Assicurazione malattie. Nessuna riduzione dei premi in caso di rinuncia all'aborto
06.3060 · Mozione · 2006-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare il più presto possibile provvedimenti volti a impedire la stipulazione di contratti assicurativi con le casse malati, in cui è previsto il diritto a riduzioni dei premi qualora si rinunci a determinate prestazioni di base.
Vi sono casse malati che concludono contratti con associazioni i cui membri s'impegnano a rinunciare all'aborto, alla diagnosi prenatale, alla fecondazione in vitro o a cure di disintossicazione a base di metadone. Tali rinunce danno diritto a forti riduzioni. Una volta ancora queste pratiche discutibili sono pensate per attirare le persone finanziariamente più deboli che, più di altre, hanno subìto le conseguenze degli aumenti dei premi assicurativi.
Queste "dichiarazioni etiche di rinuncia" concernono principalmente le assicurazioni complementari, ma implicano rinunce anche nell'ambito dell'assicurazione di base.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad eccezione della fecondazione in vitro, quelle indicate dall'autore della mozione fanno di norma parte delle prestazioni i cui costi sono presi a carico, a certe condizioni, dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, conformemente alla LAMal. È tuttavia possibile rinunciare a prestazioni legali, a condizione che le modalità previste all'articolo 23 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali siano rispettate. In base a tale prescrizione, l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro; la rinuncia e la revoca esigono la forma scritta. Comunque, il fatto di rinunciare a determinate prestazioni non dà il diritto a riduzioni di premio nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Diversa è la situazione nel campo dell'assicurazione complementare. Le prestazioni sono definite per contratto. La società d'assicurazione è libera di decidere se, e se del caso con chi e con quale contenuto, concludere contratti assicurativi. L'assicuratore può accordare riduzioni a determinate categorie di assicurati. Tariffe differenziate sono ammissibili a condizione che siano oggettivamente giustificate dall'evoluzione dei sinistri di chi beneficia delle riduzioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni private approva le tariffe se i premi rimangono entro limiti che garantiscono la solvibilità degli assicuratori e la protezione degli assicurati contro gli abusi.
Solo quattro assicuratori malattie avevano concluso una convenzione con Aiuto svizzero per madre e bambino, in cui venivano offerte riduzioni di premio per le assicurazioni complementari nel caso di rinuncia a determinate prestazioni. Successivamente, tre dei quattro assicuratori in questione hanno deciso di denunciare la convenzione. In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene inutile e inopportuno intervenire nel senso auspicato dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.