Utilizzo ripetuto di cifre fuorvianti ed errate di centrale importanza nelle campagne precedenti le votazioni
06.1108 · Interrogazione urgente · 2006-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Già in occasione dei dibattiti parlamentari in merito alla legge sull'asilo, il consigliere federale Christoph Blocher aveva affermato: "Il 70 a 80 per cento dei rifugiati riconosciuti dispongono di documenti d'identità. Il 20 per cento sono ammessi nonostante ne fossero sprovvisti. Questo resterà così anche in futuro." Tale affermazione suggerisce chiaramente che i veri rifugiati dispongono di documenti d'identità e ha quindi un peso determinante nella campagna precedente la votazione sulla legge sull'asilo. Gli oppositori mettono in dubbio tali cifre, poiché esse non considerano né la qualità né il momento della presentazione dei documenti d'identità (cfr. il resoconto nel "Tages-Anzeiger" del 15 agosto 2006). Lo ha ammesso anche il direttore dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), Eduard Gnesa, secondo cui si sarebbe dunque tenuto conto anche di documenti che non lo sarebbero giusta la nuova legge sull'asilo. Secondo il direttore dell'UFM, nel 2003 il 16,3 per cento del 78,6 per cento di rifugiati riconosciuti che hanno fornito documenti avrebbero presentato documenti che in futuro non sarebbero più riconosciuti. Nel 2004, tale percentuale ammontava al 18,8 per cento (del 69,4 per cento di rifugiati riconosciuti). Secondo l'UFM, non è stato possibile stabilire la quota di coloro che hanno potuto presentare i documenti soltanto dopo più di 48 ore. In base ai dati dell'UFM (unica fonte), al massimo il 62,5 per cento (2003), rispettivamente il 50,6 per cento (2004), dei rifugiati riconosciuti sarebbero stati in grado presentare i documenti richiesti dalla nuova legge sull'asilo. Correttamente occorrerebbe aggiungere che la percentuale effettiva sarebbe ancora minore, poiché non include i documenti che sono stati presentati dopo il termine di 48 ore - un termine che dovrà essere rispettato in futuro (in caso di approvazione della legge sull'asilo).
Sebbene l'UFM avesse relativizzato le affermazioni originarie del capo del DFGP in Parlamento già il 15 agosto (cfr. sopra), quest'ultimo ha continuato ad attenersi alle cifre del "70 a 80 per cento" anche in seguito (tra l'altro nelle interviste del 31 agosto 2006 alla "Berner Zeitung" nonché al "Bündner Tagblatt" e dell'8 settembre 2006 alla "Liberté" e all'"Agefi").
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come si spiega che, nonostante le affermazioni di diverso tenore provenienti dall'UFM, il consigliere federale competente si attenga alle cifre fuorvianti originarie e che non sia mai stata fatta chiarezza in merito a tali cifre, utilizzate spesso e quindi importanti?
2. Il fatto che il consigliere federale competente ripeta a più riprese - pur sapendo di avere torto - dati fuorvianti nell'ambito di una campagna precedente una votazione è compatibile con il dovere d'informazione e l'obbligo di fornire un'informazione equilibrata cui soggiace il Consiglio federale?
3. Il Consiglio federale è consapevole che le affermazioni fatte e le cifre utilizzate danno un segnale ad ampie cerchie della popolazione e spesso sono riprese da altri esponenti politici che confidano nell'esattezza dei dati forniti dal Consiglio federale (in merito cfr. l'intervista del 5 settembre 2006 del consigliere di Stato zurighese Ruedi Jeker alla "NZZ" o anche la dichiarazione del vicepresidente del PPD Bruno Frick nel servizio stampa del PPD dell'8 settembre 2006, che hanno ripreso la percentuale del "70 a 80 per cento" divulgata dal consigliere federale)?
4. In futuri casi simili, il Consiglio federale potrà procedere a correzioni o rettifiche delle cifre essenziali utilizzate da un consigliere federale nella campagna precedente una votazione? In caso negativo, esiste la possibilità di un'autorità imparziale o super partes che intervenga in tali casi e possa fare chiarezza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. È incontestato che nel biennio 2003 e 2004 il 78,6 per cento, rispettivamente il 69,4 per cento di tutti i rifugiati riconosciuti erano in possesso di un documento ufficiale, che ne attestava senza dubbio l'identità. Oltre ai documenti d'identità ufficiali, quali passaporto o carta d'identità, si trattava anche di documenti quali licenze di condurre e atti di nascita. Il fatto che questi ultimi non vengano più riconosciuti dalla legge sull'asilo riveduta non pregiudica in nessuna maniera le affermazioni del capo del DFGP. Da un canto, le affermazioni riguardavano esclusivamente le statistiche del 2003 e del 2004, dall'altro, il capo del DFGP si riferiva alle regolamentazioni vigenti nella vecchia legge sull'asilo. In tale contesto si può far riferimento all'articolo apparso nella "Berner Zeitung" del 31 agosto 2006, riportato anche dall'autrice dell'interrogazione. Alla domanda del giornalista se il 70 a 80 per cento riguardasse soltanto i passaporti o le carte d'identità, il capo del DFGP risponde come segue: "No, oggi riconosciamo, come detto, anche le licenze da condurre e gli atti di nascita."
Le cifre utilizzate non sono quindi né fuorvianti né esisteva o esiste motivo di fare chiarezza a tale proposito.
2. Sulla scorta di quanto rilevato alla domanda 1 la questione di un'informazione equilibrata del Consiglio federale non è stata mai messa in discussione.
3. Il Consiglio federale è favorevole al fatto che l'opinione pubblica disponga di importanti dati statistici in relazione a un oggetto in votazione. Com'è già stato rilevato prima, le informazioni fornite dal capo del DFGP erano corrette; non vede quindi motivo perché queste informazioni non dovrebbero essere riprese da terzi.
4. Sulla scorta di quanto rilevato alla domanda 1 non vi era e non vi è tuttora motivo per correggere o rettificare le cifre fornite. Considerando quanto precede il Consiglio federale non si esprime in merito alla creazione di un'autorità di controllo apartitica o indipendente ai sensi di quanto chiesto dall'autrice dell'interrogazione.
Risposta del Consiglio federale.