06.3170 · Mozione · 2006-03-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Begründung
Le misure richieste sono necessarie, poiché permettono di sancire nella legge, a tre livelli, la lotta alla cibercriminalità in generale e ai reati contro l'integrità e la dignità dei fanciulli in particolare.
1. L'articolo 197 capoverso 3bis CP è entrato in vigore il 1° aprile 2001, ma oggi si pongono questioni relative alla sua interpretazione, al suo campo d'applicazione e alla sua applicazione pratica. La nozione di possesso dipende in definitiva dalle conoscenze informatiche individuali dell'utente: si rende infatti punibile per possesso di pedopornografia soltanto colui che non sa come svuotare la memoria cache del suo programma di navigazione Internet. Vi è quindi un'applicazione diversa a Seconda che il consumatore di contenuti Internet a carattere pedopornografico disponga di tali conoscenze informatiche o no. Si tratta di una situazione giuridica insoddisfacente. In definitiva, il consumatore che visita siti a carattere pedopornografico senza disporre di conoscenze informatiche si comporta in modo altrettanto criminale di colui che visita tali siti sapendo come accedere alla memoria cache del proprio navigatore Internet. La modifica proposta ha innanzitutto il vantaggio di chiarire in modo netto che il consumo di pedopornografia non viene tollerato in nessun modo. Inoltre si risolverebbe la difficile questione giuridica relativa alla definizione di "possesso" di dati pedopornografici. Le persone che visitano pagine offerenti contenuti di pornografia leggera e incappano ad esempio in una finestra pop-up con rappresentazioni pedopornografiche non dovrebbero inquietarsi per la mutata situazione giuridica, poiché il loro consumo sarebbe punibile unicamente qualora fosse intenzionale. Non aumenterebbe quindi il rischio di subire misure ingiustificate da parte delle autorità di perseguimento penale, quali ad esempio perquisizioni domiciliari.
2. L'esperienza pratica ha dimostrato che il periodo in cui gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a conservare i dati registrati è troppo breve, e spesso le autorità di perseguimento penale non hanno il tempo necessario per effettuare le loro ricerche. La modifica di legge proposta prevede di portare il termine a 12 mesi, in modo da garantire alle autorità l'accesso ai dati indispensabili alle loro indagini in Internet. È inoltre assolutamente necessario prevedere una sanzione adeguata in caso di inosservanza di questo obbligo.
3. La LFIM e la LSCPT sono state adottate nel contesto di una serie di misure volte a lottare contro il crimine organizzato. Le due leggi hanno tuttavia campi d'applicazione diversi e non vengono quindi sempre applicate congiuntamente. Occorre pertanto allestire un elenco di reati comune alle due normative e inserirvi l'articolo 197 capoverso 3bis CP, entrato in vigore in base al messaggio del Consiglio federale concernente la LFIM e la LSCPT (FF 2000 2609). Tale misura si prefigge di coordinare l'applicazione pratica della LFIM e della LSCPT, due leggi su cui si basano le indagini relative a reati particolarmente gravi.
4. Molto spesso i genitori sono impotenti davanti ai rischi che i loro figli corrono navigando in Internet. In molti casi i genitori non sanno nemmeno che esistono programmi che permettono di filtrare e limitare l'accesso a siti che mettono a repentaglio il sano sviluppo dei loro figli. È quindi necessario obbligare gli offerenti di prestazioni Internet a mettere a disposizione gratuitamente dei loro clienti tali programmi e tutte le informazioni necessarie al loro utilizzo. Gli hosting provider dovrebbero da parte loro essere tenuti a controllare regolarmente i contenuti presenti nei loro server, al fine di impedire la pubblicazione di pagine lesive della dignità dei fanciulli. Lo scopo di queste misure è quello di garantire una miglior protezione dei fanciulli che si servono di Internet.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 della mozione e di accoglierne parzialmente il punto 2, nella misura in cui tratta della creazione di una norma speciale atta a sanzionare le violazioni dell'obbligo di conservazione. Propone inoltre di respingere i punti 3 e 4 della mozione e di respingerne parzialmente il punto 2, nella misura in cui tratta del prolungamento del termine di conservazione dei dati.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale raccomanda di accettare il punto 1 della mozione.
Punto 2, prima parte (prolungamento del termine di conservazione)
La questione relativa al prolungamento a un anno del termine di conservazione dei dati di cui all'articolo 15 capoverso 3 LSCPT è stata esaminata in un contesto più ampio, quindi non soltanto in relazione alla pedopornografia, nell'ambito della trattazione del postulato CPS-S 05.3006, "Lotta più efficace contro il terrorismo e il crimine organizzato", del 21 febbraio 2005. Il Consiglio federale non ha ancora presentato il rapporto in merito, e al momento attuale non intende precorrere il dibattito. Nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, il governo ha già rilevato che la questione della conservazione dei dati potrà essere risolta in modo definitivo soltanto quando saranno disponibili le conclusioni del citato rapporto (cfr. FF 2006 1155). Per questi motivi il Consiglio federale raccomanda di rifiutare il prolungamento del termine di conservazione ai sensi del punto 2 della mozione.
2. Seconda parte (disposizione penale applicabile all'inosservanza dell'obbligo di conservazione)
Il Consiglio federale raccomanda la creazione di una disposizione penale specifica al fine di sanzionare le violazioni dell'obbligo di conservazione ai sensi del punto 2 della mozione.
3. Non vi è convergenza fra il catalogo di reati perseguibili con la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, e il catalogo di reati in relazione ai quali può essere ordinata un'inchiesta mascherata. Di conseguenza, gli agenti infiltrati nelle loro indagini non possono sempre ricorrere alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Nel disegno di diritto processuale penale, i cataloghi di reati in relazione ai quali può essere ordinata la sorveglianza delle telecomunicazioni o un'inchiesta mascherata sono pertanto stati armonizzati (cfr. art. 268 e 285 D-PP e FF 2006 1159). Non è tuttavia opportuno far coincidere completamente le due liste di reati: se per l'accertamento di un determinato reato appare adeguato ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, non significa necessariamente che si giustifichi sempre anche un'inchiesta mascherata. La creazione di un catalogo unitario non sarebbe inoltre conforme alla volontà del legislatore, che è quella di ammettere l'inchiesta mascherata soltanto in casi limitati, a causa dei peculiari problemi legati allo Stato di diritto sollevati. Questo si evince anche dal fatto che la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è autorizzata soltanto se giustificata dalla "gravità del reato" (art. 3 cpv. 1 lett. b LSCPT), mentre l'inchiesta mascherata richiede il sospetto di "reati particolarmente gravi" (art. 4 cpv. 1 lett. a LFIM).
Il fatto che l'articolo 197 capoverso 3bis CP preveda una pena detentiva soltanto fino a un anno o la multa, e si applichi a reati che, per la loro gravità, non sono paragonabili a quelli contenuti nelle due liste, è un motivo per non inserirlo nel catalogo di reati della LSCPT e della LFIM.
Per questi motivi il Consiglio federale raccomanda di respingere il punto 3 della mozione.
4. Obbligando gli offerenti di prestazioni Internet a mettere a disposizione dei clienti software atti a filtrare i contenuti pornografici, come proposto nella mozione, non migliorerebbe la protezione dei minori. Nella prassi tale soluzione potrebbe rivelarsi controproducente: vi sarebbe infatti il rischio di dare ai clienti una falsa sicurezza, mentre i fornitori di accesso potrebbero distribuire prodotti a buon mercato e dalle funzioni protettive molto limitate. È molto più importante migliorare l'informazione, affinché gli utenti siano costantemente tenuti al corrente dei rischi e pericoli esistenti.
L'altra proposta, tendente a obbligare gli hosting provider a scandire periodicamente i contenuti da loro immagazzinati, è tecnicamente impraticabile. Gli hosting provider più grossi dispongono di enormi quantità di dati (migliaia di gigabytes), costantemente modificati da parte dei content provider (gli autori). A prescindere dal fatto che ripulire in tempo utile da contenuti illegali una tale quantità di dati è tecnicamente impossibile, vi è un altro problema che si frappone a un simile obbligo. A seconda della completezza e dell'accuratezza di tali ricerche, le scansioni genererebbero una quantità variabile di annunci di errore, che andrebbero verificati in poco tempo a uno a uno e che richiederebbero l'investimento di importanti risorse. Un simile onere, anche in considerazione del fatto che Internet rappresenta un medium "in tempo reale", non troverebbe giustificazione. La commissione di esperti sulla criminalità in rete, nel suo rapporto pubblicato nel giugno 2003, ha chiaramente rilevato che un controllo preventivo da parte dei provider non costituisce una misura opportuna (pag. 39).
Per questi motivi, il Consiglio federale raccomanda di respingere il punto 4 della mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 della mozione e di accoglierne parzialmente il punto 2, nella misura in cui tratta della creazione di una norma speciale atta a sanzionare le violazioni dell'obbligo di conservazione. Propone inoltre di respingere i punti 3 e 4 della mozione e di respingerne parzialmente il punto 2, nella misura in cui tratta del prolungamento del termine di conservazione dei dati.