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06.3010 · Mozione · 2006-02-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 31 capoverso 2 della legge federale sulla Banca nazionale nel modo seguente: la decisione relativa alle modalità di ripartizione dei proventi di una vendita straordinaria di oro spetta al Parlamento; la chiave di riparto prevista dalla Costituzione resta applicabile.

Begründung

Una modifica delle regole in materia di copertura o di poltica delle riserve della Banca nazionale potrebbe determinare una nuova vendita di oro eccedentario (5 a 10 miliardi di franchi) nel corso dei prossimi anni e, conseguentemente, una nuova ripartizione.

Il Parlamento deve potersi pronunciare in merito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la revisione della legge sulla Banca nazionale (LBN) del mese di maggio del 2004 sono state disciplinate in modo chiaro la determinazione e la distribuzione dell'utile nonché le competenze della direzione generale, del consiglio di banca della Banca nazionale (BNS) come pure del Consiglio federale e del Parlamento. La modifica dell'articolo 31 capoverso 2 LBN proposta dagli autori della mozione descrive con altre parole quanto già regolato dalla legge.

La BNS costituisce accantonamenti che le consentono di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 30 cpv.1 LBN). In conformità all'articolo 99 capoverso 3 della Costituzione (Cost.) una parte di tali riserve è costituita in oro. Il consiglio di banca della BNS stabilisce il volume degli accantonamenti (art. 42 cpv. 2 lett. d LBN). La direzione generale stabilisce la composizione delle riserve monetarie necessarie, compresa la quota di oro (art. 46 cpv. 2 lett. b LBN). La distribuzione dell'utile, leggasi la cerchia dei beneficiari e la quota che spetta a ciascuno di essi sono regolati, sulla base dell'articolo 99 capoverso 4 Cost., all'articolo 31 capoverso 2 LBN. Il Consiglio federale approva il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale della BNS (art. 7 cpv. 1 LBN) e quindi la distribuzione degli utili proposta. Tale norma vale sia per le distribuzioni ordinarie sia per le distribuzioni straordinarie degli utili.

Secondo il diritto vigente, la distribuzione menzionata nella mozione sarebbe ripartita in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai cantoni.

L'impiego della quota spettante ai cantoni sarebbe esclusivamente di competenza dei cantoni. In base alla legge sulle finanze, la quota della Confederazione dovrebbe essere utilizzata quale entrata straordinaria per abbattere il debito, a meno che il Parlamento non decida su base legislativa un'altra destinazione. Se l'iniziativa COSA fosse accettata, tutte le distribuzioni andrebbero ai cantoni e all'AVS, mentre la Confederazione non riceverebbe nulla. L'articolo 31 capoverso 2 LBN dovrebbe essere adeguato in modo corrispondente.

In entrambi i casi ci si atterrebbe, come chiesto nella mozione, alla chiave di ripartizione costituzionale (cerchia dei beneficiari e loro quota).

La mozione suggerisce tuttavia l'evenienza di un'ulteriore distribuzione straordinaria nei prossimi anni (vedi la motivazione). Dal punto di vista dell'ammontare delle riserve monetarie, la Svizzera è paragonabile ad altre economie nazionali piccole e aperte. Se misurate sulla base dell'estensione e dell'importanza del sistema finanziario svizzero, le riserve monetarie sono persino relativamente limitate. Non vi è pertanto lo spazio di manovra per un'ulteriore riduzione delle riserve monetarie, rispettivamente per vendite straordinarie di oro della BNS. La mozione suscita attese che vanno ad aumentare la pressione esercitata sulla BNS, affinché distribuisca più denaro. In questo modo si compromettono l'indipendenza e anche la credibilità della BNS, che è in fin dei conti il vero e proprio capitale di una banca centrale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.