06.1028 · Interrogazione · 2006-03-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In seguito all'indignazione suscitata nell'opinione pubblica in Germania dai vertiginosi salari e dalle generose regolamentazioni concernenti l'indennizzo dei membri della direzione di alcune casse malati operanti nel quadro della copertura obbligatoria, l'Istituto federale tedesco delle assicurazioni (Bundesversicherungsamt) ha trasmesso alle casse nuove direttive per il calcolo dei salari. Queste ultime hanno l'obiettivo di impedire ai direttori di casse malati lautamente retribuiti di arricchirsi a dismisura. Sarà inoltre vietato accumulare mandati di direzione. Il presidente dell'Istituto federale tedesco delle assicurazioni ha dichiarato che gli agenti di diritto pubblico salariati tramite i contributi obbligatori hanno il dovere, nei confronti degli assicurati, di utilizzare il denaro in modo oculato e di rendere conto dell'uso che ne è stato fatto. Le nuove direttive impediscono alle casse di autorizzare per i membri della direzione salari più elevati del necessario.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione secondo cui anche in Svizzera sia necessario rendere conto del denaro proveniente dai premi e utilizzarlo in modo oculato? Non ritiene anch'esso che questi imperativi siano inconciliabili con gli indennizzi eccessivi versati agli organi delle casse malati?
2. L'ufficio federale competente dispone dei dati completi relativi all'indennizzo dei quadri e degli organi di vigilanza delle casse malati (compresi i premi, le prestazioni accessorie, i diritti alla pensione ed eventuali entrate derivanti da plurioccupazioni)?
3. Nelle venti casse malati più importanti, a quanto ammontano gli indennizzi:
a. per gli organi di vigilanza?
b. per i presidenti degli organi di vigilanza?
c. per i direttori generali?
d. per i livelli operativi più alti?
4. Il Consiglio federale ritiene opportuno rafforzare l'obbligo d'informazione delle casse malati in materia di indennizzi versati o fissare importi massimi consentiti? In quale forma ed entro quali termini andrebbero risolte tali questioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale considera essenziale il principio secondo cui il denaro proveniente dai premi dell'assicurazione malattia sociale deve essere utilizzato in modo oculato. Previsto nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il sistema di concorrenza tra gli assicuratori-malattie dovrebbe incoraggiare questi ultimi a impedire che i costi amministrativi superino i limiti propri ad una gestione economica. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), cui spetta la vigilanza sugli assicuratori-malattie, è incaricato di controllare che gli assicuratori rispettino il principio dell'utilizzazione oculata del denaro proveniente dai premi.
2./3. L'UFSP è in possesso dei dati completi relativi ai costi globali di amministrazione. Tali dati sono differenziati solo fino al livello dei "costi globali per i salari". L'ufficio non dispone di indicazioni più dettagliate sui costi amministrativi le quali non sono peraltro necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza previsto dalla legge.
In risposta a diversi interventi parlamentari (tra i quali: Guisan 96.3467; Rechsteiner 97.3337; Ziegler 98.1139), il Consiglio federale ha già spiegato che gli assicuratori devono contenere i costi amministrativi dell'assicurazione sociale malattie entro i limiti propri ad una gestione economica (art. 22 cpv. 1 LAMal). Non spetta al Consiglio federale assumere la responsabilità delle decisioni aziendali delle casse malati e stabilire la struttura dei costi amministrativi (p. es., se investire il denaro nei salari dei manager o in un costoso assetto informatico).
Le casse malati sono imprese private i cui dirigenti, oltre alla gestione dell'assicurazione malattie obbligatoria, devono spesso occuparsi di rami assicurativi (p. es. le assicurazioni complementari) che non sono subordinati al principio dell'obbligatorietà. Le decisioni concernenti la determinazione di salari, stipendi e indennità in capitale rientrano nelle responsabilità della direzione dell'impresa.
4. In virtù dell'articolo 22 capoverso 2 LAMal il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il contenimento dei costi amministrativi. A tale proposito l'UFSP esamina l'ammontare dei costi amministrativi di tutti gli assicuratori-malattie (anche nell'ambito dell'approvazione dei premi e della verifica dei conti) nonché un'eventuale chiave di ripartizione (p. es. tra l'assicurazione di base e quella complementare) e interviene in caso di anomalie manifeste.
Il Consiglio federale non ritiene che vi sia motivo di intervenire sulle strutture salariali degli assicuratori-malattie, fintanto che l'entità dei costi amministrativi globali rimane contenuta nei limiti usuali. I dati amministrativi pertinenti sono pubblicati annualmente dall'UFSP per l'assicurazione malattie obbligatoria in una statistica completa (statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria). Quelli destinati agli assicuratori-malattie (gruppi) che offrono anche assicurazioni private possono essere rilevati nei rapporti di gestione delle imprese.
Risposta del Consiglio federale.