06.1145 · Interrogazione · 2006-10-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Alcuni Paesi hanno introdotto nella loro legislazione norme volte a combattere le offerte pubbliche d'acquisto (OPA) considerate ostili. Un dato numero di OPA ostili sono state lanciate anche contro imprese svizzere, anche se non sempre hanno raggiunto il loro scopo, come nel caso dell'impresa Saia-Burgess di Murten.
A tale proposito, rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Come valuta l'evoluzione del rischio di OPA ostili nei settori chiave dell'economia svizzera?
2. Prevede di adottare particolari misure legislative per combattere, in determinati casi, le OPA ostili?
3. In mancanza di una legislazione specifica, quali misure intende adottare o sostenere per evitare che imprese importanti per il tessuto economico svizzero siano acquistate contro la loro volontà da imprese straniere?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Valutare a priori il rischio o la probabilità che vengano lanciate offerte pubbliche d'acquisto ostili contro imprese svizzere quotate in borsa è inevitabilmente una speculazione; il comportamento e le decisioni dei potenziali offerenti e delle società mirate sono influenzati da molti fattori. Non è tuttavia escluso che perduri l'aumento delle acquisizioni di società che da qualche tempo si registra a livello internazionale e questo vale anche per la Svizzera. Bisogna comunque rilevare che le offerte pubbliche di acquisto ostili possono essere promosse in qualsiasi momento sia da operatori nazionali sia da operatori esteri.
2. La legislazione svizzera sulle banche non prevede norme che limiterebbero l'acquisto di società importanti o di società appartenenti a determinati settori. Tuttavia, il diritto svizzero in materia di offerte pubbliche di acquisto fornisce alle società mirate la possibilità di adottare provvedimenti di difesa (art. 29 LBVM). Nel contempo, però, le società mirate sottostanno a determinati obblighi che limitano questa loro possibilità. L'obiettivo è fare in modo che la riuscita di un'offerta non sia impedita illecitamente. La limitazione delle possibilità di azione delle società mirate (o del loro consiglio di amministrazione) è stata introdotta soprattutto a causa del conflitto d'interessi cui possono essere esposti gli organi di dette società. A questo proposito nel messaggio concernente la legge sulle borse (FF 1993 I 1124) si afferma che i direttori e gli amministratori di una società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto non sono sempre in grado di prendere la loro decisone nell'interesse esclusivo della società e degli azionisti, visto che hanno sovente interesse a impedire un'offerta pubblica di acquisto discorde.
Nel quadro dell'esame preliminare della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari), la CET-N ha deciso nella seduta del 23 gennaio 2007 di adeguare la LBVM. Ad esempio il limite per l'obbligo di dichiarazione in caso di acquisto di titoli di partecipazione deve essere ridotto dall'attuale 5 per cento (art. 20 cpv. 1 LBVM) al 3 per cento dei diritti di voto. In tal modo, la legge sulle borse viene adeguata alle disposizioni vigenti in altri Paesi europei. La commissione ha deciso altresì che le azioni e le opzioni acquistate devono essere sommate ai fini del calcolo del valore soglia e che i diritti di voto dell'investitore inadempiente possono essere sospesi in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione. Questi adeguamenti dovranno creare in futuro maggiore trasparenza senza però limitare la libertà di mercato o ostacolare gli investimenti.
3. A livello internazionale non tutte le società dispongono delle stesse condizioni di partenza nella lotta per la conquista della società oggetto dell'offerta pubblica di acquisto. A questo proposito la Svizzera applica una regolamentazione relativamente favorevole all'offerente, la quale in linea di principio ha dato buoni risultati. Considerate le circostanze attuali, il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno adottare ulteriori provvedimenti intesi a impedire il lancio di offerte pubbliche di acquisto (ostili) di società importanti da parte di offerenti esteri.
Risposta del Consiglio federale.