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Riduzione delle distorsioni concorrenziali dell'IVA nell'ambito dei trasporti

06.3122 · Mozione · 2006-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad accelerare la revisione dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente a rivedere previamente certi articoli per eliminare le distorsioni concorrenziali a scapito delle imprese svizzere nell'ambito dei trasporti (segnatamente dei trasporti di persone). A questo proposito l'attuale articolo 19 capoverso 3 della legge sull'IVA va modificato come segue: "Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri aerei, ferroviari e in torpedone."

Begründung

Secondo il diritto in vigore l'esenzione dall'imposta è prevista soltanto per le prestazioni di trasporto transfrontaliero aereo e ferroviario (vedi art. 19 cpv. 3 LIVA in relazione con gli art. 6 e 7 OLIVA). Per garantire il principio della neutralità concorrenziale disciplinato dall'articolo 1 capoverso 2 LIVA, il trasporto transfrontaliero in torpedone dovrebbe essere trattato dal profilo fiscale IVA come il trasporto aereo e ferroviario. Analogamente al biglietto aereo per il volo Zurigo-Parigi, che è totalmente esente dall'imposta, e quindi anche per il tragitto in Svizzera, in virtù del principio della neutralità concorrenziale questo viaggio dovrebbe essere esentato anche se viene effettuato in torpedone. Oltre a ragioni concorrenziali, anche aspetti ambientali parlano a favore della parità di trattamento tra trasporti in torpedone e trasporti aerei.

L'estensione dell'esenzione al trasporto transfrontaliero in torpedone rientra nella possibilità concessa agli Stati membri dell'UE dalla sesta direttiva CEE (vedi art. 28 cpv. 3 lett. b in relazione con l'allegato F punto 17 della sesta direttiva CEE).

Questa modifica legislativa comporterebbe minori entrate da 1 a 2 milioni di franchi e interesserebbe meno di 100 contribuenti.

Le difficoltà principali nel trasporto transfrontaliero di persone risiedono, da una parte, in una prassi della Divisione principale IVA talmente rigorosa che oggi occorre pagare l'IVA svizzera per quasi ogni forma di viaggi di gruppo, quindi anche per il tragitto effettuato all'estero; d'altra parte, diversi Stati europei riscuotono pure l'imposta dalle nostre imprese di torpedoni per i percorsi effettuati sul loro territorio. L'accumulo di questi costi comporta un inopportuno doppio onere fiscale IVA nell'ambito del trasporto transfrontaliero di persone e, di conseguenza, una massiccia distorsione concorrenziale a scapito delle imprese di torpedoni con sede in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta dell'autore della mozione di completare l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto era stata proposta anche dal Consiglio federale nel rapporto del 26 gennaio 2006 "10 anni di IVA". Nella fattispecie non si tratta di una nuova eccezione, bensì di allineare il trattamento dal profilo dell'IVA del trasporto in torpedone a quello del trasporto ferroviario e aereo. Questa problematica sarà esaminata in maniera approfondita e accurata nell'ambito dell'attuale riforma dell'IVA, all'insegna dell'ottimizzazione dell'IVA. Gli obiettivi principali sono la chiara semplificazione e l'aumento dell'efficienza dell'IVA. Dato però che un progetto di riforma talmente ampio e profondo può riuscire soltanto se esiste un largo sostegno politico, il capo del Dipartimento federale delle finanze aveva nominato l'esperto fiscale avvocato Peter Spori quale incaricato di questa riforma. Il suo rapporto è disponibile da poco. Le raccomandazioni ivi contenute confluiranno, all'occorrenza, nel progetto che sarà messo in consultazione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.