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06.1187 · Interrogazione · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Tribunale federale ha ordinato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) di consegnare altri atti riguardanti le vittime dell'amianto, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica di Torino. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SUVA contro la decisione dell'ufficio cantonale dei giudici istruttori del cantone di Glarona, che aveva ordinato la consegna di ulteriori documenti alla Procura della Repubblica di Torino. Si tratta di una lista di dati personali, incluse diagnosi, di tutti i 196 collaboratori delle fabbriche della Eternit a Niederurnen (Glarona) o a Payerne (Vaud), per i quali la SUVA aveva allestito un dossier su malattie professionali conseguenti alla contaminazione da amianto. Di questi collaboratori, 62 si sono ammalati e 16 sono deceduti per tumori causati dall'amianto.

Nel 2001 le autorità italiane avevano presentato alla Svizzera una prima domanda di assistenza giudiziaria. Nell'agosto del 2004 era stata presentata una domanda complementare. La SUVA e la Eternit SA hanno interposto ricorso al Tribunale federale contro la decisione di trasmissione dei documenti, con la motivazione, tra l'altro, che l'assistenza giudiziaria le avrebbe fatte finire nel mirino della giustizia italiana.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SUVA ritenendo tra l'altro che non si tratta di procurarsi materiale probatorio per motivare un indizio di reato, visto che tale indizio già sussiste. Secondo il Tribunale federale, la documentazione richiesta dalle autorità di perseguimento penale italiane è utile e necessaria al fine di identificare ulteriori vittime e di poter giudicare il comportamento dei responsabili della Eternit SA.

Nonostante la decisione del Tribunale federale, la consegna dei documenti della SUVA resta bloccata, a causa di un ricorso interposto da quest'ultima e pendente presso il DFGP. La SUVA ritiene che la consegna di ulteriori documenti danneggerebbe gli interessi della Svizzera.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide il parere del Tribunale federale, secondo cui la consegna di documentazione da parte della SUVA è utile e necessaria al fine di trovare altre vittime dell'amianto e poter giudicare il comportamento dei responsabili della Eternit SA?

2. Anche il Consiglio federale è dell'avviso che un chiarimento rapido e completo dei casi riguardanti l'amianto sia un atto dovuto, anche solo nell'interesse e nel rispetto delle vittime così duramente colpite?

3. Il Consiglio federale è disposto a trattare in tempi rapidi il ricorso attualmente pendente presso il DFGP e che può ancora essere impugnato davanti all'intero collegio governativo, affinché gli atti della SUVA possano essere messi il più rapidamente possibile a disposizione della Procura della Repubblica di Torino, così da non ritardare inutilmente la già lunga procedura?

4. Quando potrà essere emanata la decisione sul ricorso della SUVA?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 22 agosto 2003, il Tribunale federale ha autorizzato la trasmissione di atti della Eternit (Svizzera) SA e della SUVA alla Procura della Repubblica di Torino, che indaga sui decessi, causati dall'esposizione all'amianto, di cittadini italiani che avevano lavorato negli stabilimenti della Eternit a Niederurnen (GL) e Payerne (VD). Con domanda complementare datata 9 agosto 2004, la Procura di Torino ha chiesto la consegna di altri mezzi di prova da parte della SUVA. Il 14 gennaio 2005 quest'ultima ha interposto ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) facendo valere che l'ulteriore concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia violava interessi essenziali della Svizzera. Dopo che, il 25 ottobre 2006, il Tribunale federale ha nuovamente autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dalla Procura di Torino, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha proceduto all'istruzione del ricorso, affidatagli dal DFGP, che la SUVA può impugnare in ultima istanza dinanzi al Consiglio federale.

Poiché le domande poste si riferiscono a una procedura tuttora in corso, sulla quale il Consiglio federale potrebbe dover decidere in ultima istanza, è possibile fornire soltanto risposte parziali.

1. Siccome potrebbe dover rispondere a tale domanda nell'ambito della procedura in corso, il Consiglio federale non può attualmente prendere posizione in merito.

2./3. Conformemente alla prassi, i ricorsi ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale sono istruiti soltanto dopo che è stata resa una decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria. In caso di rifiuto dell'assistenza giudiziaria un tale ricorso diverrebbe infatti privo di oggetto. Dopo che il 25 ottobre 2006 il Tribunale federale ha autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dall'Italia, l'Ufficio federale di giustizia ha proceduto senza indugio all'istruzione del ricorso. Tutte le autorità che si occupano del presente caso sono consapevoli dell'importanza della procedura.

4. Tenuto conto della complessità del caso in questione, al momento non è possibile valutare con precisione la durata della procedura.

Risposta del Consiglio federale.

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