06.1084 · Interrogazione · 2006-06-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel rapporto di gestione di Santésuisse si legge che nel 2005 l'associazione mantello degli assicuratori ha aumentato da 4,8 (2004) a 7 milioni di franchi l'importo destinato al fondo per la politica. Questo aumento viene motivato con la necessità di intensificare gli sforzi per tutelare gli interessi del settore, tra l'altro in occasione di votazioni. Che cosa questo significhi concretamente lo ha illustrato il presidente di Santésuisse Christoffel Brändli durante il dibattimento nel Consiglio degli Stati del 15 giugno 2006. Secondo le sue dichiarazioni il fondo è alimentato con i premi assicurativi, compresi quelli dell'assicurazione di base. Pertanto vi contribuisce probabilmente anche lo Stato con i fondi stanziati per le riduzioni dei premi. Questa pratica è chiaramente contraria alla legge. Ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 LAMal, per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni di cui agli articoli 25 a 31 se sono adempiute le condizioni definite negli articoli 32 a 34.
Alla luce di quanto suesposto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- In che misura l'impiego dei premi dell'assicurazione di base per alimentare il fondo summenzionato è conciliabile con l'articolo 34 capoverso 1 LAMal?
- Quali misure intende prendere il Consiglio federale ed entro quando per evitare che premi provenienti dall'assicurazione di base confluiscano nel fondo per la politica di Santésuisse?
- Quali misure supplementari intende inoltre adottare per garantire che Santésuisse non impieghi più né i provenenti dei premi assicurativi né i soldi dei contribuenti per finanziare campagne?
Stellungnahme des Bundesrates
Le risorse a disposizione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie servono in primo luogo al rimborso delle prestazioni prescritte dalla legge (art. 34 cpv. 1 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Tuttavia, tali risorse devono coprire anche i costi amministrativi, che vanno contenuti entro i limiti propri ad una gestione economica (art. 22 cpv. 1 LAMal). Eventuali contributi versati dagli assicuratori a organizzazioni professionali o di settore, come per esempio Santésuisse, vanno considerati costi amministrativi e come tali devono essere limitati all'indispensabile e giustificati.
I contributi a Santésuisse provenienti dagli assicuratori servono principalmente a finanziare attività e prestazioni (come informazione generale, pubblicazioni, negoziazione di tariffe e convenzioni, elaborazione di statistiche, organizzazione di corsi di formazione professionale e continua per gli impiegati). Tali prestazioni sono fornite agli affiliati nel loro interesse. Fintanto che i contributi degli assicuratori servono a finanziare questo tipo di attività e servizi, secondo il Consiglio federale sono giustificati e non costituiscono un problema, indipendentemente dal fatto che provengano dai premi dell'assicurazione di base o delle assicurazioni complementari.
Santésuisse è un'organizzazione professionale e al pari di ogni altra organizzazione ha il diritto di essere attiva a livello politico perseguendo l'interesse dei suoi affiliati ed eventualmente di sostenere attività politiche finalizzate alla difesa di tale interesse. Tuttavia in questo ambito una certa prudenza è d'obbligo, soprattutto nel caso in cui tali attività devono essere finanziate con risorse provenienti dall'assicurazione di base.
Nel caso in questione è stato denunciato l'aumento del fondo politico di Santésuisse di 2,2 milioni di franchi, che corrisponde a un contributo di circa 30 centesimi per persona assicurata. Il Consiglio federale ritiene però che contributi di tale entità non siano inadeguati e che non sia dunque necessario adottare misure inerenti al diritto di vigilanza. Prescindendo da questa considerazione, l'onere necessario per stabilire se e in che misura questo aumento sia stato finanziato con risorse provenienti dall'assicurazione di base o dall'assicurazione complementare sarebbe esagerato.
Il Consiglio federale rinvia in questo contesto ai dibattiti tenutisi in Consiglio nazionale nel 2005 in merito all'iniziativa parlamentare Rechsteiner-Basel 03.434, "Finanziamento pubblico delle campagne di voto". Il Consiglio nazionale non aveva dato seguito a questa iniziativa e si era espresso contro il divieto per gli assicuratori malattia di finanziare campagne di votazioni popolari federali.
Tenendo conto di queste circostanze il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.
Risposta del Consiglio federale.