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Swissmetal. Violazione dei contratti sulle scorte obbligatorie?

06.1064 · Interrogazione · 2006-06-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal rapporto annuale 2005 di Swissmetal (UMS, Usines métallurgiques suisses SA) risulta che l'impresa ha concluso un contratto relativo alle scorte obbligatorie. Tale credito ammontava a fine 2005 ancora a 10 milioni di franchi. Sempre secondo il rapporto, il credito è rimborsabile nell'ordine di 1 milione di franchi nel 2006 e di tre versamenti di 3,3 milioni di franchi negli anni dal 2007 al 2009.

Inoltre, gli stock sono stati ridotti e sono passati da 17 600 tonnellate a fine 2004 a 14 900 tonnellate a fine 2005.

In occasione della conferenza stampa del 28 aprile 2006, Yvonne Simonis, CFO dell'UMS, ha ammesso che nel corso del 2006 sono state registrate vendite di metalli per un valore di oltre 5 milioni di franchi.

In considerazione di tali cifre e dei gravi problemi del gruppo, in particolare del rischio di fallimento, vorremmo sapere se l'ufficio competente della Confederazione, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, ha recentemente verificato le scorte fisiche e contabili.

Nel caso in cui le condizioni contrattuali non fossero più adempiute, vorremmo sapere se sono state prese disposizioni per chiedere il rimborso immediato della totalità del prestito.

E se, come supponiamo, le condizioni di rimborso del credito negoziato tra l'UMS e la Confederazione sono state violate già in precedenza, il Consiglio federale ha preso le misure immediate e senza compromessi necessarie in un simile caso?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande come di consueto e, in linea di principio, non prende posizione in merito a contratti concreti sulle scorte obbligatorie conclusi con imprese private. I dati delle imprese che detengono scorte obbligatorie sottostanno al segreto di affari o al segreto d'ufficio. La protezione dei dati va dunque rispettata.

Conformemente al rapporto del DFE del 2003 sulla politica in materia di scorte obbligatorie 2004 a 2007, le scorte obbligatorie complementari nel settore dei metalli ferrosi e non ferrosi devono essere liquidate a medio termine. In merito sono state concluse convenzioni con le imprese interessate, inclusa l'impresa in questione. La sorveglianza del rispetto di tali convenzioni compete all'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Il rispetto dei contratti per la costituzione di scorte obbligatorie è periodicamente oggetto di controlli, dal punto di vista della quantità e della qualità come pure del valore commerciale, anche per garantire la sicurezza finanziaria della Confederazione. In tale ambito vengono verificati anche il rispetto dei limiti di credito nonché i rapporti di gestione delle imprese (rapporti dell'organo di controllo, bilanci, conti economici con allegati). Inoltre, le banche che concedono i crediti sono tenute a notificare all'UFAE tutte le operazioni che riguardano gli interessi economici della Confederazione.

In caso di insolvenza di un'impresa che detiene scorte obbligatorie, la Confederazione ha una copertura speciale contro i rischi finanziari che potrebbero sorgere dalla sua garanzia bancaria. Essa beneficia per legge del cosiddetto diritto di separarsi dalla massa, ossia diventa proprietaria della scorta obbligatoria, che l'UFAE dovrà in seguito realizzare. Se il ricavo della vendita è superiore al debito assunto a titolo di garanzia dalla Confederazione, quest'ultima deve versare l'eccedenza alla massa fallimentare. Se è inferiore, la Confederazione partecipa alla massa fallimentare quale creditore di terza categoria per l'importo scoperto.

Risposta del Consiglio federale.