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06.1151 · Interrogazione · 2006-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel novembre 2005, l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato la propria decisione di procedere all'allontanamento verso lo Sri Lanka di una famiglia di richiedenti l'asilo tamil, composta anche da due minorenni che oggi hanno 17 e 14 anni, domiciliata nel Cantone di Neuchâtel (incarto 419004). Ci sembra tuttavia che l'aggravarsi della situazione politica in Sri Lanka renda necessario riconsiderare tale decisione. In seguito alle elezioni presidenziali del novembre 2005, le violenze che sconvolgono lo Sri Lanka da decenni hanno infatti fatto segnare un'importante recrudescenza (dal 1983 la guerra civile avrebbe fatto più di 60 000 morti e oltre 800 000 persone avrebbero dovuto essere trasferite). Il cessate il fuoco concluso alla fine del 2001 tra il governo e le Tigri liberatrici dell'Eelam Tamil (LTTE), che rivendicano un'ampia autonomia del nord-est del Paese, non è dunque più rispettato e gli attentati omicidi si sono moltiplicati negli ultimi mesi. Altra constatazione preoccupante: i ribelli hanno ricominciato a rapire bambini al fine di integrarli, con la forza, nel loro esercito di bambini soldato. Numerose organizzazioni internazionali, tra cui l'Unicef e Amnesty International, hanno denunciato tale situazione. Numerosi progetti di ricostruzione attuati in Sri Lanka dopo lo tsunami del dicembre 2004 hanno dovuto essere interrotti, poiché non erano più garantite le condizioni di lavoro, in particolare sul piano della sicurezza, per i collaboratori delle ONG responsabili di tali progetti. Tenuto conto dell'evolversi della situazione, siamo dunque sbigottiti dinanzi al fatto che si eseguano ancora allontanamenti verso lo Sri Lanka, soprattutto nel caso di minorenni. Un altro elemento che rafforza la nostra costernazione dinanzi a tale decisione risiede nel fatto che i due minorenni in questione si sono integrati in modo esemplare dal loro arrivo in Svizzera nel 2002. Questi due giovani tamil padroneggiano il francese e conseguono ottimi risultati scolastici. La giurisprudenza e le informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2005/2006, riferendosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, stabiliscono tuttavia che "nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione. (...) Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia".

Sulla base di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale ritiene che la situazione in Sri Lanka sia sufficientemente sicura da permettere l'allontanamento verso questo Paese di persone, in particolare di minorenni, che si trovano sul territorio svizzero, senza mettere in pericolo la loro vita?

2. A partire da quando un minorenne è ritenuto sufficientemente integrato in Svizzera affinché tale integrazione costituisca un motivo per non procedere all'allontanamento?

3. Nel caso summenzionato, il Consiglio federale condivide la decisione di allontanamento presa dall'Ufficio federale della migrazione anche alla luce degli elementi menzionati in precedenza?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Consapevole che la situazione politica nello Sri Lanka è tesa, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) segue attentamente gli sviluppi, segnatamente per quanto riguarda la situazione dei diritti dell'uomo e la sicurezza in loco. I cittadini tamil la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato vengono rimpatriati a Colombo e non nelle zone di guerra situate a nord e ad est dell'isola. Al di fuori di queste zone di combattimento, segnatamente nell'agglomerato di Colombo dove la maggioranza della popolazione è di origine tamil, non regna attualmente una situazione di violenza diffusa che potrebbe costituire una minaccia generalizzata per le persone che rientrano in queste regioni. È anche tenuto conto di eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento: oltre all'evoluzione generale, l'UFM prende inoltre in considerazione la situazione personale e familiare del richiedente nonché le sue possibilità di reintegrazione. Questa prassi dell'UFM in materia di allontanamento è stata confermata dall'autorità di ricorso e corrisponde a quella della maggioranza dei Paesi europei. L'UFM ha deciso di procedere a un'analisi globale della situazione al fine di valutare la prassi in materia d'asilo e di allontanamento alla luce della situazione in materia di sicurezza e rispetto dei diritti dell'uomo in loco. In attesa di tale analisi e tenuto conto della situazione attuale non vi è motivo di sospendere in maniera generale ogni allontanamento verso lo Sri Lanka.

Occorre altresì rilevare che il 28,7 per cento dei richiedenti dello Sri Lanka ottiene l'asilo, il che corrisponde a un tasso superiore alla media. È inoltre pronunciata un'ammissione provvisoria se l'UFM, al termine dell'esame individuale, giunge alla conclusione che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente respinto lo esporrebbe a un rischio particolare, segnatamente in ragione della sua situazione personale. Anche il numero di ammissioni provvisorie pronunciate mostra che l'UFM tiene conto degli impedimenti individuali all'allontanamento, nel contesto della situazione generale in Sri Lanka.

Infine, che sia in procedura ordinaria o in procedura straordinaria, in caso di decisione negativa il richiedente ha sempre la possibilità di interporre ricorso e di rimanere così in Svizzera fino alla decisione del Tribunale amministrativo federale.

Ad domanda 2

In passato, quando si trattava di persone in procedura d'asilo, l'aspetto della loro integrazione in Svizzera era preso in considerazione nel quadro dell'esame di una situazione di rigore personale grave. Secondo l'articolo 44 capoverso 3 LAsi, questo esame era previsto quando a distanza di quattro anni dal deposito della domanda d'asilo non era ancora stata resa alcuna decisione in merito. Poiché l'incarto dei richiedenti non adempiva questa condizione temporale, la loro domanda non è stata oggetto di un tale esame. D'altronde, nella fattispecie né l'UFM né la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) hanno ritenuto l'interesse superiore del fanciullo, in quanto fattore determinante da considerare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento, atto a comportare l'inesigibilità dell'allontanamento per l'insieme della famiglia.

Per contro, l'articolo 14 LAsi, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, permette di rilasciare un permesso di dimora in presenza di un grave caso di rigore personale, indipendentemente dallo stadio della procedura d'asilo, purché la persona in questione si trovi in Svizzera da almeno cinque anni, il suo luogo di soggiorno sia stato sempre noto alle autorità e si tratti di un caso di rigore personale in considerazione del suo grado d'integrazione.

Ad domanda 3

Il Consiglio federale ritiene che la decisione d'allontanamento resa dall'Ufficio federale della migrazione sia conforme al diritto in vigore, il che è stato confermato anche dalla CRA, e alla prassi costante.

Risposta del Consiglio federale.