05.463 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 98 del Codice civile svizzero deve essere modificato come segue:
B. Procedura preparatoria
I. Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non sono cittadini svizzeri devono presentare un permesso di dimora o un visto validi.
Begründung
La nuova regolamentazione prevista dalla legge federale sugli stranieri (LStr) attribuisce un margine di valutazione agli uffici di stato civile senza però offrire chiare basi giuridiche per negare l'avvio della procedura. Essa quindi non garantisce che possa impedire la conclusione di matrimoni fittizi. Questa lacuna potrebbe essere colmata introducendo nel Codice civile una regola di base relativa al soggiorno regolato. In tal modo si riuscirebbe a impedire ai richiedenti l'asilo respinti e alle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera di sottrarsi al rimpatrio mediante matrimonio.