Misure di limitazione del traffico non basate sul diritto federale
06.3117 · Interpellanza · 2006-03-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel febbraio 2006, undici cantoni della Svizzera tedesca hanno introdotto su alcuni tronchi autostradali il limite di velocità di 80 chilometri all'ora quale misura contro il superamento del valore limite delle polveri fini nell'aria. Già nell'agosto 2003, i cantoni Ticino e Grigioni avevano adottato lo stesso provvedimento per combattere l'ozono. Nel frattempo addirittura la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha riconosciuto che tale misura non serve veramente a risolvere il problema delle polveri fini. Nella sua decisione del 16 febbraio 2006, la DCPA si limita ad affermare che "l'abbassamento dei limiti di velocità sulle autostrade, quale provvedimento a breve termine, mostra l'urgenza del problema alla popolazione"; riguardo al presunto effetto sull'aria, invece, si tace.
In entrambi i casi, caratterizzati dal superamento di valori limite (ozono e polveri fini), alcuni studi scientifici e lo stesso Consiglio federale hanno riconosciuto che l'abbassamento dei limiti di velocità sulle autostrade non contribuisce a un sostanziale miglioramento della qualità dell'aria. Ciononostante, in virtù dell'articolo 3 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) diversi cantoni hanno continuato, o continuano, a decretare con urgenza questa misura, per una durata limitata di otto giorni. Nella pratica ciò significa che i limiti di velocità consentiti sulle autostrade variano da cantone a cantone. In alcuni di essi, in mancanza di appositi segnali, il nuovo limite di velocità sulle autostrade non è nemmeno segnalato.
Alla luce di queste considerazioni chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È tuttora dell'opinione che simili misure adottate a breve termine non contribuiscano in misura significativa, o non contribuiscano del tutto, a ridurre l'inquinamento dell'aria?
2. Come valuta il Collegio il fatto che, sulla nostra rete di strade nazionali, in ragione di speciali condizioni atmosferiche vengano introdotti i più disparati limiti di velocità?
3. Sul piano giuridico, quali sono le possibilità del Consiglio federale per evitare simili situazioni?
4. È lecito chiedersi se l'introduzione di limiti di velocità inferiori è legale, visto e considerato che non consente di ottenere un effettivo miglioramento della qualità dell'aria. Cosa ne pensa il Consiglio federale? In virtù dell'articolo 3 LCStr, gli effetti di un provvedimento devono essere misurabili; l'articolo non legittima l'adozione di misure meramente "educative".
5. Quali possibilità di difendersi hanno gli utenti della strada che sono stati puniti o denunciati per non aver rispettato il nuovo limite di velocità?
Stellungnahme des Bundesrates
È necessario ridurre le sostanze inquinanti presenti nell'aria. Per quanto concerne il problema delle polveri fini, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha avviato il 16 gennaio 2006 un piano d'intervento in due fasi. Il 16 febbraio 2006 Confederazione e cantoni hanno inoltre concordato una strategia comune per risolvere il problema dell'inquinamento dovuto alle polveri fini. Nell'ambito di questa strategia, la Confederazione si impegna ad adottare provvedimenti a lungo termine, in modo da impedire la formazione di questi inquinanti alla fonte. I cantoni invece sono responsabili per le misure a breve termine che, secondo quanto concordato, entrano in vigore non appena l'inquinamento supera di molto i valori limite fissati. Per questi casi, i cantoni elaboreranno entro l'estate 2006 un piano di misure urgenti coordinate a livello nazionale.
1. Il Consiglio federale rimane convinto dell'efficacia delle misure a breve termine come l'abbassamento di limiti di velocità o la riduzione delle emissioni dei cosiddetti inquinanti primari (ossidi d'azoto, polveri fini). Tuttavia, dato che quando scattano queste misure a breve termine l'inquinamento atmosferico è già molto elevato, la riduzione delle emissioni permette solo di ottenere lievi miglioramenti della qualità dell'aria. Occorrerebbe invece anticipare ulteriormente gli interventi, in modo da ottenere una riduzione più significativa.
2. In virtù dell'articolo 3 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), i cantoni, a prescindere dal parere della Confederazione, possono far rientrare nei cosiddetti "casi speciali" anche i valori più elevati relativi alle polveri fini e all'ozono e di conseguenza introdurre restrizioni temporanee per i limiti di velocità. Per questo motivo sulla rete di strade nazionali possono vigere temporaneamente limiti di velocità diversi: ciò è legittimo se si pensa che anche il grado di inquinamento dell'aria varia da una regione all'altra della Svizzera e quindi anche la necessità di prendere provvedimenti urgenti.
3. Una nuova ripartizione delle competenze cantonali relative alla legge sulla circolazione stradale deve essere stabilita mediante modifiche a livello legislativo.
4. L'articolo 3 capoverso 6 LCStr autorizza la polizia, in casi speciali, a prendere le misure "richieste dalle circostanze", ma non esige che queste misure superino un determinato livello (minimo) di efficacia. Secondo il principio della proporzionalità, i provvedimenti amministrativi devono costituire un mezzo necessario ed adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato ed essere ragionevoli rispetto alle limitazioni imposte.
5. Gli utenti della strada che non osservano i limiti di velocità in vigore (temporaneamente) e che in ragione di ciò vengono multati o denunciati alle autorità possono adire le vie legali ordinarie.
Risposta del Consiglio federale.