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Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle modifiche tariffali LAINF

06.3150 · Mozione · 2006-03-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Gli assicuratori privati LAINF devono essere svincolati dall'obbligo previsto dall'articolo 60 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) di consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in gradi. Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 60 LAINF:

L'INSAI e le casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni devono consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi.

Begründung

La normativa vigente obbliga anche gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 LAINF a consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi. Questa disposizione ha senso in un sistema con tariffe dei premi unitarie (da un lato la tariffa del premio dell'INSAI, dall'altro la tariffa del premio unitaria degli altri assicuratori - ad eccezione delle casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni). Ma poiché, in base alla posizione della Commissione della concorrenza, i singoli assicuratori privati LAINF saranno tenuti dal 1° gennaio 2007 a calcolare e introdurre tariffe dei premi individuali, la disposizione concernente l'obbligo di consultazione non può essere mantenuta. A prescindere dal fatto che l'obbligo decretato all'articolo 60 LAINF costituisce una semplice norma disciplinare senza sanzioni, in un sistema basato sulla concorrenza con tariffe dei premi liberalizzate una procedura di consultazione è inconcepibile già per la semplice ragione che imporrebbe di informare tempestivamente la concorrenza. Vi è inoltre il rischio che le associazioni coinvolte non riescano a far fronte alla moltitudine di procedure di consultazione. Sostituendo l'obbligo di consultazione con un diritto di disdetta in caso di adeguamenti tariffali si verrebbe maggiormente incontro agli interessi delle imprese assicurate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 60 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) prevede che gli assicuratori debbano consultare le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi. Il 1° gennaio 2007 sono state introdotte tariffe individuali per gli istituti d'assicurazione privati e le casse malati. Quale conseguenza di questa liberalizzazione delle tariffe dei premi devono essere adeguate alcune condizioni quadro, tra cui la procedura di consultazione.

Il Consiglio federale è favorevole all'abolizione della procedura di consultazione per le assicurazioni private in seguito all'introduzione delle tariffe dei premi liberalizzate. Parallelamente esaminerà se non sia opportuno abolire la procedura di consultazione per tutti gli assicuratori (inclusi INSAI e casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni) e dunque se stralciare l'articolo 60 LAINF senza sostituirlo. Dato che la composizione dell'organo direttivo superiore dell'INSAI è paritetica, le parti sociali sono coinvolte sin dal principio nei processi di fissazione delle tariffe dei premi. Inoltre, una procedura di consultazione per le due casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni, che assicurano esclusivamente il proprio personale, non ha molto senso.

Il Consiglio federale è disposto a dare seguito alla richiesta della mozione nel senso esposto e l'ha integrata nella consultazione in corso sulla revisione della LAINF.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.