Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale
05.412 · Iniziativa parlamentare · 2005-06-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Nel Codice penale (CP) va ripresa una disposizione che commina la stessa pena prevista all'articolo 141bis CP per l'impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. In questo modo si vogliono dichiarare punibili gli atti considerati meno gravi perché meno ingannevoli rispetto alla truffa (art. 146 CP), che d'altra parte però presuppongono un comportamento più attivo rispetto a quello puramente passivo di cui all'articolo 141bis CP, che commina una pena per l'impiego di valori patrimoniali venuti in possesso del beneficiario in modo indipendente dalla sua volontà.