quali sarebbero i compiti dei paracadutisti svizzeri nei Paesi a cui si riferisce il sondaggio?

3. Secondo il Consiglio federale, a quale grado di rischio sarebbe esposto ogni eventuale partecipante a tali spedizioni?

4. Il Consiglio federale condivide il timore secondo cui la Svizzera - se percepita come vicina agli occupanti statunitensi - potrebbe compromettere la propria reputazione di Paese neutrale?

5. Il rischio che il nostro Paese costituisca un bersaglio di attacchi terroristici è acuito da questo tipo di esercitazioni?

6. Quali passi sono previsti, affinché il Parlamento ed eventualmente il popolo possano esprimersi in merito a tali progetti estranei al sistema di milizia?

Stellungnahme des Bundesrates

Il sondaggio menzionato dall'autore dell'interpellanza va situato nel quadro delle decisioni del Consiglio federale concernenti un rafforzamento delle capacità nell'ambito degli impieghi di promovimento della pace (cfr. risposta alla domanda 1). Mediante il sondaggio in questione, il comando delle scuole e dei corsi per esploratori paracadutisti intendeva determinare quale fosse in generale la disponibilità dei quadri di professione e dei militari di milizia a partecipare a impieghi umanitari o di promovimento della pace. In particolare, il sondaggio non anticipava alcun impiego in Iraq e Afghanistan (menzionati nel titolo dell'interpellanza). Mediante tali esempi, si è voluto unicamente illustrare la possibile entità dell'esposizione al pericolo.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. I motivi alla base del rafforzamento delle capacità destinate alla partecipazione a impieghi per il promovimento della pace sono stati ripetuti ed illustrati in maniera esauriente nel rapporto sulla politica di sicurezza 2000, nel concetto direttivo "Esercito XXI" e nel quadro del dibattito parlamentare sulla revisione parziale della legge militare. In particolare, il concetto direttivo prevedeva, al numero 6.1, che a medio termine l'esercito avrebbe dovuto essere in grado di partecipare a un'operazione di sostegno alla pace con al massimo una formazione della forza di un battaglione oppure, in alternativa, di partecipare contemporaneamente con due unità rinforzate. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio federale l'8 settembre 2004 e da ultimo l'11 maggio 2005, data in cui il governo ha stabilito che a partire dal 2008 l'esercito dovrà essere in grado di mettere a disposizione fino a 500 militari per uno o più impieghi.

2. Si tratta della capacità fondamentale degli esploratori paracadutisti di procurarsi informazioni come "sensori", senza fare uso di violenza. Sono esclusi lanci con il paracadute.

3. Gli impieghi per il promovimento della pace non sono mai privi di rischi per i militari impiegati, dal momento che avvengono in zone di crisi con situazioni instabili. È proprio tale situazione di partenza che rende necessari tali impieghi. In caso di impiego dell'esercito svizzero, l'applicazione dell'articolo 66a della legge militare ha come conseguenza il contenimento dei rischi: detto articolo vieta infatti la partecipazione di militari dell'esercito svizzero ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

4. La Svizzera partecipa a impieghi di promovimento della pace con mezzi militari soltanto quando la missione in questione è oggetto di un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU o eventualmente dell'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). Tali missioni non comportano alcuno schieramento a favore di una delle parti nell'ambito di un conflitto, ma consistono in un contributo alla comunità internazionale in favore della stabilizzazione di una zona di crisi, e pertanto non sollevano questioni in materia di diritto della neutralità. Nelle proprie decisioni e proposte al Parlamento il Consiglio federale tiene debitamente conto della politica di neutralità, verificando per ogni impiego concreto se esso corrisponde ai principi della politica estera e di sicurezza della Svizzera.

5. Il Consiglio federale non ha alcun motivo di ritenere che simili impieghi incrementino i rischi che la Svizzera possa diventare bersaglio di attentati terroristici. Tali impieghi hanno luogo nel quadro del promovimento della pace o dell'assistenza umanitaria all'estero e si fondano sulle pertinenti disposizioni della legge militare, le quali stabiliscono che gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati soltanto in presenza di un mandato dell'ONU o dell'OSCE ed escludono la partecipazione ad azioni di combattimento per l'imposizione della pace. L'impegno della Svizzera gode di un ampio consenso della comunità internazionale e non comporta alcuno schieramento a favore di una delle parti nell'ambito di conflitti.

6. Conformemente all'articolo 66b della legge militare, il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego per il promovimento della pace. Se è previsto un impiego armato, devono essere consultate la Commissione della politica estera e la Commissione della politica di sicurezza di entrambe le Camere e l'impiego deve essere sottoposto per approvazione al Parlamento se si intendono impiegare più di 100 militari o se la durata prevista dell'impiego supera le tre settimane, come è praticamente sempre il caso.

Risposta del Consiglio federale.

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