Lexipedia

06.307 · Iniziativa cantonale · 2006-11-16

Liquidato

Wortlaut

Visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Zugo presenta la seguente iniziativa:

L'articolo 135 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101) e/o l'articolo 4 della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.2) devono essere completati e precisati nel senso che i cantoni finanziariamente forti, nell'ambito dell'obbligo previsto nella loro costituzione e nelle loro leggi, siano tenuti a contribuire alla perequazione delle risorse ognuno soltanto fino a un determinato limite massimo.