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06.3128 · Postulato · 2006-03-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di documentare l'importazione e l'impiego di materie prime geneticamente modificate destinate alle derrate alimentari e agli alimenti per animali. Almeno una volta l'anno va pubblicata una statistica sull'importazione di materie prime e additivi agricoli geneticamente modificati impiegati per la fabbricazione di derrate alimentari e alimenti per animali. La pubblicazione della statistica va integrata da un rapporto sui controlli svolti dalle autorità federali e cantonali. Tale rapporto deve contenere segnatamente informazioni sulla modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione posto all'importazione di organismi geneticamente modificati.

Begründung

Conformemente all'opinione di fondo della grande maggioranza della popolazione, non soltanto la produzione indigena non contiene organismi geneticamente modificati, bensì anche le derrate alimentari e gli alimenti per animali importati in Svizzera sono fabbricati senza subire manipolazioni genetiche. Ciononostante la trasparenza per quanto concerne la quota d'importazioni di derrate alimentari e alimenti per animali geneticamente modificati è insoddisfacente. Non esiste alcuna statistica ufficiale. L'Ufficio federale dell'agricoltura fornisce informazioni sugli alimenti per animali solo su richiesta.

Una statistica ufficiale sull'importazione di derrate alimentari e alimenti per animali geneticamente modificati è nell'interesse pubblico. Essa costituisce la base affinché le autorità federali e cantonali applichino l'obbligo di dichiarazione. Mediante dati attendibili sulla situazione di mercato e un rapporto complementare che dia informazioni in merito ai controlli è possibile rafforzare la fiducia della popolazione nelle misure attuate dalle autorità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali vi è l'obbligo di caratterizzare i prodotti costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM). Analogamente a quanto è il caso nell'UE, sono esentate da tale obbligo soltanto le tracce involontarie inferiori al limite dello 0,9 per cento di massa per ingrediente. Le autorità preposte all'esecuzione adottano le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo di caratterizzazione e, a scadenza regolare, stendono un resoconto al riguardo. I risultati delle analisi delle autorità cantonali, per quanto concerne le derrate alimentari, e della Stazione federale di ricerca Agroscope Posieux-Liebefeld, nel settore degli alimenti per animali, vengono pubblicati nei rispettivi rapporti annuali.

Già in passato le autorità federali hanno raccolto e divulgato dati sull'importazione di prodotti OGM sia nel settore delle derrate alimentari che in quello degli alimenti per animali e continueranno a farlo anche in futuro. È pure garantita la stretta collaborazione con le autorità cantonali.

Ulteriori informazioni sugli OGM sono pubblicate sui siti Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I dati sugli alimenti per animali vengono inoltre presentati nel rapporto agricolo pubblicato annualmente dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Pertanto il Consiglio federale ritiene che le richieste del presente postulato siano già adempiute.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.