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06.3097 · Mozione · 2006-03-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La procedura penale federale va modificata in modo che, in ambito penale, anche la persona lesa abbia il diritto di ricorrere in cassazione.

Begründung

In materia penale, un ricorso per cassazione può essere interposto soltanto dalla vittima, e non da una persona lesa. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale, basandosi sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, interpreta la nozione di vittima in modo restrittivo. Di conseguenza, in caso di decisione negativa resa da un tribunale cantonale di ultima istanza, le persone lese a cui nelle singole procedure cantonali è riconosciuta la qualità di parte non hanno alcuna possibilità di ricorrere al Tribunale federale. Alle persone lese dovrebbe tuttavia sempre essere accordato il diritto di ricorrere quando il Ministero pubblico emette un decreto d'accusa, ma rinuncia a ricorrere fino al Tribunale federale contro una decisione negativa. Tale possibilità assume particolare rilevanza in tutte quelle procedure in cui de facto non vi è identità tra vittima e persona lesa: quindi ogni volta che qualcuno viene danneggiato da un reato, ma non viene direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto attuale sono abilitate a ricorrere in cassazione dinanzi alla Corte di cassazione del Tribunale federale soltanto le persone che sono state direttamente lese a causa di un reato, se in qualità di vittima ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) adempiono le condizioni dell'articolo 270 lettera e della legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312) o, in qualità di querelante, quelle della lettera f oppure, in qualità di accusatore privato, quelle della lettera g della medesima disposizione. Negli altri casi le persone che sono state direttamente lese a causa di un reato non sono legittimate a interporre un ricorso per cassazione neppure nel caso in cui la procedura cantonale conferisce loro il diritto di esperire rimedi giuridici o il Ministero pubblico rinuncia a interporre un ricorso per cassazione.

Il 1° gennaio 2007 entrerà in vigore la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; FF 2005 3643). La legittimazione di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale, che sostituisce il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione, è disciplinata dall'articolo 81 LTF. Le disposizioni sul ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale nella PP (art. 268-278 PP) verranno abrogate il 1° gennaio 2007.

A differenza dell'articolo 270 PP, l'articolo 81 LTF non prevede un elenco esaustivo delle persone che hanno il diritto di interporre ricorso. Ora si presume piuttosto che la persona che interpone ricorso ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). L'elenco - che si trova all'articolo 81 capoverso 1 lettera b LTF - dei casi ordinari in cui è dato un interesse giuridicamente protetto non è esaustivo (messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764 segg., 3875).

Il nuovo diritto consentirà dunque al Tribunale federale di accordare anche a parti lese che non sono vittime la legittimazione ricorsuale in materia penale. La legge sul Tribunale federale tiene dunque già conto della richiesta formulata dalla mozione. Si aggiunge inoltre che il disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente il Codice di diritto processuale penale svizzero (FF 2006 1291 segg.) prevede di completare l'elenco dell'articolo 81 LTF: come persona con un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'articolo 81 capoverso 1 lettera b LTF va considerato anche l'accusatore privato, per quanto sia legittimato a ricorrere in virtù del Codice di procedura penale (FF 2006 1429). In questo modo la possibilità già prevista nella versione approvata della LTF di accordare anche alle parti lese la legittimazione ricorsuale dinanzi al Tribunale federale viene esplicitamente sancita nella legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.