06.3069 · Mozione · 2006-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In base alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), le aziende assicurate possono presentare opposizione contro l'attribuzione iniziale in classi e gradi del tariffario dei premi come pure contro la modifica di questa attribuzione. Tale possibilità deve essere abolita e sostituita con un diritto di disdetta. Il diritto di opposizione deve essere mantenuto soltanto per la determinazione e la modifica dei premi di ripartizione per le indennità di rincaro e dei contributi per la prevenzione degli infortuni. Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento le necessarie modifiche della LAINF.
Begründung
In base alla normativa vigente e al contratto tipo approvato dal Dipartimento federale dell'interno (art. 93 OAINF) le aziende assicurate possono disdire il contratto alla fine dell'anno assicurativo osservando un termine di preavviso di tre mesi. In caso di modifica delle tariffe questa possibilità non è data. Le aziende possono però presentare opposizione contro l'attribuzione iniziale in classi e gradi del tariffario dei premi come pure contro la modifica di questa attribuzione (art. 124 lett. d OAINF). Se tuttavia viene modificato soltanto il tasso del premio non sussiste né il diritto di disdetta né la possibilità di opposizione. La normativa vigente può dare adito a irritazioni in particolare quando una modifica del tasso del premio è notificata alle aziende assicurate verso la fine di ottobre (art. 113 cpv. 3 OAINF), ossia dopo che è scaduto il termine ordinario di disdetta (fine settembre). Inoltre non risponde più alla situazione dei fatti visto che dal 1° gennaio 2007 gli assicuratori privati LAINF saranno tenuti, come sollecitato dalla Commissione della concorrenza, a calcolare e introdurre, per i premi, tariffe proprie. In vista del clima di concorrenza che verrà a crearsi e, non da ultimo, nell'interesse degli assicurati, è necessario introdurre un diritto di disdetta anche per le modifiche delle tariffe (con o senza modifica dell'attribuzione in classi e gradi), fatte salve quelle dei premi di ripartizione per le indennità di rincaro e quelle dei contributi per la prevenzione degli infortuni. La possibilità di presentare opposizione andrebbe quindi soppressa. Il diritto di disdetta e la vigilanza esercitata dalla o dalle autorità di vigilanza sono sufficienti per garantire gli interessi degli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In base a una convenzione stipulata con la Commissione della concorrenza, dal 1° gennaio 2007 gli assicuratori LAINF privati sono tenuti a calcolare tariffe proprie per i premi. Finora, l'attribuzione delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi avveniva mediante decisione (cfr. art. 124 lett. d OAINF), contro la quale si poteva presentare opposizione. Questa procedura formale è poco sensata nel caso di premi liberalizzati, quando il rapporto d'assicurazione è stabilito mediante contratto. Il Consiglio federale condivide pertanto l'opinione dell'autore della mozione, secondo cui l'obbligo di emanare decisioni sull'attribuzione di aziende in classi e gradi del tariffario dei premi e la possibilità di opposizione a tale obbligo connessa andrebbero eliminati.
Per contro, in previsione del clima di concorrenza che verrà a crearsi e, non da ultimo, nell'interesse degli assicurati, è necessario introdurre un diritto di disdetta anche per le modifiche delle tariffe (con o senza modifica dell'attribuzione in classi e gradi). Secondo il testo della mozione dovrebbe essere mantenuta la possibilità di opposizione per la determinazione e la modifica dei premi di ripartizione per le indennità di rincaro e dei contributi per la prevenzione degli infortuni. Questi contributi sono riscossi sotto forma di premi supplementari aggiunti ai premi netti (cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF). I premi supplementari per la prevenzione degli infortuni sono fissati dal Consiglio federale uniformemente per tutti gli assicuratori LAINF (art. 87 e 88 LAINF). Inoltre, per tutti gli assicurati ai sensi dell'articolo 68 LAINF i premi supplementari per le indennità di rincaro sono fissati uniformemente dal fondo per le indennità di rincaro creato dagli stessi. È dunque poco opportuno mantenere un diritto di opposizione per questi supplementi.
Il Consiglio federale è disposto a dare seguito alla richiesta della mozione nel senso esposto e l'ha integrata nella consultazione in corso sulla revisione della LAINF.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.