06.1156 · Interrogazione · 2006-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) stabilisce che le aziende che forniscono personale a prestito (prestatori) ad imprese sottoposte ad un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, sono tenute ad offrire ai lavoratori interessati condizioni di lavoro (in relazione a salario, durata del lavoro, contributi obbligatori alle spese di perfezionamento, pensionamento flessibile) che rispettino le disposizioni di detto contratto. Tuttavia, in un settore sprovvisto di contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il ricorso ad agenzie fornitrici di personale a prestito può risultare particolarmente interessante per un'impresa che, pur avendo stipulato un contratto collettivo di lavoro, sia poco propensa ad adempiere ai suoi obblighi. In effetti, considerato che formalmente il contratto di lavoro è stipulato tra il lavoratore e il prestatore e non con l'impresa acquisitrice, quest'ultima può impiegare il lavoratore a condizioni di lavoro inferiori rispetto a quelle previste nel contratto che la lega ai propri collaboratori. In questo modo, un'azienda può, ad esempio, assicurarsi le prestazioni di un lavoratore (tramite un'agenzia che fornisce personale a prestito) versando un salario più basso di quello che essa si è impegnata ad erogare ai propri collaboratori! Si tratta di una prassi, constatata soprattutto dal servizio di collocamento del cantone di Neuchâtel, che corrisponde evidentemente a una forma di pressione salariale e che, secondo noi, equivale ad un'elusione della normativa. In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere ad una modifica della normativa federale per obbligare chi presta servizi ad aziende sottoposte a contratti collettivi di lavoro, anche non di obbligatorietà generale, a rispettare tali contratti?
Stellungnahme des Bundesrates
Di norma, un datore di lavoro di un determinato settore è tenuto a rispettare soltanto un contratto collettivo di lavoro. D'altra parte, conformemente all'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), un prestatore deve rispettare tutti i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale il cui campo d'applicazione interessa il personale che egli fornisce a prestito. Ciò in relazione alle disposizioni concernenti salario e tempo di lavoro, agli obblighi in materia di contributi alle spese di perfezionamento e di esecuzione, come pure alla regolamentazione del pensionamento anticipato. Recentemente - il 1° aprile 2006 - tramite la revisione della LC è stato introdotto l'obbligo di pagamento dei contributi summenzionati nel quadro delle misure d'accompagnamento II. Il rispetto degli attuali 64 CCL di obbligatorietà generale rappresenta già uno sforzo considerevole per i prestatori. Ciò soprattutto perché i singoli CCL sono periodicamente oggetto di modifiche da parte dei partner sociali. Se, oltre a ciò, i prestatori dovessero rispettare tutti i CCL, il loro compito diventerebbe impossibile da svolgere sotto il profilo amministrativo. Attualmente esistono circa 550 CCL (almeno 150 CCL a livello di associazione e più di 400 a livello aziendale) che non sono stati dichiarati di obbligatorietà generale.
Da ultimo, è necessario considerare che in un determinato settore gli outsider non sono tenuti a rispettare nemmeno i CCL a livello di associazione. Se, mediante una revisione della LC, i prestatori fossero soggetti a un obbligo in tale senso, verrebbero sottoposti ad un trattamento sfavorevole rispetto agli outsider. Un simile modo di procedere sarebbe contrario al principio di uguaglianza giuridica.
Nel caso in cui in un ramo o in una professione venissero effettivamente violate a più riprese le condizioni di lavoro usuali nel luogo o nella professione, il legislatore ha previsto due possibili misure, applicabili anche ai prestatori:
1. Se le condizioni previste dalla legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute, i partner sociali possono chiedere il conferimento dell'obbligatorietà generale a un CCL esistente; tale CCL dovrà pertanto essere rispettato anche dai prestatori in virtù dell'articolo 20 LC.
2. In mancanza di un CCL, su richiesta della commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni (CO), l'autorità competente stabilisce un contratto normale di lavoro di durata limitata che prevede salari minimi. Conformemente all'articolo 360d CO, il contratto normale di lavoro deve essere rispettato anche dai prestatori.
Considerate le difficoltà che la proposta revisione dell'articolo 20 LC comporterebbe, ma viste anche le esistenti possibilità di risolvere i problemi sollevati dall'interrogazione, il Consiglio federale non condivide quanto espresso nell'interrogazione.
Risposta del Consiglio federale.