Dichiarazioni del DFGP concernenti esempi (portati da Amnesty International) di richiedenti l'asilo respinti e la loro sorte
06.1109 · Interrogazione urgente · 2006-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 7 settembre 2006, Amnesty International ha documentato la sorte toccata a richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in Svizzera e che sono stati condannati dopo essere stati rimpatriati. Tra questi figurava anche il caso di Stanley Van Tha, in merito al quale il Consiglio federale rilevava, nella sua risposta del 23 settembre 2005 all'interpellanza 05.3308, che "le autorità elvetiche hanno pubblicamente espresso il loro rammarico per l'arresto del signor Stanley Van Tha e per la sua condanna sproporzionata". Un secondo caso presentato da Amnesty International è quello di Shiar Amad. In merito a tale caso, il Consiglio federale osservava, nella sua risposta del 31 agosto 2005 all'interpellanza 05.3313, che "le autorità preposte all'asilo si sforzano di impedire incarcerazioni in occasione dei rimpatri, come avvenuto nei casi di Stanley Van Tha e Shiar Ahmad. Tali casi rappresentano eventi deplorevoli". Nonostante queste precedenti comunicazioni ufficiali, il 7 settembre 2005 il DFGP ha reagito immediatamente alla pubblicazione dei nove casi da parte di Amnesty International rilevando che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) respinge in toto le accuse di Amnesty International. Gran parte del comunicato stampa ricalca quasi alla lettera la risposta del 31 agosto 2005 alle domande 2 e 4 dell'interpellanza 05.3313.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come può il DFGP respingere in toto in un comunicato stampa le accuse concernenti nove casi complessi, accuse che sono state mosse il giorno stesso?
2. Come può il DFGP respingere le accuse in due casi la cui fattispecie descritta da Amnesty International è stata, almeno parzialmente, ammessa dal Consiglio federale nelle risposte a precedenti interpellanze?
3. Come può il Consiglio federale respingere in toto in un comunicato stampa le accuse in nove casi complessi - sette dei quali si suppone finora ignoti - adducendo una motivazione ripresa quasi alla lettera da una risposta a un'interpellanza risalente a oltre un anno fa?
4. In futuro, in tali casi come intende il Consiglio federale garantire chiarezza e un riesame nel rispetto della protezione dei dati e della personalità?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel comunicato stampa del 7 settembre 2006 Amnesty International Svizzera (AI Svizzera) ha rimproverato senza distinzione ai sostenitori della legge sull'asilo di diffondere "bugie". La replica dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) mediante un comunicato stampa pubblicato il medesimo giorno si riferiva a questa accusa generale.
2. La conferenza stampa di AI Svizzera ha avuto luogo il pomeriggio del 7 settembre. L'ufficio ha ritenuto indispensabile prendere posizione, lo stesso giorno, in merito all'accusa di diffondere "bugie". Nell'ambito del breve comunicato stampa, l'UFM ha deciso di non entrare nel merito di tutti i casi menzionati da AI Svizzera; esso si è quindi limitato a esprimersi in merito al noto caso del signor Stanley Van Tha.
3. La replica si riferiva all'accusa globale di aver diffuso fatti che non corrispondevano alla verità. L'UFM ha rilevato nel suo comunicato che in alcuni casi riguardanti richiedenti l'asilo respinti si sono verificate delle difficoltà al momento del rientro e che vi sono stati anche degli arresti; siffatti casi sono oggetto di verifica. I singoli casi sono però complessi e assai diversi tra loro. Per motivi di protezione dei dati e della personalità non era quindi possibile rilasciare una dichiarazione dettagliata per ogni singolo caso.
4. A causa della tutela della protezione dei dati e della personalità la trasparenza è limitata. È possibile fornire informazioni dettagliate soltanto previo consenso della persona interessata.
Risposta del Consiglio federale.