06.3084 · Interpellanza · 2006-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È normale che imprese dell'Unione europea eseguano prestazioni in Svizzera senza che l'IVA sia prelevata?
2. Le imprese dislocate in Svizzera sono soggette a controlli riguardo all'IVA per le prestazioni di manodopera? Le dogane sono competenti per effettuare tali controlli in occasione del passaggio alla frontiera?
3. Nel quadro della revisione della LIVA si può creare un dispositivo che rimedi alla discriminazione delle imprese locali, instaurando un sistema simile a quello del rappresentante fiscale conosciuto in Francia oppure esigendo che le imprese estere dislocate in Svizzera siano assoggettate all'IVA svizzera dal primo franco di prestazione con l'applicazione della stessa "franchigia" di 75 000 di franchi ma calcolata a posteriori?
4. Com'è la situazione per gli indipendenti?
5. In generale, che cosa intende fare il Consiglio federale per mettere fine a questa distorsione inammissibile tra concorrenti svizzeri ed esteri?
Begründung
Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, segnatamente quello consacrato alla libera circolazione, le imprese estere hanno possibilità accresciute di eseguire prestazioni in Svizzera, in particolare nelle zone di confine. A tale scopo, esse devono naturalmente conformarsi alle procedure (annunci, passaggi alla dogana ecc.) e rispettare la legislazione elvetica, in particolare in materia fiscale (IVA). E qui sta il punto debole. In effetti, le imprese devono pagare l'IVA soltanto a contare da una cifra d'affari di 75 000 franchi e l'iscrizione all'amministrazione fiscale è operata su base volontaria. Le imprese estere che varcano il confine non sono affatto controllate in proposito, fatta salva l'importazione di beni. Come detto, spetta alle stesse iscriversi all'IVA su base volontaria. La realtà dei fatti dimostra che lo fanno rarissimamente e quindi molte prestazioni di manodopera sfuggono a ogni imposizione, anche se la cifra d'affari eccede il limite di 75 000 franchi. D'altronde, le imprese e i loro lavoratori interpellati hanno gioco facile nell'affermare che le prestazioni effettuate non eccedono il limite fatidico e, mancando i mezzi di controllo, appare particolarmente difficile eseguire delle verifiche e accertare se in precedenza sono state effettuate altre prestazioni in Svizzera (per determinare la cifra d'affari realizzata si prende in considerazione l'insieme di tutte le attività svolte in Svizzera in un anno) e quindi se sono state violate disposizioni della LIVA.
Dato che attualmente è allo studio la revisione della legge, sarebbe opportuno chinarsi molto seriamente su questa problematica che penalizza notevolmente le imprese indigene.
A titolo informativo, la Francia conosce il sistema della designazione obbligatoria del rappresentante fiscale, ciò che costituisce un eccellente mezzo per risolvere questo problema. Inoltre, se la Francia conosce anche una specie di "franchigia" concretizzata da una cifra d'affari minima al di sotto della quale le imprese non sono obbligate a pagare l'IVA, sembrerebbe che ciò non sia applicabile soltanto alle imprese francesi!
Di conseguenza, la soluzione potrebbe essere quella di obbligare le imprese estere a diventare soggetti fiscali a partire dal primo franco di prestazioni, esentandole però dall'IVA fino al conseguimento della cifra d'affari di 75 000 franchi; in tal caso, l'Amministrazione delle contribuzioni deciderebbe sull'esenzione con cognizione di causa invece di ritrovarsi davanti al fatto compiuto, con la difficoltà supplementare di dover ricercare, in caso contrario, un soggetto fiscale domiciliato all'estero.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) la Confederazione persegue l'imposizione del consumo di prestazioni. A questo scopo viene, da una parte, imposta la cifra d'affari realizzata in Svizzera. D'altra parte, la Confederazione riscuote un'imposta sulle importazioni di beni dall'estero. Senza l'imposta sull'importazione, i beni importati dall'estero sarebbero avvantaggiati rispetto a quelli forniti sul territorio svizzero.
È in linea di massima assoggettato all'imposta sul territorio svizzero chiunque svolge un'attività commerciale e supera il limite di cifra d'affari di 75 000 franchi (art. 21 cpv. 1 primo periodo LIVA). Per quanto riguarda l'imposta sull'importazione, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio, a prescindere se, per il resto, sono assoggettate all'IVA (art. 75 cpv. 1 LIVA).
Le imprese con sede nell'Unione europea che effettuano operazioni soggette all'IVA in Svizzera per un importo inferiore a 75 000 franchi non sono assoggettate all'IVA svizzera. Ciononostante esse devono versare l'imposta all'importazione sui beni importati in Svizzera. Anche le imprese svizzere non sono assoggettate all'imposta se non superano il citato limite di cifra d'affari. Secondo il chiaro tenore di legge non è determinante se, sommando le operazioni in Svizzera e all'estero, l'impresa estera supera il precitato limite di cifra d'affari. Di converso, la cifra d'affari realizzata all'estero da un'impresa svizzera non è presa in considerazione nell'esame dell'assoggettamento in Svizzera.
2. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è incaricata per legge di riscuotere l'IVA non solo sui beni importati bensì anche sui corrispondenti lavori di montaggio e d'installazione (art. 73 cpv. 1 e art. 76 cpv. 1 lett. c LIVA). Le imprese domiciliate all'estero che importano temporaneamente materiale professionale devono imporre in territorio svizzero la controprestazione per l'uso di questo materiale (art. 76 cpv. 1 lett. g LIVA). L'AFD trasmette all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) tutti i dati raccolti al confine circa il tipo di cantiere e di lavori previsti. La riscossione dell'imposta all'importazione non solleva inoltre l'impresa estera dall'obbligo di registrarsi come contribuente in Svizzera, se i presupposti per l'assoggettamento secondo l'articolo 21 LIVA sono dati.
Di principio le imprese estere non possono quindi effettuare prestazioni in Svizzera senza che vi sia riscossa l'IVA. Anzi, le imprese devono versare l'imposta sull'importazione. In questo modo è assicurata la parità di trattamento dal profilo IVA delle forniture in esecuzione di un contratto d'appalto tra prestatori esteri e concorrenti svizzeri.
3.a Già la vigente legge sull'IVA conosce, nell'articolo 71 capoverso 2 LIVA, la figura del rappresentante fiscale: i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi, un incaricato con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. A garanzia del debito probabile, l'AFC può inoltre esigere il deposito di titoli sicuri e negoziabili oppure di una fideiussione bancaria (art. 71 cpv. 2 secondo periodo LIVA).
3.b La questione dell'autrice dell'interpellanza relativa alla possibilità di assoggettare le imprese estere all'IVA svizzera a contare dal primo franco realizzato è esaminata attualmente anche nell'ambito della riforma della LIVA (vedi risposta alla quinta domanda). Occorre comunque ricordare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il limite minimo della cifra d'affari pari a 75 000 franchi non va inteso come un limite di franchigia. Se il precitato importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità della cifra d'affari e non unicamente per la parte che superai 75 000 franchi.
Dato che le imprese estere devono versare l'imposta all'importazione sulle loro forniture in Svizzera, non si può parlare di una discriminazione in senso proprio delle imprese indigene.
4. All'obbligo fiscale soggettivo nell'IVA soggiace di principio chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, a prescindere dalla forma giuridica con cui l'attività è esercitata (art. 21 cpv. 1 LIVA). Questa disposizione è applicabile sia ai soggetti svizzeri sia a quelli esteri. Dal profilo IVA non è pertanto determinante se un indipendente estero esegue prestazioni in Svizzera o se un impiegato (dipendente) di un'impresa estera svolge attività imponibili in Svizzera. L'obbligo fiscale soggettivo è esaminato in base ai presupposti dell'articolo 21 LIVA.
5. Nell'ambito dell'attuale riforma dell'IVA, denominata "IVA ottimale", l'AFC sta approntando un articolato progetto di revisione della legge sull'IVA. L'obiettivo principale è quello di semplificare l'IVA e di accrescerne l'efficienza. A questo proposito viene anche esaminata in modo accurato e approfondito la questione del limite della cifra d'affari di 75 000 franchi. È evidente che la legislazione IVA non può avvantaggiare i soggetti esteri rispetto ai loro concorrenti svizzeri.
Risposta del Consiglio federale.