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05.461 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-15

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legislazione in materia di previdenza professionale deve essere modificata in modo che, nell'ambito della liquidazione parziale di istituti di previdenza professionale, le riserve di fluttuazione vengano rimesse in misura proporzionale, in base agli stessi principi valevoli per le riserve tecniche.

Begründung

In una sentenza emanata il 9 giugno 2005, il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di liquidazione parziale di istituzioni previdenziali, la rimessa in contanti di mezzi finanziari non deve comprendere la quota relativa alle riserve di fluttuazione. A seguito di questa sentenza quindi, in tali circostanze, gli istituti di previdenza rimettono il patrimonio in contanti per evitare l'attribuzione di queste quote agli assicurati in procinto di cambiare assicurazione. Questo modo di agire non rispetta né il principio della parità di trattamento né il principio, sancito dalle disposizioni relative alle fondazioni, secondo cui il patrimonio deve accompagnare i destinatari. La sentenza privilegia gli assicurati che mantengono l'assicurazione rispetto a quelli in procinto di cambiarla. Inoltre i mezzi conferiti devono essere nuovamente investiti dai nuovi istituti di previdenza e ciò comporta automaticamente ulteriori rischi d'investimento da coprire mediante riserve di fluttuazione corrispondenti.

Vi è quindi il rischio che le riserve tecniche vengano sottodotate rispetto alle riserve di fluttuazione e che le disparità di trattamento dei destinatari portino alla comparsa di una nuova "catena dorata" nel settore della previdenza professionale.