Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania e modifica per il 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito
06.1128 · Interrogazione · 2006-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande concernenti la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania.
Da un pilota della compagnia aerea Lufthansa residente in Svizzera sono venuto a sapere che in base a un aggiornamento dell'articolo 49 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito, a partire dal 2007 l'intero reddito dei piloti della Lufthansa residenti in Svizzera è imponibile in Germania. Finora era tassata in Germania solo la parte di reddito corrispondente al lavoro prestato durante il tempo di lavoro trascorso in Germania. Secondo la stessa fonte, questa novità concerne oltre cento piloti e assistenti di volo residenti in Svizzera impiegati presso una compagnia tedesca. Non ho esaminato se la stessa regolamentazione della legge tedesca in materia di imposte sul reddito sia applicabile anche a altri lavoratori residenti in Svizzera impiegati presso imprese tedesche.
Domande:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza della modifica della legge tedesca in materia di imposte sul reddito e com'è disciplinata tale questione nella Convenzione di doppia imposizione tra i due Stati?
2. Come sono disciplinati i rapporti di impiego e di residenza analoghi, ad esempio per i piloti di Swiss residenti nella Germania del Sud?
3. Cosa fa il Consiglio federale per minimizzare le prevedibili perdite fiscali?
4. Il governo condivide l'opinione secondo cui, analogamente all'accordo sulle pensioni nei Bilaterali II, anche in questo ambito occorra trovare una regolamentazione che tuteli gli interessi della Svizzera?
5. Il governo è del parere che lo svantaggio fiscale del personale di volo svizzero della Lufthansa rispetto ad esempio ai frontalieri o al personale di volo straniero di Swiss debba essere corretto? Se sì, in che modo?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la Convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 capoverso 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bensì anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro può essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altresì a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.
A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù della disposizione dell'articolo 15 capoverso 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che può essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. È quindi evidente che in tal modo la Svizzera perderà sostrato fiscale. Ciò è però unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 capoverso 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.
È vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non è però riconducibile al fatto che l'articolo 15 capoverso 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attività a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.
Il Consiglio federale è del parere che la Convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoché inutile.
Risposta del Consiglio federale.