06.3046 · Interpellanza · 2006-03-15
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
La legge sulla consultazione (in vigore dal 1° settembre 2005) prescrive un termine di consultazione di tre mesi (art. 7 cpv. 2). In caso di urgenza si può eccezionalmente abbreviare il termine o svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza (art. 7 cpv. 3).In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. Quante volte e in quanti progetti il Consiglio federale ha già derogato all'articolo 7 capoverso 2 della legge sulla consultazione dopo la sua entrata in vigore (1° settembre 2005)?2. Condivide l'opinione secondo cui dal profilo della politica statale sia preoccupante il fatto che l'esecutivo non si attenga alla legge sulla consultazione, in modo particolare per i progetti politicamente controversi e/o importanti?3. Quali possibilità ha il Parlamento per fare in modo che il Consiglio federale rispetti maggiormente la disposizione dell'articolo 7 della legge sulla consultazione?
Begründung
La legge sulla consultazione (in vigore dal 1° settembre 2005) prescrive un termine di consultazione di tre mesi (art. 7 cpv. 2). In caso di urgenza si può eccezionalmente abbreviare il termine o svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza (art. 7 cpv. 3). Dal punto di vista dell'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale si è attenuto e si attiene troppo poco a questa norma legale. Questa situazione comporta svantaggi per i partecipanti alla procedura di consultazione, in particolare i cantoni. A volte per motivi di personale e per mancanza di tempo non sono in grado di presentare i loro interessi in modo sufficiente e fondato. Esempi in cui il Consiglio federale ha abbreviato o intende abbreviare il termine di consultazione: legge sull'asilo, revisione parziale (estate 2005, tuttavia ancora prima dell'entrata in vigore della legge sulla consultazione), privatizzazione di Swisscom (gennaio 2006), ristrutturazione dell'esercito 2008-2011 (marzo 2006), nuova perequazione finanziaria, terzo messaggio (probabilmente estate 2006).A prescindere dalla posizione politica nei confronti di questi importanti e complessi progetti, dal profilo della politica statale è preoccupante se il Consiglio federale mette sullo stesso piano l'importanza politica e l'urgenza e impedisce quindi agli enti consultati di esprimersi in modo fondato e accurato su questi temi complessi.L'autore dell'interpellanza trova particolarmente sconcertante il fatto che una legge recentemente entrata in vigore non sia rispettata dal Consiglio federale. In questo modo l'esecutivo supremo del nostro Paese dà un possibile cattivo esempio della politica statale. Si pone il problema di determinare se e come il Parlamento può reagire affinché la legge sulla consultazione sia sufficientemente rispettata dal Consiglio federale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come già spiegato nella sua risposta alla domanda 06.5006, "Termini per la consultazione", il Consiglio federale si attiene ai principi sanciti nell'articolo 7 capoversi 2 e 3 della legge sulla consultazione (LCo).Nel 2005 il Consiglio federale ha indetto 11 consultazioni sotto il nuovo diritto in materia di consultazione. In due casi (regolamento sanitario internazionale, adeguamento delle strutture d'asilo) il Consiglio federale ha abbreviato il termine in applicazione dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LCo, in un caso (ordinanza d'esecuzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone) ha svolto la consultazione in forma di conferenza in applicazione dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b LCo.A differenza delle succitate consultazioni, quelle avviate nel 2006 sono già state previste sulla base della nuova legge. Sino al 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha indetto 10 consultazioni. In tre casi (cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA, adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero) ha abbreviato il termine secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a LCo, abbreviazione che, nel caso del secondo progetto, aveva raccolto il consenso esplicito dei cantoni. In tutti gli altri casi, il Consiglio federale ha fissato un termine di tre mesi in applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 LCo, adeguatamente prolungato nel caso di interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Nel caso della ristrutturazione dell'esercito 2008-2011, menzionato dall'autore dell'interpellanza nella motivazione, non si è trattato di consultazione, bensì di un'audizione.2. Il Consiglio federale è consapevole dell'enorme importanza della procedura di consultazione nell'ambito della politica statale. Fa quindi tutto il possibile per applicare la nuova legge sulla consultazione nel senso voluto dal legislatore. Sapendo che i partecipanti devono impiegare ingenti risorse per partecipare alla procedura di consultazione, il Consiglio federale ha sancito negli articoli 3 a 5 dell'ordinanza sulla consultazione (OCo) uno strumento di pianificazione e nell'articolo 6 ha stabilito che ogni deroga al termine regolamentare deve essere motivata nella proposta al Consiglio federale. Come motivo può essere addotto solo il fatto che il progetto non ammette ritardi, ad esempio nel caso in cui un progetto deve entrare in vigore rapidamente per rispondere alle necessità dei cantoni o del Parlamento. Spesso è inevitabile abbreviare il termine anche nel caso in cui le convenzioni internazionali rendano necessaria una rapida entrata in vigore del progetto. Per contro, il termine non può essere abbreviato solo perché il progetto è controverso. Da ultimo, l'importanza di un progetto entra in linea di conto solo quando si tratta di determinare se indire una consultazione o svolgere un'audizione.3. Il Consiglio federale e l'amministrazione federale lavorano da alcuni mesi sotto il regime della nuova legge. Il Parlamento ha la possibilità di sensibilizzare maggiormente il Consiglio federale e l'amministrazione presentando interventi parlamentari in merito. Il Consiglio federale rende tuttavia attenti sul fatto che questa funzione è già adempiuta dalla Cancelleria federale che assicura il coordinamento secondo l'articolo 4 OCo.