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06.3092 · Mozione · 2006-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a provvedere con apposita ordinanza o aggiunta all'articolo 119 capoverso 5 CP che venga predisposta, a fini preventivi, una statistica delle interruzioni di gravidanza unitaria e giuridicamente vincolante in Svizzera. In particolare va:

a. dichiarata vincolante per tutti i cantoni la variante più completa del questionario dell'UST;

b. assicurata la periodicità annuale della notificazione dei dati all'UST, che provvederà alla loro elaborazione dopo aver effettuato esami comparativi trasversali e controlli di plausibilità (p. es. Tarmed e statistiche ospedaliere);

c. resa possibile una ricerca causale e preventiva efficace; in tale contesto, criteri significativi dovranno consentire di trarre conclusioni su osservazioni medico-preventive e sulle possibilità di prevenire le interruzioni di gravidanza;

d. garantito l'anonimato delle donne.

Begründung

1. Durante la procedura di revisione degli articoli 119 a 121 CP, i partiti politici convenivano sulla necessità di limitare il più possibile gli aborti.

2. Evidentemente le disposizioni legali dell'articolo 119 capoverso 5 CP non bastano a garantire l'uniformità e la significatività dei dati cantonali. Se, ad esempio, i cantoni di Berna e Vaud da anni rilevano senza problemi dati esaurienti, da un progetto del 2004 dell'Università di Basilea risultano due differenti questionari, di cui il più breve non prevede la rilevazione di dati essenziali per una prevenzione efficace. Alcuni cantoni respingono ogni ampliamento dei dati da rilevare, rinviando all'assenza di ogni base legale vincolante in tal senso.

3. Stando alla risposta all'interpellanza 05.3837, il Consiglio federale sembra riconoscere tale problematica, ma per una prevenzione mirata non bastano informazioni minime.

4. Per prevenire il più possibile le interruzioni di gravidanza e alleviare la situazione precaria delle donne coinvolte sono necessari dati di confronto attendibili come anche informazioni significative sui motivi che inducono a interrompere una gravidanza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In conformità all'articolo 119 capoverso 5 CP le interruzioni di gravidanza vanno notificate a fini statistici all'autorità sanitaria (cantonale) competente. Dall'entrata in vigore di questa normativa, la procedura di notifica citata è stata oggetto di numerosi interventi parlamentari (l'ultimo in ordine cronologico: interpellanza Maury Pasquier 03.3095), segnatamente in merito alle misure volte a prevenire gravidanze indesiderate. Per l'attuazione di questi interventi, l'Ufficio federale di statistica (UST), in collaborazione con un istituto universitario e i medici cantonali, ha sviluppato un modulo di rilevazione costituito da una versione lunga e da una abbreviata. Secondo il dispositivo di rilevazione, descritto nell'allegato dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) e che entrerà in vigore il 1° agosto 2006, i cantoni saranno tenuti a utilizzare la forma abbreviata. La richiesta principale della mozione di predisporre una statistica delle interruzioni di gravidanza unitaria e giuridicamente vincolante può quindi essere considerata realizzata. In merito ai singoli punti sollevati nella mozione, il Consiglio federale risponde come segue.

a. La prevenzione delle gravidanze indesiderate concerne l'educazione sessuale e in quanto tale, nel settore pubblico, rientra nell'ambito delle competenze cantonali. La rilevazione di dati statistici deve limitarsi a elementi di cui i cantoni necessitano e si servono a fini preventivi; e questo ai sensi della legge secondo cui le rilevazioni vanno organizzate in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate (art. 1 lett. c LStat). Inoltre, nei cantoni più piccoli, il presupposto giuridico di garantire l'anonimato alla donna interessata e il segreto medico (art. 119 cpv. 5 CP) potrebbe essere messo in pericolo se si dovesse ricorrere alla versione più ampia del questionario. Per tale motivo, l'obbligo è limitato alla forma abbreviata del modulo di rilevazione (al riguardo si veda anche il punto c).

b. Conformemente al dispositivo di rilevazione in funzione dal 1° gennaio 2006, le notifiche sono registrate costantemente. Ogni anno, l'UST è quindi in misura di stilare un rapporto sulle interruzioni di gravidanza in Svizzera.

Plausibilizzazioni attraverso raffronti incrociati, come proposto nella mozione, sono tuttavia escluse almeno fintantoché non sia realizzata una statistica concernente l'ambito ambulatoriale. Simili controlli comporterebbero inoltre anche costi sproporzionati.

c. Il bisogno di informazioni per la prevenzione viene soddisfatto con i dati raccolti tramite le due forme di questionari (breve ed ampio). Questo vale anche per i cantoni che utilizzano solo la forma abbreviata del questionario, in quanto si presuppone che non esistano differenze cantonali essenziali tra i motivi e le condizioni quadro dell'interruzione di gravidanza.

d. L'anonimato delle donne è garantito conformemente alla legge nel dispositivo di rilevazione utilizzato dall'UST.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.