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Attuazione dell'articolo 54 capoverso 1 della nuova legge sugli stranieri

06.3137 · Interpellanza · 2006-03-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La concessione di un permesso di dimora o di un permesso di dimora temporaneo potrà d'ora in poi essere subordinata alla condizione di seguire un corso di lingue o di integrazione. Tale obbligo può essere stabilito in un accordo sull'integrazione (art. 54 cpv. 1 LStr). E fin qui, nulla di male. Quello che ci si chiede è tuttavia come questa disposizione di legge sarà attuata a livello di ordinanza. Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale ritiene necessario esigere che al termine dei corsi di lingue abbia luogo un esame? In caso negativo: perché no?

2. Il Consiglio federale intende effettuare un monitoraggio, al fine di rilevare, sistematicamente e a lungo termine, la quantità e la qualità degli accordi sull'integrazione, a partire dall'entrata in vigore della LStr? In caso negativo, perché no?

3. Nei casi in cui non vi è un diritto al ricongiungimento familiare, il Consiglio federale intende subordinare la concessione di un visto d'entrata alla condizione di aver precedentemente frequentato un corso di lingue o di integrazione nel Paese di provenienza? In caso negativo, perché no?

Stellungnahme des Bundesrates

Le domande sollevate dall'autore dell'interpellanza concernono le disposizioni d'esecuzione relative alla nuova legge sugli stranieri (LStr). Le disposizioni d'esecuzione del diritto federale sono tuttora in fase di elaborazione, con il coinvolgimento dei cantoni. L'eventuale approvazione da parte del popolo, in occasione della votazione referendaria sulla LStr, sarà seguita da una procedura di consultazione riguardante le disposizioni d'esecuzione. Per il momento il Consiglio federale non può pertanto pronunciarsi in maniera definitiva in merito alla presente interpellanza.

L'articolo 54 capoverso 1 LStr è una disposizione potestativa volta a consentire alle autorità cantonali di vincolare il rilascio del permesso alla condizione di seguire un corso di lingue o di integrazione. Ciò non costituisce tuttavia un obbligo per i cantoni. La Confederazione può pertanto formulare delle raccomandazioni in vista di una prassi unitaria, ma non può prevedere una regolamentazione vincolante, ad esempio per quel che concerne le esigenze dal profilo delle conoscenze linguistiche. I cantoni hanno quindi la possibilità di applicare il nuovo strumento in maniera flessibile, adeguandolo ai bisogni locali effettivi.

Il 1° febbraio 2006 è entrato in vigore il testo parzialmente riveduto dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Conformemente al nuovo articolo 3c OIntS, in determinati casi il rilascio del permesso può già oggi essere subordinato alla frequentazione di un corso linguistico o integrativo. Tale disposizione si limita a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine. Previa consultazione dell'Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione e della Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri, l'Ufficio federale della migrazione, competente in materia, ha rinunciato in un primo tempo a formulare raccomandazioni in vista di una prassi unitaria. Dopo le prime esperienze acquisite con la nuova disposizione, si valuterà se occorre emanare tali raccomandazioni. Queste prime constatazioni dovranno essere prese in considerazione anche nel quadro delle disposizioni d'esecuzione relative alla LStr.

Risposta del Consiglio federale.