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Migliorare la protezione dei consumatori. Vendita a distanza e garanzia

05.458 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-15

Liquidato

Wortlaut

Visti l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e l'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito la seguente iniziativa parlamentare: al fine di rafforzare la protezione dei consumatori nell'ambito della vendita a distanza, occorre integrare il Codice delle obbligazioni e la legge federale contro la concorrenza sleale (conformemente al disegno di "Modifica del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale - miglioramento della protezione dei consumatori").

Begründung

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle misure nell'ambito del commercio elettronico e alla connessa revisione del Codice delle obbligazioni e della LCSI.

Nel contempo, in relazione con la revisione della legge sull'informazione dei consumatori è stato chiesto da più parti di disciplinare a livello settoriale e non in una legge di carattere generale le richieste inerenti alla protezione dei consumatori.

Nel 2004 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale aveva osserevato che la legislazione in vigore non garantiva una sufficiente protezione dei consumatori nel commercio elettronico. A causa delle peculiarità di questa forma di commercio, l'impostazione dei disciplinamenti giuridici, che non ne considerava l'aspetto tecnologico, portava nella pratica a un più basso livello di protezione dei consumatori rispetto alle forme di commercio tradizionali.

La presente iniziativa parlamentare riprende queste proposte e tiene inoltre conto dell'esigenza di disciplinare a livello settoriale e non in una legge di carattere generale le richieste inerenti alla protezione dei consumatori.

Al centro del progetto vi sono il disciplinamento della vendita a distanza (in particolare degli acquisti online su Internet), disposizioni migliorate sulla garanzia e un diritto di revoca. Il progetto contiene i seguenti elementi:

- Nel commercio elettronico gli offerenti devono adempiere obblighi d'informazione specifici, in particolare l'identificazione inequivocabile dell'offerente, le caratteristiche essenziali della merce o del servizio offerti e le condizioni di pagamento e di consegna concrete (art. 40k-40n D-CO). Le infrazioni sono passibili di sanzioni penali (art. 3 lett. bbis e 6a in combinato disposto con l'art. 29 D-LCSI). Poiché nella vendita a distanza le parti contrattuali non si incontrano mai fisicamente, è particolarmente importante l'informazione corretta e adeguata del consumatore.

- I diritti di garanzia devono essere vincolanti e non possono essere esclusi per contratto (art. 199 n. 2 D-CO). Se il venditore deve "garantire", esso risponde del fatto che la merce trattata al momento della vendita è esente da difetti della cosa e difetti giuridici. Concretamente ciò significa che la merce deve presentare il carattere concordato nel contratto. Oggi avviene regolarmente che condizioni generali (CG) rimuovano la norma dispositiva del CO, sempre a scapito del consumatore.

- Finora solamente i contratti a domicilio possono essere revocati (contratti a domicilio art. 40a segg. CO).

Adesso anche i contratti conclusi nella vendita a distanza dovranno poter essere revocati (art. 40b, 40 e n. 3, 40h D-CO). Il diritto di revoca dovrebbe compensare la mancanza di contatto fisico tra le parti contrattuali e la possibilità di esaminare la merce e ridurre così al minimo il rischio di brutte sorprese. Il diritto di revoca è parte del diritto comunitario e il consumatore in Svizzera non dev'essere trattato peggio del consumatore nell'Unione europea.

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