La revisione parziale della legge sull'asilo rispetta la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo?
06.1072 · Interrogazione · 2006-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Come giudica il Consiglio federale la compatibilità dell'attuale legge sull'asilo del 26 giugno 1998 con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, testo ratificato dalla Svizzera il 24 febbraio 1997? Le modifiche previste dalla recente revisione parziale della legge sull'asilo, su cui il popolo sarà chiamato a esprimersi il prossimo 24 settembre in seguito alla riuscita di un referendum, sono tutte compatibili con la convenzione menzionata?
2. In particolare, il Consiglio federale non giudica i punti seguenti della nuova legislazione sull'asilo difficilmente conciliabili con la convenzione? Come intende inoltre applicare tali misure in modo che non violino gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale in materia di rispetto dei diritti del fanciullo?
a. Esclusione dalla procedura d'asilo delle persone che non sono in grado di presentare documenti d'identità o di viaggio entro 48 ore dal loro arrivo. Questa disposizione, che metterà già in difficoltà gli adulti perseguitati nel loro Paese d'origine, sarà applicabile anche ai minori, che spesso si trovano ancora meno a loro agio di fronte a simili esigenze amministrative? In altri termini, il Consiglio federale giudica che tale misura sia ragionevolmente applicabile anche ai minori?
b. Soppressione dell'aiuto sociale e ricorso all'aiuto immediato cantonale in favore dei richiedenti l'asilo respinti. Poiché pare che non sia prevista alcuna eccezione in favore dei minori, questi non rischiano di precipitare in uno stato di precarietà estrema e di essere vittime di disparità di trattamento a seconda del luogo in cui viene trattata la loro domanda d'asilo?
c. Soppressione dell'esame sistematico dell'ammissione in caso di rigore personale grave per i richiedenti la cui procedura d'asilo è ancora in corso dopo quattro anni, e competenza discrezionale dei cantoni. Anche in questo caso, il nuovo sistema non rischia di creare gravi disparità di trattamento a seconda del cantone in cui è avviata la procedura?
d. Possibilità di incarcerare fino a due anni le persone che si rifiutano di lasciare spontaneamente la Svizzera. Il Consiglio federale non ritiene che, nel caso dei minori, una carcerazione forzata fino a due anni costituisca una misura sproporzionata alla luce dell'infrazione commessa e della probabile situazione di rigore personale in cui si trova la persona venuta a cercare rifugio in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Costituzione federale obbliga la Confederazione e i cantoni a rispettare il diritto internazionale nell'elaborare e applicare il diritto federale (art. 5 cpv. 4 Cost). La legge sull'asilo (LAsi) tuttora vigente è compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Lo stesso vale per la LAsi riveduta, la quale tiene conto della situazione particolare dei fanciulli. La Convenzione sui diritti del fanciullo deve sempre essere rispettata nell'applicare la LAsi.
2a. La nuova formulazione del motivo di non entrata nel merito, all'articolo 32 capoverso 2 lettera a LAsi riveduta, è applicabile anche ai minori. I minori accompagnati dai genitori, anche se sprovvisti di documenti d'identità sono inclusi nella procedura dei genitori. La situazione particolare dei minori non accompagnati sprovvisti di documenti d'identità è presa in considerazione al momento dell'esame delle diverse deroghe alla non entrata nel merito, segnatamente se sono necessari ulteriori chiarimenti per quel che concerne l'esigibilità dell'allontanamento verso il Paese d'origine (art. 32 cpv. 3 LAsi). In virtù della revisione parziale, le autorità cantonali designano una persona di fiducia per ciascun minore non accompagnato, anche in caso di procedura all'aeroporto qualora vi siano effettuati atti procedurali determinanti per la decisione d'asilo. Circa il 90 per cento dei minori non accompagnati sono giovani tra i 15 e i 18 anni. Nella maggior parte dei casi, l'età dichiarata non può essere verificata in quanto mancano i documenti d'identità.
2b. I minori possono parimenti beneficiare dell'aiuto immediato previsto dalla Costituzione (art. 12 Cost). Nel concedere l'aiuto immediato, i cantoni sono tenuti a rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo. A livello federale non è definita una prestazione massima di tale aiuto. Come rilevato dall'Ufficio federale di giustizia nella sua perizia del 25 febbraio 2005, l'aiuto immediato concesso deve tenere conto del benessere e del particolare fabbisogno di protezione dei minori (art. 3 cpv. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Fintantoché tale principio è osservato, la soppressione dell'aiuto sociale è compatibile con la Convenzione sui diritti del fanciullo. Spetta a ciascun cantone concedere un aiuto adeguato ad ogni caso individuale. La giurisprudenza del Tribunale federale costituisce una linea guida per tutti i cantoni. Va da sé che se la nuova normativa non dovesse rivelarsi adatta, sarebbe preso in esame un adeguamento.
2c. In caso di rigore personale grave, la revisione della legge sull'asilo prevede una nuova possibilità per i cantoni di rilasciare un permesso di dimora indipendentemente dallo stadio della procedura d'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi). È possibile rilasciare un permesso di dimora alle famiglie con figli e ai minori non accompagnati che adempiono i necessari presupposti. Anche qui occorre rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo; è dunque sempre tenuto conto della situazione particolare dei minori. I cantoni sono meglio in grado di valutare l'integrazione degli interessati. Inoltre, un permesso di dimora offre uno statuto migliore rispetto all'ammissione provvisoria. Il fatto che il rilascio di tali permessi sia sottoposto all'approvazione dell'UFM può concorrere a stabilire un'unità di prassi.
2d. Come finora, la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto o la nuova carcerazione cautelativa può essere disposta soltanto per persone con più di 15 anni. Per i minori tra i 15 e i 18 anni la durata massima complessiva della carcerazione continua a essere di dodici mesi. Nella prassi, tale durata massima è raggiunta solo di rado. Per i minorenni non vi sono dunque cambiamenti quanto alla disposizione e alla durata della carcerazione. In particolare, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui la carcerazione dei minorenni può durare fino a due anni.
Tali provvedimenti continuano a essere applicati conformemente alle esigenze della Convenzione sui diritti del fanciullo. Possono essere decisi nei confronti di queste persone soltanto se non è possibile prendere in considerazione altri provvedimenti meno severi. La carcerazione deve costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile (art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo). La carcerazione deve sempre essere ordinata e controllata regolarmente da un giudice dell'arresto indipendente. Tale controllo giudiziario regolare garantisce la legalità e l'adeguatezza della carcerazione. In ogni caso è immediatamente ordinata la scarcerazione non appena la persona interessata rivela la propria identità e lascia volontariamente la Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.