06.3020 · Interpellanza · 2006-03-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In che modo intende rifornirsi di quantitativi sufficienti di vaccini e medicamenti antivirali e assicurare l'approvvigionamento della popolazione?
2. Prevede di rifornirsi presso produttori svizzeri? Non ritiene che la fornitura debba essere assicurata dal mercato interno? Quali accordi e provvedimenti ha preso in tal senso?
3. Se prevede di rifornirsi all'estero, come intende garantire che vengano effettivamente forniti i vaccini e i medicamenti antivirali in caso di pandemia?
4. Come e secondo quali criteri e priorità verrebbero distribuiti i vaccini e i medicamenti antivirali in Svizzera?
5. Quali provvedimenti organizzativi intende adottare in caso di minaccia di pandemia o di pandemia?
6. In che modo è assicurata una collaborazione ottimale con i cantoni?
7. Come è informata la popolazione in caso di minaccia di pandemia o di pandemia?
Begründung
Da secoli i virus influenzali sono all'origine delle cosiddette pandemie. Attualmente non sappiamo quando una pandemia d'influenza colpirà nuovamente anche la Svizzera, ma è soltanto questione di tempo. L'Organizzazione mondiale della sanità lancia da diversi anni avvertimenti in questo senso. Una pandemia provocherebbe una corsa al vaccino, per cui si può prevedere che Paesi con impianti di produzione sul proprio territorio bloccheranno le esportazioni di medicamenti e vaccini fino a che non sarà garantito l'approvvigionamento della propria popolazione. In caso di minaccia di pandemia o di pandemia in Svizzera il Consiglio federale può, in applicazione dell'articolo 11 dell'ordinanza sulla pandemia d'influenza, limitare o vietare l'esportazione di vaccini o di medicamenti antivirali come il Tamiflu se ci sono o sono da prevedere carenze di approvvigionamento. È pertanto assolutamente prioritario disporre di vaccini e medicamenti antivirali e garantire l'approvvigionamento della popolazione in caso di pandemia.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale prende molto sul serio i preparativi volti a combattere un'eventuale pandemia. Esso si informa regolarmente sulle misure adottate in materia di sanità pubblica e animale. I Dipartimenti federali dell'interno (DFI) e dell'economia (DFE) lavorano di concerto e collaborano con i servizi cantonali interessati.
L'acquisto di vaccini e di medicamenti antivirali e l'approvvigionamento della popolazione sono prioritari per il Consiglio federale. Affinché, in caso di pandemia, si possa trovare una soluzione duratura in quest'ambito, è necessario che la produzione, ovunque essa si collochi, possa essere adeguata ai nuovi metodi di fabbricazione. Gli esperti prevedono infatti che tra cinque a diece anni il vaccino sarà prodotto a partire da colture cellulari, ciò che permetterà di accelerare i tempi di fabbricazione e di assicurarne la disponibilità. In caso di pandemia la produzione deve poter coprire il fabbisogno dell'intera popolazione svizzera.
Al momento, il nostro Paese dipende totalmente dall'estero per l'approvvigionamento del vaccino antinfluenzale tradizionale: i componenti di base utilizzati da Berna Biotech per la propria produzione vaccinica provengono in effetti dall'estero.
Il 9 dicembre 2005, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare negoziati con i fabbricanti di vaccini, finalizzati a garantire l'approvvigionamento per tutta la popolazione in caso di pandemia. Al DFI sono pervenute diverse offerte di produttori svizzeri e stranieri che sono state discusse con le aziende interessate e valutate dagli esperti e dai servizi dipartimentali competenti. Il DFI sta inoltre esaminando diverse varianti d'intervento, tra cui il finanziamento delle capacità di produzione nazionali. Il Consiglio federale valuterà le proposte del DFI e, nei prossimi mesi, renderà note le sue decisioni. Al momento della valutazione il governo terrà conto della questione della dipendenza dall'estero.
Il 1° aprile 2004 il Consiglio federale ha decretato tramite ordinanza l'obbligo della costituzione di scorte anche per i medicamenti antivirali. Le aziende che immettono sul mercato svizzero tali farmaci hanno dovuto accantonarne un certo quantitativo stabilito dal DFE. Le riserve previste sono nel frattempo state costituite.
3. Secondo la legge, le scorte obbligatorie devono essere stoccate sul territorio doganale svizzero. Se, per la fabbricazione di un vaccino in caso di pandemia, la scelta dovesse cadere su un produttore estero, sarebbe necessario ottenere garanzie contrattuali o politiche dai Paesi produttori. Tale scelta entrerebbe in linea di conto soltanto se i vantaggi tecnici (p. es. stato dei test clinici, affidabilità del vaccino) prevalessero nettamente sullo svantaggio della produzione all'estero.
4. L'obbligo della costituzione di scorte si fonda sul cosiddetto "worst case scenario" ipotizzato dall'OMS, che prevede l'infezione del 25 per cento della popolazione. Lo stock stabilito è sufficiente per trattare 2 milioni di ammalati e per assicurare una profilassi al personale sanitario per sei settimane. Una strategia dettagliata di distribuzione dei farmaci in caso di pandemia è in fase di elaborazione insieme ai cantoni, ai grossisti e ad altre istituzioni interessate.
La distribuzione del vaccino sarà messa a punto in funzione delle decisioni del Consiglio federale.
5. In caso di minaccia di pandemia o di pandemia, l'organizzazione è disciplinata dall'ordinanza sulla pandemia d'influenza (OPI; RS 818.101.23) nel modo seguente (art. 4): durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del DFI, uno Stato Maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo Stato Maggiore speciale è posto sotto la direzione del DFI. Lo Stato Maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.
6. La collaborazione con i cantoni è disciplinata fin dall'inizio, ossia ben prima di una minaccia di pandemia, attraverso la loro rappresentanza nel gruppo peritale istituito dal DFI, conformemente all'articolo 7 OPI. I cantoni, inoltre, sono strettamente associati ai lavori per l'elaborazione del piano svizzero in caso di pandemia e sono rappresentati nello Stato Maggiore speciale istituito dal DFI (art. 4). In caso di penuria di vaccini o di medicamenti antinfluenzali, per porre rimedio alla situazione il DFI opererà in collaborazione con i cantoni.
7. Nell'ambito dell'attuale lotta contro l'influenza aviaria (corrispondente alla fase 3 della pandemia secondo la definizione dell'OMS), i servizi competenti della Confederazione e dei cantoni hanno istituito piattaforme per il coordinamento delle attività, dei provvedimenti e della comunicazione. Per l'informazione della popolazione in una situazione di elevata minaccia di pandemia o in caso di pandemia si applicheranno gli stessi principi già in uso nella lotta contro l'influenza aviaria. Un'analisi della situazione più realistica possibile e un'informazione ottimale della popolazione presuppongono un elemento di capitale importanza: la stretta collaborazione fra i servizi federali interessati e i cantoni, le organizzazioni specializzate, i partner nazionali e internazionali. Sulla base di fatti e di valutazioni dei rischi, la popolazione sarà informata in maniera trasparente sull'evolversi della situazione, sui pericoli esistenti, sulle misure di protezione e le norme di comportamento da seguire. I mezzi di comunicazione più appropriati per i singoli destinatari come pure per la popolazione nel suo insieme saranno accuratamente adeguati alla situazione del momento.
Risposta del Consiglio federale.