Compatibilità politica e giuridica delle norme contabili internazionali con la nostra legislazione
06.3120 · Interpellanza · 2006-03-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale ha attribuito sufficiente importanza alle posizioni assunte dai delegati svizzeri della FER nel quadro della normazione internazionale delle presentazioni dei conti?
2. Quali misure intende adottare per evitare che in futuro, nell'ambito di tali negoziati internazionali, il solo aspetto tecnico-finanziario prevalga sulle realtà giuridiche fissate dalla legislazione svizzera costituita democraticamente?
3. La delega del compito di rappresentare il nostro Paese - nelle piattaforme internazionali di normazione contabile - a un organismo privato specializzato è soddisfacente sul piano della rappresentanza globale degli interessi e delle scelte del nostro Paese che esulano dalla mera tecnica contabile?
4. A che punto si trova l'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile annunciato nella risposta del Consiglio federale del 13 giugno 2000 all'interpellanza Spoerry 00.3111 concernente il medesimo oggetto?
5. Tale legge, o una futura legislazione vertente sul medesimo oggetto, integrerà esigenze relative alla presentazione dei conti più compatibili con la legislazione in materia di previdenza professionale del nostro Paese?
Begründung
Le norme contabili svizzere "Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti" sono state allestite sulla base dei lavori di un'organizzazione professionale privata, la fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti. Di fronte alla globalizzazione dei mercati finanziari e del sistema borsistico, la legislazione di borsa determina il contenuto e la portata delle informazioni finanziarie che le società quotate alla Borsa dei valori svizzera devono pubblicare. Tali esigenze sono state fondate sulle norme International Accounting Standards, poi International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles. Le norme riprese dalla Borsa dei valori svizzera si ispirano principalmente alla legislazione anglosassone, che prevede un regime di previdenza professionale fondamentalmente diverso da quello fissato dalla legge sulla previdenza in vigore nel nostro Paese. Nel nostro secondo pilastro, le istituzioni della previdenza professionale hanno una personalità giuridica propria totalmente distinta dai datori di lavoro e sono finanziariamente autonome. Nei Paesi anglosassoni invece, i datori di lavoro si assumono direttamente le responsabilità giuridiche e finanziarie della previdenza e devono dunque integrare tali impegni nel loro bilancio.
La ripresa delle norme internazionali, poco compatibile con il quadro giuridico del nostro Paese, reca pregiudizio alle nostre imprese e al nostro Stato di diritto. Numerose imprese private svizzere quotate in borsa come pure le imprese emancipate dalla Confederazione (RUAG, Skyguide ecc.) sono state tenute a consolidare il proprio capitale anche quando la loro situazione finanziaria non aveva subito alcuna modifica, per la semplice applicazione di esigenze contabili estere al quadro legale svizzero.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per legge le imprese svizzere sono tenute ad allestire i conti in base al Codice delle obbligazioni (CO). La Borsa svizzera esige inoltre, nell'ambito della sua autodisciplina, che le imprese ivi quotate allestiscano i conti in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS, in passato IAS) o i Generally Accepted Accounting Principles statunitensi (US-GAAP). Per alcuni segmenti commerciali sono ammessi anche conti allestiti secondo gli Swiss GAAP FER. Le imprese svizzere applicano tali regolamentazioni private su base volontaria, per motivi diversi (anche la quotazione di un'impresa in borsa avviene su base volontaria).
Gli Swiss GAAP FER sono uno standard privato svizzero di rendiconto elaborato esclusivamente da rappresentanti dell'economia svizzera. Gli Swiss GAAP FER tengono conto in primo luogo delle condizioni in Svizzera e non di direttive estere. Tale forma di autodisciplina si è rivelata valida. La fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti, all'origine degli standard, non invia delegati presso organi internazionali e non formula raccomandazioni in merito all'unificazione internazionale di norme riguardanti la contabilità. Al momento il Consiglio federale non ritiene dunque necessario intervenire nell'elaborazione degli Swiss GAAP FER.
2. Come avviene in Svizzera per gli Swiss GAAP FER, gli IFRS e gli US-GAAP sono elaborati da istituzioni private rispettivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il Consiglio federale non può in alcun modo influire su queste autodiscipline non statali che hanno luogo all'estero. L'economia svizzera difende tuttavia i propri interessi sia con prese di posizione, sia in seno a organi d'accompagnamento. Tali regolamentazioni non incidono tuttavia in alcun modo sull'allestimento legale dei conti effettuato dalle imprese svizzere in base al CO.
Anche se gli IFRS e gli US-GAAP sono elaborati in Paesi anglosassoni, la differenza fondamentale con la legislazione svizzera non consiste nel sistema giuridico vigente nei Paesi d'origine degli autori, bensì nello scopo perseguito dalla regolamentazione. Vanno infatti descritte le condizioni economiche (principi della "fair presentation" e della "substance over form"), ma non le peculiarità giuridiche. Questo vale anche per lo standard svizzero Swiss GAAP FER. Ciò può comportare equivoci e difficoltà nell'applicazione concreta, problemi comunque risolvibili come dimostra la pratica.
3. Negli ultimi decenni si è assistito a una forte internazionalizzazione dell'economia, in particolare dei mercati di capitali. Questi ultimi possono funzionare soltanto se vigono le medesime "regole del gioco", tra cui figurano le regolamentazioni menzionate per l'allestimento del conto annuale e del contro di gruppo. L'economia svizzera approfitta di questa autodisciplina vicina al mercato e della correlata comparabilità dei dati finanziari.
La necessità di un'ampia accettazione internazionale delle regolamentazioni pertinenti impone ai rispettivi legislatori nazionali uno stretto margine di manovra, a cui si aggiunge la complessità tecnica della materia e l'importante dinamicità dello sviluppo economico, che deve essere incanalata nelle regolamentazioni. Alla regolamentazione statale manca invece la necessaria flessibilità. Il Consiglio federale osserva con attenzione gli sviluppi internazionali e ritiene che in linea di principio l'autodisciplina si sia dimostrata valida in tale ambito.
4. L'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR) è stato posto in consultazione nel 1998/99. Le forti critiche suscitate dall'avamprogetto hanno spinto il Consiglio federale a ripensare l'orientamento da seguire. Nel 2003 l'avamprogetto di LRR è stato suddiviso in due progetti parziali:
- Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale si è subito occupato del meno contestato diritto in materia di revisione. Tale progetto è stato licenziato dalle Camere federali il 16 dicembre 2005 ed entrerà in vigore nella seconda metà del 2007.
- Per quanto concerne il diritto contabile, è stato elaborato un nuovo avamprogetto che andrà integrato nel CO. Si è rinunciato a creare una legge speciale. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. A seconda dei risultati della consultazione, il governo presenterà il pertinente messaggio al Parlamento ancora entro la fine della legislatura.
5. L'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile non tratta esplicitamente la questione del rendiconto aziendale in vista della previdenza professionale. Si applicano i principi generali - contenuti nell'avamprogetto - della contabilità e del rendiconto. L'avamprogetto stabilisce in particolare a quali condizioni i valori patrimoniali possono essere iscritti a bilancio e a quali condizioni i debiti devono essere iscritti a bilancio. In base ai risultati della consultazione, il Consiglio federale esaminerà se è necessario una regolamentazione legale esplicita.
Risposta del Consiglio federale.