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06.1153 · Interrogazione · 2006-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In seguito all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e la sua estensione ai dieci nuovi membri dell'UE, il legislatore svizzero ha introdotto alcune misure di accompagnamento per evitare casi di dumping salariale.

Le commissioni tripartite sono incaricate di osservare la situazione sul mercato del lavoro (art. 360b cpv. 3 CO). In particolare, qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, la commissione tripartita può proporre all'autorità competente di statuire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi (art. 360a cpv. 1). All'atto pratico risulta tuttavia estremamente difficile dimostrare l'esistenza di una situazione di dumping, persino quando sussistono forti sospetti. Oltre alla mancanza di un accordo sulla definizione precisa di "salari inferiori offerti ripetutamente e abusivamente", in certi cantoni è emerso che le parti sociali presenti nella commissione tripartita faticano a intendersi sulla concezione stessa del ruolo di osservazione della commissione. L'articolo 360b capoverso 5 del Codice delle obbligationi precisa esplicitamente che "per adempiere i compiti loro affidati, le commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta." Tuttavia alcuni membri delle commissioni tripartite sostengono che queste ultime possono aprire un'inchiesta soltanto se vari controlli effettuati dagli ispettori del lavoro hanno dimostrato l'esistenza di casi di dumping in un settore economico nella regione. Per chiarire la situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale come concepisce esattamente il ruolo di osservazione del mercato del lavoro affidato alle commissioni tripartite?

2. In particolare, si esigono determinati elementi perché una commissione possa aprire un'inchiesta ed esigere dai datori di lavoro di un ramo economico informazioni sulle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I compiti delle commissioni tripartite sono elencati all'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera. Il compito principale è dato dall'osservazione del mercato del lavoro. Esso comporta da un lato il controllo delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in tutti i rami privi di un contratto collettivo di obbligatorietà generale in modo da individuare eventuali abusi. Per questo hanno il compito di raccogliere informazioni e di prendere visione di vari documenti (p. es. i conteggi salariali). Dall'altro lato le commissioni tripartite devono osservare, come seconda componente del compito di osservazione del mercato del lavoro, le conseguenze prodotte dai distacchi sull'economia del cantone o della regione. Tra queste citiamo il totale dei lavoratori distaccati, gli effetti sulle aziende locali, sul livello dei salari, ecc.

2. L'osservazione del mercato del lavoro rappresenta un compito permanente delle commissioni tripartite e, come tale, non è soggetto a condizioni particolari. L'osservazione può includere inoltre anche i rami che presentano un contratto collettivo di obbligatorietà generale (per l'esecuzione del CCL sono comunque competenti soltanto le commissioni tripartite).

Dato che l'osservazione del mercato del lavoro è generale e comprende inoltre tutti i rami, solitamente in questa fase non si procede ancora a controlli dettagliati. È opportuno che le analisi approfondite ("enquêtes") in un ramo specifico o in una singola azienda vengano effettuate soltanto se sussiste almeno il sospetto di dumping salariale. Soltanto in tal modo si garantisce un impiego efficiente degli ispettori: questi ultimi non devono infatti essere impiegati in rami o in aziende in cui non sussiste il dumping. I sospetti possono derivare dall'osservazione stessa del mercato del lavoro, ma anche da segnalazioni della concorrenza, dei cittadini o delle autorità.

Dal punto di vista giuridico, la commissione tripartita può disporre subito controlli dettagliati. Nella prassi essa lo fa soltanto se sussistono indizi più o meno concreti di un possibile dumping. L'opinione secondo cui le commissioni tripartite possono avviare un'inchiesta soltanto se gli ispettori del lavoro hanno già rilevato l'esistenza di un dumping salariale viene quindi smentita.

Per ragioni di completezza va ricordato che secondo l'articolo 360a capoverso 1 del Codice delle obbligationi e l'articolo 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311) la commissione tripartita può intervenire soltanto se in un ramo economico o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo. Per l'adozione di provvedimenti non è quindi sufficiente il fatto che in varie aziende di rami diversi si riscontrano salari bassi. Secondo il chiaro dettato della legge, devono sussistere vari casi nello stesso ramo.

Risposta del Consiglio federale.