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06.3033 · Postulato · 2006-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di creare una (o più) autorità preposte all'affermazione della parità tra i sessi garantita dalla Costituzione. Tali autorità devono avere la facoltà di condurre indagini e di garantire il rispetto della legge. Occorre valutare diversi modelli di autorità, ispirandosi agli istituti analoghi esteri preposti alla parità dei sessi. Al Parlamento andranno sottoposti, oltre a una valutazione in merito, la proposta di creazione di una simile autorità, le competenze che tale autorità dovrà avere e gli emendamenti legislativi necessari.

Begründung

Dieci anni dopo l'introduzione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar), le discriminazioni salariali ai danni delle donne sono sempre una realtà. Con una differenza media del 25 per cento, tale discriminazione è considerevole. Negli ultimi anni, tra i quadri superiori le differenze salariali tra donne e uomini sono addirittura aumentate. Questa situazione è illustrata nel rapporto di sintesi relativo all'efficacia della LPar, che il Consiglio federale ha fatto allestire in adempimento della mozione Hubmann (cfr. rapporto del Consiglio federale del 15 febbraio 2006).

Uno dei problemi che ostacolano l'affermazione della parità dei sessi è la mancanza di trasparenza per quel che concerne i salari e le altre condizioni di assunzione. Inoltre, in base al diritto vigente, spetta esclusivamente al singolo individuo, di regola una donna, far valere i propri diritti in materia di parità dei sessi. Molte donne vittime di discriminazioni rinunciano a esercitare il loro diritto d'azione, per timore di venir sfavorite sul posto di lavoro o addirittura di essere licenziate. Le discriminazioni vengono quindi sanzionate a dipendenza del margine di manovra di cui dispone la persona svantaggiata e in funzione della sua capacità d'imporsi. Per molte donne l'affermazione della parità dei sessi, principio garantito dalla Costituzione, si rivela quindi una corsa a ostacoli, che quasi mai riescono a vincere.

Vi sono Stati esteri che hanno istituito autorità dotate di competenze d'indagine e sanzionatorie in materia di parità dei sessi. Si pensi alla nuova Commission for Equality and Human Rights nel Regno Unito, gli Equality Officers e la Equal Treatment Commission in Irlanda o alle competenze dell'ombudsman svedese.

Un'autorità in grado di svolgere indagini e di affermare il rispetto della normativa in materia di parità dei sessi permette di controllare sistematicamente e di accertare le discriminazioni nel mondo del lavoro. Una simile autorità sarebbe vantaggiosa per tutte le persone coinvolte, e permetterebbe alle donne di far valere in modo più agevole il principio della parità dei sessi. Le imprese potrebbero risolvere eventuali problemi di discriminazione a prescindere dall'intervento di un'autorità giudiziaria, mentre lo Stato adempirebbe il suo obbligo di imporre il rispetto del principio della parità dei sessi.

Il Consiglio federale è invitato a esaminare diversi modelli di autorità dotate di poteri d'indagine e sanzionatori in materia di parità dei sessi, e di sottoporre al Parlamento, basandosi sulla propria valutazione, una proposta di creazione di una simile autorità, indicando anche le necessarie modifiche di legge.

Una simile autorità potrebbe essere integrata in seno all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo. Sarebbe pensabile anche un istituto in cui siano rappresentati i partner sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai numeri 8.2.4 e 8.3 del suo rapporto del 15 febbraio 2006 concernente la valutazione della legge federale sulla parità dei sessi, il Consiglio federale ha già manifestato la sua disponibilità a esaminare in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi di diversi modelli di autorità dotate di competenze inquisitorie e sanzionatorie. L'esame terrà conto anche delle esperienze acquisite all'estero e in Svizzera con meccanismi di controllo analoghi. Sarà tuttavia soltanto sulla base di questo esame che il Consiglio federale deciderà se proporre misure pertinenti. Un postulato non può del resto costringere il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento proposte di emendamenti legislativi (cfr. art. 123 LParl).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.