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Formazione dei futuri conducenti in due fasi: circuiti per l'addestramento alla guida

06.1031 · Interrogazione · 2006-03-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

- Come vengono definiti i circuiti di addestramento alla guida nell'ambito della formazione dei futuri conducenti in due fasi (criteri, competenze)?

- Qual è il ruolo del TCS?

- I privati hanno anch'essi la possibilità di partecipare alle gare d'appalto se in possesso di terreni adeguati allo scopo?

Stellungnahme des Bundesrates

La formazione complementare dei titolari di una licenza di condurre in prova è disciplinata negli articoli da 27a a 27g dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51).

L'Ufficio federale delle strade, nelle istruzioni del 3 dicembre 2004 concernenti la formazione in due fasi (http://www.astra.admin.ch/media/pdfpub/2004-12-03_2372_i.pdf), ha inoltre precisato i requisiti minimi per le piazze d'istruzione destinate all'insegnamento pratico (allegato 1 punto 2).

Secondo le suddette istruzioni, le piazze d'istruzione devono permettere lo svolgimento sicuro della formazione complementare e garantire il raggiungimento dei relativi obiettivi. Il primo giorno di formazione deve consentire ai partecipanti di migliorare le proprie capacità nonché di riconoscere ed evitare le situazioni di pericolo prima che queste si verifichino. Gli organizzatori dei corsi devono concepire i contenuti delle lezioni in modo tale che i partecipanti, mediante simulazioni di tipiche situazioni di guida, possano approfondire le loro conoscenze dei principali fattori che influiscono sugli incidenti, come ad esempio i malintesi tra gli utenti del traffico, gli errori di valutazione della distanza di arresto e della necessaria distanza tra due veicoli o ancora l'eccessiva velocità in curva.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione complementare occorre un'autorizzazione del cantone di sede, che decide in base ai criteri di cui all'articolo 27e OAC. I cantoni hanno delegato al consiglio della sicurezza stradale il compito di entrare in materia nella valutazione delle domande. Il consiglio stabilisce se i criteri summenzionati sono adempiuti e presenta al cantone di sede una proposta motivata di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione richiesta.

Il TCS è un possibile organizzatore di corsi, ma non è coinvolto nel processo decisionale.

Chiunque può ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione in due fasi, a condizione di adempiere i criteri per il suo ottenimento.

Risposta del Consiglio federale.