06.1175 · Interrogazione · 2006-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali ripercussioni per l'economia nazionale prevede il Consiglio federale in caso di terremoto di forte intensità (di magnitudo pari o superiore a 6 sulla scala Richter), con danni ingenti agli edifici e alle infrastrutture? Quali ripercussioni prevede il Consiglio federale in particolare nell'ottica delle banche e delle casse pensioni (ipoteche, crediti, ecc.)?
2. Malgrado la Confederazione non disponga, in sostanza, di una competenza specifica nell'ambito della prevenzione sismica, il Consiglio federale ha la facoltà di semplificare la riparazione di tali danni? Il governo sfrutta il proprio margine di manovra in quest'ambito?
3. La Confederazione potrebbe farsi carico senza problemi dei costi causati dai danni ingenti alle proprie infrastrutture o sta valutando la possibilità di una copertura (attraverso un'assicurazione privata o un'assicurazione contro il rischio sismico delle assicurazioni immobiliari cantonali)?
4. Che ruolo spetta alla Confederazione per quanto concerne la gestione degli aspetti finanziari connessi ai danni ingenti causati dai terremoti in Svizzera? Esistono scenari a tale riguardo?
5. Se entro la fine del 2008 non dovesse essere introdotto un obbligo di fatto di stipulare un'assicurazione contro il rischio sismico (presso un cantone o un'assicurazione privata) per gli edifici presenti sul territorio nazionale, il Consiglio federale potrebbe considerare l'ipotesi di offrire forti incentivi attraverso le disposizioni relative alla costituzione in pegno, per fare in modo che siano assicurati almeno i valori immobiliari gravati da ipoteche (prevedendo ad es. un'ampia copertura assicurativa per le ipoteche sugli edifici non assicurati contro il rischio sismico)? Una disposizione in tal senso potrebbe lanciare un segnale alle assicurazioni immobiliari cantonali, affinché dimostrino maggiore interesse a offrire soluzioni assicurative per i danni sismici, come fanno attualmente il cantone di Zurigo e alcuni assicuratori privati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Due esempi rappresentativi di terremoti importanti dal punto di vista storico in Svizzera sono quelli avvenuti a Basilea nel 1356 (con magnitudo stimata a 6,9) e a Siders nel 1946 (con magnitudo stimata a 6,1). Secondo le stime delle imprese di riassicurazione, un tale evento causerebbe a Basilea danni diretti complessivi a edifici e a beni compresi tra 50 e 100 miliardi di franchi, mentre a Siders vi sarebbero danni complessivi compresi tra 2 e 5 miliardi di franchi. Si tratta tuttavia di eventi rari, che accadono una volta ogni 2000 a 3000 anni nel caso di Basilea e circa una volta ogni 100 anni nel caso di Siders. Sul lungo periodo il rischio sismico è paragonabile a quello costituito dalle piene, nonostante i sismi avvengano con minore frequenza e causino danni maggiori.
Per quanto riguarda i danni infrastrutturali, gli specialisti ritengono che il loro ordine di grandezza corrisponda al 15 a 20 per cento dei danni diretti subiti da edifici e beni. A questi vanno sommati altri danni indiretti (ad es. dovuti alla sospensione di attività aziendali) per una somma complessiva pari al doppio, se non al triplo, del valore dei danni diretti subiti dagli edifici.
L'impatto complessivo su banche e casse pensioni non è stato quantificato. In quanto importanti proprietarie di beni immobili, le casse pensione sono esposte a rischi sismici considerevoli. È lecito presumere che nessuna cassa pensione abbia attualmente stipulato un'assicurazione contro gli eventi sismici. I danni da terremoto si ripercuoterebbero soltanto indirettamente sul portafoglio ipotecario delle banche e soltanto se l'intestatario di un mutuo dovesse risultare insolvibile. L'entrata in vigore del progetto "Assicurazione antisismica a livello nazionale" comporterebbe una massiccia riduzione dei rischi sia per le banche che per le casse pensioni (vedi risposta alla domanda 5).
2. Non possedendo competenze più ampie, la Confederazione si occupa in primo luogo della sicurezza sismica degli edifici di sua proprietà. Al riguardo, assicura che tutti i progetti edili della Confederazione o di terzi da essa autorizzati o finanziati rispettino le relative norme antisismiche stabilite dalla SIA. Nel quadro della prevenzione antisismica, il Centro di coordinamento per la prevenzione dei sismi, istituito dalla Confederazione, svolge funzioni di informazione e di coordinazione supplementari. In tal modo, la Confederazione vuole indurre i cantoni ad assumersi le loro responsabilità in materia e a sensibilizzare la popolazione nei confronti della questione della sicurezza sismica.
Per l'eventualità in cui dovesse verificarsi un sisma importante, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha elaborato un piano di intervento molto dettagliato. Tale piano disciplina l'intervento, il coordinamento e la direzione dei partner coinvolti a livello federale, come pure la collaborazione dei cantoni per quanto concerne la protezione della popolazione e delle sue basi vitali in seguito a un evento sismico. Il piano opera una chiara distinzione fra prevenzione e ricostruzione, le cui competenze in materia sono affidate ai cantoni.
3. In linea di principio, per quanto riguarda i rischi sismici la Confederazione è l'assicuratrice di se stessa. Pertanto, non ha stipulato assicurazioni in tal ambito. Secondo l'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione, in linea di massima la Confederazione deve farsi carico dei danni causati ai suoi valori patrimoniali. Inoltre, secondo l'articolo 62e capoverso 2 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, non ha stipulato assicurazioni sugli edifici. In quanto proprietaria di un notevole patrimonio immobiliare, la Confederazione non sarebbe in grado di assicurare a condizioni economiche ragionevoli l'intero valore dei suoi immobili. L'acquisto di prestazioni assicurative non sarebbe ragionevole nemmeno se avvenisse nell'ambito di un pool svizzero d'assicurazione, simile a quello esistente per i danni elementari, poiché il valore assicurativo delle proprietà immobiliari della Confederazione supererebbe di gran lunga la somma massima corrisposta dall'assicurazione interessata.
4. In caso di sisma, la Confederazione deve farsi carico in primo luogo dei danni causati ai suoi edifici e ai suoi impianti infrastrutturali. In linea di principio, i cantoni, i comuni e i privati devono farsi carico essi stessi dei danni da loro subiti, a meno che non abbiano stipulato un'assicurazione specifica.
Per quanto riguarda i contributi finanziari messi a disposizione per far fronte ai danni provocati dal maltempo, la Confederazione ha sviluppato negli ultimi anni una prassi ormai ben consolidata. Il sostegno finanziario è accordato per le riparazioni dei danni intervenuti negli spazi pubblici. Se i danni interessano un'infrastruttura pubblica e i comuni e i cantoni coinvolti non hanno i mezzi per ripararli, le basi giuridiche vigenti consentono alla Confederazione di versare dei contributi per far fronte ai danni subiti da un'infrastruttura funzionante. Al momento attuale, rimane ancora da appurare a partire da quale livello l'entità dei danni sismici richiederebbe il varo di leggi speciali.
5. Il Consiglio federale non dispone tuttora di basi giuridiche che gli permettono di intervenire in favore dell'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio sismico. L'idea di introdurre a livello nazionale un obbligo in tal senso è stata bocciata nel novembre 2003 dalla CAPTE-N nel quadro della trattazione dell'iniziativa parlamentare "Articolo costituzionale sulla protezione contro i pericoli naturali".
La Confederazione è tuttavia attiva nell'ambito del progetto "Schweizweite Erdbebenversicherung", che esamina l'eventualità di un'assicurazione contro il rischio di sisma estesa a tutto il territorio nazionale. Il progetto, avviato nel 2004, è gestito dall'Ufficio federale delle assicurazioni private. L'Ufficio federale dell'ambiente fa parte del relativo gruppo di lavoro "Prevenzione".
Risposta del Consiglio federale.