Lexipedia

06.1063 · Interrogazione · 2006-05-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo la stampa, la cittadina italiana Flora Bartolini, suocera dell'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, avrebbe acquistato una casa a S-chanf, costituendovi il suo domicilio nonostante continui a vivere a Bologna, e avrebbe ottenuto l'assicurazione di una imposizione in funzione del dispendio. Tali informazioni riprendono quanto riportato da diversi media.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Le notizie riportate dai media in merito all'acquisto di un immobile, alla costituzione di domicilio e all'imposizione forfetaria corrispondono al vero?

2. Su quali regole si basa la costituzione di domicilio da parte di cittadini UE in Svizzera, quale autorità cantonale è competente per il rilascio dell'autorizzazione e come vigila la Confederazione sulla corretta applicazione della legge (CC, lex Koller, accordo di libera circolazione)?

3. Quale autorità (cantone, comune) è competente per l'autorizzazione all'imposizione forfetaria e in che modo la Confederazione garantisce che il diritto federale sia applicato correttamente (LAID, LIFD)?

4. Il Consiglio federale ha constatato un aumento dei domicili da parte di cittadini europei in Svizzera dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione? Se sì, vi è un nesso diretto con l'aumento di autorizzazioni di imposizione forfetaria?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dopo aver consultato le autorità competenti del cantone dei Grigioni, il Consiglio federale può confermare che il 18 giugno 2004 la signora Flora Bartolini ha ottenuto un permesso di dimora B CE/AELS e che il 21 giugno 2004 si è annunciata ordinariamente a S-chanf. Il contratto di vendita del 22 giugno 2004 e l'iscrizione nel registro fondiario del 2 luglio 2004 rendono manifesto l'acquisto di una casa a S-chanf da parte della signora Bartolini. L'ufficio del registro fondiario dell'Alta Engadina ha iscritto nel registro fondiario detto acquisto fondandosi sul permesso di dimora e sul certificato di domicilio rilasciato dal comune, senza informare l'acquirente della necessità di accertare l'eventuale obbligo di autorizzazione presso l'autorità cantonale di rilascio. Il 1° luglio 2006 la signora Bartolini ha preso in affitto un altro appartamento, sempre a S-chanf, perché la casa acquistata si trova in fase di ristrutturazione. Visto che al momento attuale non è possibile valutare in modo definitivo la questione riguardante il domicilio della signora Bartolini, l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile del cantone dei Grigioni provvederà prossimamente, secondo l'informazione del 7 luglio 2006, a effettuare altri accertamenti. Il registro d'imposta del cantone dei Grigioni non è accessibile al pubblico. In sostanza, quindi, il segreto fiscale impedisce di appurare se e come le persone diventano contribuenti.

2. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono costituire il loro domicilio annunciandosi presso un comune in Svizzera secondo le norme dell'accordo sulla libera circolazione delle persone in quanto persone esercitanti attività lucrativa o non esercitanti attività lucrativa. Queste ultime devono dimostrare di essere in possesso di mezzi finanziari sufficienti (che superino il limite che dà diritto all'aiuto sociale) e di aver stipulato un'assicurazione contro le malattie. Il rilascio dei permessi di dimora è di competenza dei cantoni.

Secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone e la lex Koller, chi elegge domicilio in un comune svizzero può acquistare proprietà immobiliari alle stesse condizioni di un cittadino nazionale. Di norma, se l'acquirente presenta il permesso di dimora e il certificato di domicilio di un comune, l'ufficio del registro fondiario iscrive il negozio giuridico direttamente nel registro fondiario, senza prima rinviare l'acquirente all'autorità cantonale di rilascio. In caso di dubbi circa il domicilio effettivo spetta tuttavia ai cantoni, responsabili dell'esecuzione della lex Koller, richiedere d'ufficio agli acquirenti stranieri di proprietà immobiliari le prove attestanti il loro effettivo domicilio ai sensi del Codice civile, ovvero la dimostrazione del fatto che il centro dei loro interessi è in Svizzera.

Il Consiglio federale non esercita la vigilanza sulle autorità cantonali di rilascio competenti in materia di lex Koller. L'Ufficio federale di polizia ha soltanto la facoltà di impugnare con ricorso le loro decisioni e di esaminarne la legittimità.

3. A livello cantonale è stabilito in modo differenziato se la competenza per l'imposizione, e quindi anche per l'autorizzazione all'imposizione forfetaria, spetta al cantone o al comune. Nel cantone dei Grigioni la garanzia dell'imposizione forfetaria spetta ai cantoni. L'esecuzione corretta del diritto federale è garantita dalla Confederazione nel quadro previsto dalla legge sull'imposta federale diretta. In particolare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può eseguire controlli presso le autorità cantonali di tassazione e prendere visione di documenti fiscali dei cantoni.

4. Negli ultimi due anni prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (2000 e 2001), sono stati 43 804 (di cui 19 517 non esercitanti attività lucrativa), rispettivamente 47 537 (di cui 19 782 non esercitanti attività lucrativa) i cittadini provenienti da Stati attualmente membri dell'Unione europea ad aver eletto domicilio in Svizzera. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore di detto accordo (2002-2004) questa cifra è aumentata fino a raggiungere le 51 828 persone (di cui 21 504 non esercitanti attività lucrativa), 51 862 (di cui 23 143 non esercitanti un'attività lucrativa) e 56 902 (di cui 23 412 non esercitanti attività lucrativa). Il numero di persone non esercitanti attività lucrativa che stabiliscono il loro domicilio in Svizzera aveva subito un aumento già prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e quest'evoluzione ha continuato a persistere anche in seguito. Al Consiglio federale non è noto un nesso con l'imposizione forfetaria.

In Svizzera non vengono allestite in modo sistematico statistiche sulla cifra delle imposizioni forfetarie concesse. Si sa che nel 1995/96 erano 2783 le persone soggette all'imposizione forfetaria, mentre nel 2004 tali casi erano circa 3600. Da ciò si evince che, in media, le persone soggette all'imposizione forfetaria aumentano di circa 100 unità l'anno. Negli ultimi anni nel cantone dei Grigioni il numero di stranieri soggetti all'imposizione forfetaria è praticamente rimasto invariato (2000: 226 persone; 2005: 232 persone). Si può pertanto affermare che, finora, l'accordo sulla libera circolazione delle persone non ha inciso in modo rilevante sull'aumento dell'imposizione forfetaria.

Risposta del Consiglio federale.