05.429 · Iniziativa parlamentare · 2005-09-21
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito l'iniziativa parlamentare seguente:
La Costituzione federale deve essere completata con la disposizione seguente:
Art. 62 cpv. 3
I Cantoni provvedono affinché i Comuni e i privati mettano a disposizione, secondo il bisogno e sino al termine dell'obbligo scolastico, strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia e alla scuola. La Confederazione può sostenerli in tale compito.