06.1155 · Interrogazione · 2006-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il ricorso al lavoro temporaneo consente alle imprese una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro. Negli anni Novanta, la comparsa delle agenzie che forniscono personale a prestito ha contribuito allo sviluppo di questa forma di lavoro, che allora rispondeva alla necessità di adeguarsi a fasi congiunturali di breve durata. Ciò non basta però a spiegare l'attuale ricorso al lavoro interinale (lavoro temporaneo svolto tramite un'agenzia di fornitura di personale a prestito) che, per alcune aziende, costituisce un nuovo modo di gestire le risorse umane. Secondo un rapporto dell'Observatoire romand et tessinois de l'emploi, nel 2004 il lavoro interinale rappresentava l'1,6 per cento del totale dei posti di lavoro in Svizzera. Pur trattandosi di una percentuale ancora minima, alcuni dati indicano una forte crescita di questa nuova forma di lavoro. In dieci anni, il numero di agenzie che forniscono personale a prestito in Svizzera è più che raddoppiato. Tra il 1995 e il 2005, esse sono passate da 754 a 1854 (ciò che equivale ad un aumento del 146 per cento). Tra il 1993 e il 2005, il numero dei lavoratori interinali è triplicato. Da 71 054 che erano nel 1993, sono diventati 211 144 nel 2005 (crescita del 197 per cento). Dal 2002, la percentuale di lavoratori esteri assunti interinalmente è in considerevole aumento in tutti i cantoni romandi. Inoltre, nel 2005 il 30 per cento delle persone in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore a 90 giorni aveva stipulato un contratto con un'agenzia di fornitura di personale a prestito. Vista l'evoluzione della situazione, è lecito chiedersi se la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) - del 6 ottobre 1989 e perciò emanata in un contesto completamente diverso - sia ancora adeguata alle attuali condizioni. Stando a fonti diverse (sindacati, servizi cantonali di collocamento) sembrerebbero frequenti gli abusi da parte di alcune agenzie fornitrici di personale a prestito (abusi che interesserebbero soprattutto gli impieghi di durata inferiore a 90 giorni). Tali abusi sarebbero però difficili da dimostrare, soprattutto a causa della durata, generalmente breve, dei contratti di lavoro interinale. Attualmente, la sorveglianza del mercato del lavoro interinale spetta alle autorità cantonali di sorveglianza che, per insufficienza di mezzi disponibili, non possono che svolgere un'attività di controllo limitata. In considerazione di quanto precede, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Considerati i recenti sviluppi della situazione relativa al lavoro interinale, il Consiglio federale non ritiene che una revisione della LC, del 6 ottobre 1989, sia necessaria?
2. Il Consiglio federale sarebbe disposto a sostenere finanziariamente le autorità cantonali di sorveglianza incaricate del controllo del mercato del lavoro interinale, affinché possano intensificare e migliorare i loro controlli?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'ambito del rapporto pubblicato il 9 giugno 2006 sulla situazione nel settore della fornitura di personale a prestito, il Consiglio federale ha inteso accertare se le infrazioni alle disposizioni legali commesse dai prestatori fossero più frequenti e gravi rispetto a quelle dei datori di lavoro dei settori in esame. Dal rapporto risulta che ciò non è il caso. In generale, sulla base degli ulteriori feed-back ricevuti dal SECO, è stato possibile concludere che, in linea di massima, la maggior parte delle agenzie fornitrici di personale a prestito autorizzate si sforzano di rispettare sia la normativa, sia le condizioni di lavoro usuali nel luogo e nella professione. Gli eventuali casi di violazione delle disposizioni in materia di salario e di durata del lavoro previste dai CCL di obbligatorietà generale, a cui tali agenzie sono soggette, sono spiegabili anche considerando la complessità di alcune disposizioni dei CCL concernenti la valutazione delle qualifiche professionali di un lavoratore. Tale complessità può portare ad errori nell'attribuzione di quest'ultimo ad una classe stipendio e, di conseguenza, ad un'infrazione delle disposizioni in materia di salari minimi. Queste ultime infatti prevedono una cosí complicata classificazione dei lavoratori in funzione delle qualifiche che gli stessi datori di lavoro del ramo fanno fatica a capacitarsi. Complessivamente, dal rapporto risulta che in relazione a dumping salariale e sociale non sussistono differenze tra prestatori e datori di lavoro dei settori in esame.
Inoltre, nel quadro delle misure d'accompagnamento II del 2006, è stato riveduto l'articolo 20 della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC). Ora le agenzie fornitrici di personale a prestito non sono soltanto tenute a rispettare le prescrizioni concernenti salario e tempo di lavoro contemplate dai CCL di obbligatorietà generale, bensì anche quelle riguardanti i contributi alle spese di perfezionamento e di esecuzione nonché la regolamentazione del pensionamento anticipato, qualora i CCL suddetti prevedano delle disposizioni al riguardo. Inoltre, i prestatori inadempienti, oltre ad essere tenuti al pagamento delle spese dei controlli, possono essere sanzionati con pene convenzionali conformemente ai CCL di obbligatorietà generale. Con le misure d'accompagnamento II sono anche state intensificate le attività di controllo svolte dalle commissioni tripartite e paritetiche. Perciò è prevedibile che, rispetto a quanto avvenuto finora, aumenteranno i prestatori inadempienti chiamati a giustificare il loro operato e la gravità delle sanzioni loro inflitte. Prima di annunciare nuove misure è necessario attendere i risultati che quelle adottate finora produrranno nel prossimo futuro. Pertanto, allo stato attuale una revisione della LC non è opportuna. Inoltre, è da rilevare che si prevede un aumento del rischio di incorrere in contravvenzioni da parte delle piccole agenzie fornitrici di personale a prestito. Per questa ragione, i cantoni continueranno a vigilare sul settore del personale a prestito e, nel quadro delle attività svolte dalle commissioni tripartite, intensificheranno i loro controlli.
In conclusione, va ricordato che nel settore del personale a prestito si tratta per lo più di brevi impieghi, di durata inferiore a tre mesi. Per il personale impiegato per un periodo non superiore a tre mesi, i prestatori non devono versare alcun contributo LPP e per questi lavoratori, in caso di malattia o di qualsiasi altro impedimento al lavoro, essi non sono inoltre tenuti all'adempimento degli obblighi concernenti il mantenimento della retribuzione, previsti dal diritto delle obbligazioni. A tale riguardo, si potrebbe eventualmente inasprire l'attuale prassi applicativa della LPP in relazione alle agenzie fornitrici di personale a prestito, secondo cui un intervallo di due settimane tra un impiego e l'altro consente un rinnovo del termine di tre mesi sotto il profilo dell'assoggettamento agli obblighi derivanti da un CCL. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, competente in materia, effettuerà le opportune verifiche. Il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro di studiare l'assoggettamento alla LPP dei rapporti di lavoro atipici, che caratterizzano in particolare anche il personale a prestito. Questo gruppo di lavoro diretto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si sta attualmente occupando di tali problemi. I risultati dovrebbero essere disponibili entro fine 2007.
2. È vero che in seguito alle misure di risparmio adottate a livello federale e cantonale, negli ultimi anni l'attuazione della LC non è stata intensificata. Tuttavia, grazie ai provvedimenti disposti nel quadro delle misure d'accompagnamento II, è lecito attendersi un aumento delle attività di controllo e una loro maggiore efficacia, nonché un migliore indennizzo delle attività di controllo svolte dalle commissioni tripartite cantonali. Di conseguenza, allo stato attuale non risulta necessario fornire un ulteriore sostegno finanziario alle autorità esecutive cantonali.
Risposta del Consiglio federale.