06.1159 · Interrogazione · 2006-12-14
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
In un rapporto approvato nel mese di ottobre 2006 la CdG-S constata che nel 2004 sono stati spesi dai 600 ai 700 milioni di franchi per perizie esterne e sono stati assegnati più di 6100 mandati ad esperti. Parto dal presupposto che le perizie e le analisi fornite presentino risultati interessanti e preziosi che dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico conformemente a quanto previsto nella legge sulla trasparenza. Inoltre l'amministrazione federale pubblica molti rapporti che oggi in parte non sono più reperibili o lo sono solo con difficoltà.
Si sa che il sapere e le informazioni rappresentano un capitale che dovrebbe essere sfruttato. Perciò chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quando verrà applicata la mozione del gruppo UDC (04.3755 del 16 dicembre 2004) che chiede l'archiviazione centralizzata e la pubblicazione delle analisi redatte da esperti esterni?
2. Il Consiglio federale è disposto ad allestire una procedura di pubblicazione anche per i rapporti dell'amministrazione?
3. Perché restino reperibili facilmente e a lungo, i rapporti dovrebbero essere riuniti in una banca dati bibliotecaria, muniti di parole chiave e resi consultabili elettronicamente. È già in programma l'allestimento di una procedura di questo tipo?
4. Il Consiglio federale è disposto ad investire una parte presumibilmente molto esigua dell'importo destinato ai mandati peritali ed ai rapporti dell'amministrazione nel rilevamento e nella presentazione di queste pubblicazioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale si è già espresso in merito all'attuazione della mozione del gruppo UDC 04.3755 nel suo parere sul rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 13 ottobre 2006 concernente il ricorso alle perizie esterne da parte dell'amministrazione federale. Le constatazioni fatte in tale sede in merito ai rapporti dei periti esterni si applicano per analogia ai rapporti dell'amministrazione federale medesima.
3. Secondo l'ordinanza sulla trasparenza (RS 152.31) il diritto di consultazione di un documento ufficiale è considerato adempiuto se un documento ufficiale è pubblicato su una pagina Internet della Confederazione (art. 19). Il ritrovamento di tali documenti avviene in linea di massima mediante motori di ricerca. Una soluzione basata sulla registrazione e catalogazione di tutti i rapporti in un'apposita banca dati non appare necessaria, a maggior ragione in considerazione del notevole dispendio di personale e onere finanziario che ne deriverebbe e che sarebbe in contrasto con gli sforzi attualmente in corso volti a realizzare uno sgravio delle finanze federali.
4. Già oggi la presentazione dei rapporti è sostenuta mediante la pubblicazione dei relativi testi nelle pagine Internet della Confederazione; a tale scopo è messa a disposizione l'infrastruttura necessaria. Inoltre l'anno scorso è stata attuata la nuova organizzazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, che apparirà in futuro soltanto sotto forma di pubblicazione elettronica e che contribuisce, in una certa misura, altresì alla pubblicazione dei rapporti. Parallelamente continuerà a essere operativa la banca dati Aramis che permette l'accesso ai rapporti peritali. Dal 2005 in questa banca dati sono registrati anche i risultati delle verifiche dell'efficacia (valutazioni). Inoltre le più importanti verifiche dell'efficacia nell'amministrazione federale sono inventariate due volte all'anno per il rapporto sulla gestione e gli obiettivi del Consiglio federale (allegati sulle verifiche dell'efficacia) e pubblicate nelle pagine Internet della Cancelleria federale.
Risposta del Consiglio federale.