Swissmetal a rischio di fallimento. Quali conseguenze per le finanze federali?
06.1043 · Interrogazione · 2006-05-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Se non verranno presi provvedimenti immediati, il gruppo Swissmetal (Usines métallurgiques suisses SA, Berna) rischia a poco a poco, ma inesorabilmente, il fallimento.
Infatti le decisioni della direzione conducono direttamente l'azienda sull'orlo del baratro, dal momento che lo stabilimento Boillat di Reconvilier verrà chiuso, provocando inevitabilmente il crollo del gruppo metallurgico. Le autorità federali, pur conoscendo il triste stato dei fatti, non sembrano scomporsi troppo.
Il Consiglio federale dovrebbe invece sentirsi chiamato in causa, perché le conseguenze potrebbero essere gravi per le finanze degli enti pubblici direttamente coinvolti (cantoni di Berna e Soletta, comuni di Reconvilier e Domaci) e per la Confederazione.
Per quest'ultima sono in ballo i suoi impegni verso Swissmetal a livello di crediti per le scorte obbligatorie, che ammontano ai 11 milioni di franchi, un prestito LIM di un milione di franchi alla RU-Calor SA di Reconvilier, il cui 60 per cento di energia è consumato da Swissmetal (dossier Seco 022.05.042/1) e un contributo federale di parecchie decine di franchi per il risanamento dei siti contaminati di Dornach e Reconvilier, senza contare infine le ripercussioni dirette e indirette sui fondi per la disoccupazione.
Il Consiglio federale può garantire che siano state prese le necessarie misure cautelari per evitare che la Confederazione e gli enti pubblici ci rimettano dopo il fallimento prevedibile di Swissmetal e, in particolare, ha chiesto a questa azienda di destinare parte degli accantonamenti finanziari al disinquinamento dei siti di Dornach e di Reconvilier?
Stellungnahme des Bundesrates
Già in occasione della sua risposta all'interrogazione Kohler 06.1042 del 24 marzo 2006, il Consiglio federale ha avuto modo di esprimersi in merito alle questioni inerenti a Swissmetall e Reconvilier. Per quanto riguarda le domande concernenti il mercato del lavoro si rimanda a detta risposta. Inoltre, il Consiglio federale si rifiuta di fare pubblicamente delle ipotesi sul futuro economico di un impresa attiva in Svizzera.
Su un piano generale, alle domande è possibile rispondere nel modo seguente.
Riguardo alle garanzie fornite alla Confederazione nel quadro della costituzione volontaria di scorte, è opportuno ricordare che - in generale - il rispetto dei contratti stipulati con le diverse ditte è periodicamente oggetto di controlli, sotto il profilo dei quantitativi e della contabilità. La Confederazione vigila affinché i margini di credito non vengano esauriti. Ogni anno, vengono verificati i rapporti di gestione delle ditte (rapporto dell'organo di controllo, bilancio, conto economico con allegato.) Inoltre, le banche che concedono i crediti sono soggette ad un obbligo di notifica. È pure possibile la richiesta di informazioni alle banche. Da ultimo, in caso di una moratoria concordataria o del fallimento del depositario della scorta obbligatoria, la Confederazione beneficia del diritto di separazione (la proprietà della scorta obbligatoria passa alla Confederazione).
Conformemente alla legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM), nel 2000 il canton Berna ha concesso un aiuto agli investimenti sotto forma di mutuo alla RU-Calor SA di Reconvilier, per la costruzione di una centrale termica a legna e una rete di distribuzione del calore. Scaduto il termine di attesa di cinque anni, nel 2005 è stata versata una prima quota di ammortamento. Il capitale restante è garantito secondo la prassi usuale. Swissmetal, essendo uno dei maggiori utilizzatori del calore erogato dalla centrale, è compartecipe dell'impresa ed ha fornito una garanzia di rimborso per parte del mutuo. Ciò vale anche per il comune di Reconvilier. Secondo l'articolo 12 LIM, i cantoni provvedono affinché vi siano garanzie sufficienti per il rimborso dei mutui di aiuto agli investimenti; le perdite derivanti dai mutui di aiuto agli investimenti sono per metà a carico del cantone che ha assegnato il mutuo al beneficiario.
Secondo l'articolo 32d della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), le spese del risanamento sono ripartite tra il perturbatore per comportamento (chi ha causato l'inquinamento) e il perturbatore per situazione (detentore del sito). Nel caso dell'insolvenza di uno o più perturbatori, le spese sono a carico del cantone (art. 32d cpv. 3 LPAmb). Se il risanamento è dovuto ad un inquinamento verificatosi prima del 1° febbraio 1996 (art. 32e cpv. 3 LPAmb), la Confederazione - tramite il fondo destinato al risanamento dei siti contaminati - si assume il 40 per cento dei costi computabili per il risanamento. La partecipazione del fondo summenzionato al risanamento di siti industriali è disciplinata dall'articolo 32e LPAmb. La Confederazione non intende attuare misure preventive allo scopo di evitare problemi economici alle aziende confrontate con il risanamento di siti contaminati.
Risposta del Consiglio federale.