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06.3169 · Mozione · 2006-03-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si invita il Consiglio federale a precisare o a modificare le norme della circolazione stradale concernenti il trasporto di merci indivisibili affinché i componenti di una gru, in futuro, possano essere trasportati senza inutili tragitti supplementari. In particolare, occorre armonizzare il diritto svizzero con quello europeo.

Begründung

Il diritto svizzero in materia di circolazione stradale disciplina i pesi massimi ammessi dei veicoli. Il peso totale massimo può essere superato solo con un permesso speciale per un trasporto di merci indivisibili.

Poiché in Svizzera i componenti di una gru (p. es. il contrappeso) sono considerati merci divisibili, essi devono essere smontati e suddivisi affinché il trasporto non superi il peso totale massimo ammesso di 34 o 40 tonnellate. Ne deriva che, per una gru dal peso di 350 tonnellate, il trasporto delle varie parti (ca. 120 tonnellate) avviene con cinque a sei camion.

Stando alla prassi attualmente in vigore, per il trasporto di una gru mobile bisogna richiedere un permesso speciale in base al peso e al carico per asse. Dal punto di vista tecnico, non sussiste alcuna ragione per vietare il rilascio di questi permessi anche per il trasporto dei componenti di una gru. In questo modo il numero dei tragitti diminuirebbe notevolmente, soddisfacendo i principi di una politica dei trasporti sostenibile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, i permessi speciali in relazione alle deroghe ai pesi massimi legali sono ammessi soltanto per il trasporto di carichi indivisibili (p. es. gru), o se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, quali ad esempio bracci di gru (cfr. art. 80 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale; RS 741.11). Questa disposizione, finalizzata ad evitare un secondo trasporto, costituisce già un'importante deroga alle norme legali in materia di pesi.

L'autore della mozione auspica che le deroghe ai pesi massimi ammessi e ai carichi per asse si applichino anche ai veicoli (camion) che accompagnano un autoveicolo di lavoro, se questi trasportano accessori divisibili di quest'ultimo (zavorre, contropesi, ecc.). Una tale disposizione contribuirebbe sì a ridurre il numero di corse, ma non vi è alcuna ragione plausibile per limitare agli accessori di gru le deroghe ai limiti legali di peso e di carico per asse. Un aumento di questi limiti ridurrebbe infatti il numero di trasporti per tutte le merci, con conseguenti guadagni in termini di redditività. Dando seguito alla mozione, per garantire la parità di trattamento occorrerebbe dunque concedere altre deroghe per le merci divisibili, ad esempio per gli elementi prefabbricati in calcestruzzo o in legno destinati all'edilizia, ecc. A giudizio del Consiglio federale non è comunque il caso di introdurre nuove deroghe ai limiti di peso e di carico per asse, o addirittura di aumentarli. L'argomento secondo cui il numero di tragitti diminuirebbe non è quindi né determinante né pertinente. I trasporti meno numerosi, ma più pesanti, che risulterebbero da questa nuova regolamentazione derogatoria infatti solleciterebbero maggiormente l'infrastruttura stradale; ciò aumenterebbe la frequenza di lavori di risanamento, con conseguenti maggiori costi.

Dall'introduzione della TTPCP, il rigoroso regime delle eccezioni ai limiti di peso e di carico per asse è stato oggetto di numerose domande di allentamento. Poiché la tassa sul traffico pesante si basa su un peso massimo di 40 tonnellate, ogni deroga a questo limite è economicamente interessante dal momento che la TTPCP riscossa non supera questo limite, anche se il peso totale è pari a 120 tonnellate. L'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ha presentato all'Ufficio federale delle strade una proposta identica a quella formulata nella presente mozione; nel 2006, nel quadro di una procedura di consultazione, i cantoni e le organizzazioni interessate hanno potuto esprimersi in merito. Dalle risposte inoltrate emerge che un eventuale allentamento delle norme relative agli attuali limiti di peso non godrebbe dei favori degli interessati; ciò vale in particolare per i cantoni.

Il diritto europeo d'altronde non prevede alcuna disposizione per il trasporto di accessori di gru. A questo livello non vi è dunque alcuna regolamentazione unitaria da armonizzare con il diritto svizzero. Anche se, per il trasporto di accessori di gru, in alcuni Stati membri dell'UE sono in vigore prescrizioni particolari per il traffico interno, da ciò non si può desumere alcuna disparità di trattamento per le imprese elvetiche del settore; l'attuale normativa svizzera si applica a tutti i trasporti effettuati sul territorio nazionale, a prescindere dalle targhe (estere o svizzere) del veicolo impiegato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.