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06.3200 · Interpellanza · 2006-05-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 2 maggio 2006, alle ore 16.49, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha inviato una e-mail a diverse organizzazioni secondo un elenco di destinatari predefinito, con allegata un'istruzione dal titolo "Caratterizzazione dei prodotti del pollame (carne e uova) in caso di un divieto provvisorio di detenzione rurale all'aperto", accordando loro tempo fino alle ore 12.00 del 5 maggio 2006 per esprimere un parere in merito. L'entrata in vigore di tale istruzione è prevista per il 16 maggio 2006.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Perché l'UFSP fissa termini oltremodo brevi, nonostante non viga attualmente alcun nuovo divieto di allevamento all'aperto che giustifichi un intervento così precipitoso? Per quali motivi non sono state consultate le principali organizzazioni interessate che rilasciano i relativi label, quali Kagfreiland, Bio Suisse e Demeter?

2. Come valuta il Consiglio federale il fatto che in Svizzera la dichiarazione debba essere adeguata già il giorno dopo l'imposizione di un nuovo divieto di allevamento all'aperto, mentre nell'UE vige una direttiva in cui è previsto che la dichiarazione è modificata soltanto dodici settimane dopo l'entrata in vigore di un simile divieto?

3. Come considera le conseguenze dell'istruzione dell'UFSP che, a causa dell'adeguamento della dichiarazione il giorno seguente all'entrata in vigore del divieto, provoca sia costi di produzione elevati per i contadini che aderiscono al programma URA (uscita regolare all'aperto degli animali), sia un aumento dei costi dei prodotti derivati da animali allevati nell'ambito di tale programma, pur sapendo che la Confederazione promuove le aziende URA mediante pagamenti diretti?

4. Qual è l'opinione del Consiglio federale sull'affermazione dell'UFSP secondo cui è per evitare che i consumatori siano tratti in inganno che la dichiarazione deve essere adeguata già un giorno dopo l'entrata in vigore del divieto di allevamento all'aperto, e questo, anche se i consumatori interpellati nell'ambito di un sondaggio hanno dichiarato che non si sentono affatto ingannati comprando uova caratterizzate come "provenienti da allevamento all'aperto", ma prodotte durante il divieto di questo tipo di allevamento?

5. Come valuta infine l'opinione secondo cui i consumatori, al momento dell'acquisto di uova, si sentono più ingannati dalla mancanza di indicazioni sul fatto che i volatili siano allevati in batteria, che non dalla dichiarazione di "uova provenienti da allevamento all'aperto" durante il periodo in cui tale tipo di allevamento è vietato?

Begründung

- In futuro i divieti di allevamento all'aperto avranno validità soltanto nelle regioni a rischio e non più in tutta la Svizzera. Per i produttori di volatili, l'istruzione dell'UFSP introduce una disparità, discriminando i contadini che operano nelle zone a rischio. Le loro uova saranno eliminate dagli assortimenti, poiché nei punti vendita verranno offerte solo quelle provenienti dalle regioni non a rischio. Per limitare i danni il contadino direttamente interessato è costretto a vendere le sue uova come uova di allevamento al suolo. Ciononostante, le perdite risultano rilevanti dato che i contadini devono continuare a soddisfare i severi requisiti imposti dalle direttive sull'allevamento all'aperto.

- Con questa istruzione saranno i contadini con allevamento all'aperto rispettoso degli animali a subire maggiormente le conseguenze delle misure adottate contro l'influenza aviaria. Il divieto dell'allevamento all'aperto, infatti, causa loro maggiori oneri e costi più elevati. E la modifica della dichiarazione non fa che peggiorare la situazione: questi contadini sono costretti a tenere rinchiusi gli animali contro la loro volontà e inoltre, con l'incremento dei costi, risultano doppiamente penalizzati. L'influenza aviaria potrebbe essere considerata quasi un evento di forza maggiore e perciò non si dovrebbero addossare tutte le conseguenze sulle spalle dei contadini che praticano l'allevamento all'aperto.

- I consumatori che hanno acquistato uova durante il periodo di divieto di allevamento all'aperto non si sentono ingannati. Lo dimostra un sondaggio effettuato dalle organizzazioni svizzere dei consumatori e dai loro organi d'informazione. Le persone che comprano uova prodotte in allevamenti all'aperto rientrano fra i consumatori più sensibilizzati e informati sulla problematica; hanno appreso del divieto di allevamento all'aperto dai media. Di conseguenza non si può parlare di inganno.

- Non è necessario adottare una soluzione speciale per la Svizzera. Se dovesse essere imposto di nuovo un divieto di allevamento all'aperto, a prescindere dalla distinzione tra regione a rischio e regione sicura, si propone quale alternativa che la Svizzera adotti la regolamentazione UE. Dal primo giorno dell'entrata in vigore del divieto di allevamento all'aperto le uova prodotte in questo tipo di allevamento possono essere vendute con la relativa indicazione ancora per dodici settimane. Dopodiché, la dichiarazione deve essere modificata. In ogni caso, nei punti vendita (ma non sugli imballaggi delle uova e della carne) deve essere precisato che gli animali non possono, provvisoriamente, essere lasciati all'aperto.

Stellungnahme des Bundesrates

Per principio, il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso compete ai cantoni. L'esecuzione è retta dalla legge sulle derrate alimentari e dalle relative ordinanze. Ai sensi dell'articolo 60 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può emanare istruzioni all'attenzione delle autorità di esecuzione volte a garantire un'esecuzione uniforme e in particolare la protezione del consumatore dall'inganno.

Nel maggio 2006 l'UFSP ha voluto fare chiarezza in merito alle possibili caratterizzazioni di prodotti avicoli in caso di un divieto provvisorio di allevamento all'aperto per assicurare in questo modo un'esecuzione unitaria delle disposizioni vigenti. Dell'istruzione menzionata dall'autrice della mozione era disponibile il disegno.

1. Sebbene con la loro partenza il pericolo di un'epidemia si sia temporaneamente ridotto, gli uccelli selvatici migratori continuano a essere oggetto di sorveglianza poiché non può essere esclusa l'insorgenza di singoli casi d'influenza aviaria. Alcuni Paesi limitrofi hanno mantenuto il divieto di allevamento all'aperto oltre il 1º maggio 2006. Nell'interesse sia dei produttori e dei consumatori, sia delle autorità cantonali d'esecuzione in materia di derrate alimentari, era necessario chiarire al più presto la questione della caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti da allevamenti all'aperto prima dello scoppio di una nuova epidemia. Nel mese di maggio 2006 regnava una situazione di grande insicurezza. Un primo disegno dell'istruzione è stato inviato per consultazione il 2 maggio 2006 alle autorità d'esecuzione in materia di derrate alimentari direttamente coinvolte, all'Ufficio federale di veterinaria, all'Ufficio federale dell'agricoltura e alle cerchie interessate. Inoltre è stato consultato l'Aviforum (il centro di competenza dell'avicoltura svizzera), poiché si è ritenuto che questa organizzazione rappresenti gli interessi delle organizzazioni che rilasciano i relativi label. Un disegno adeguatamente rielaborato è stato presentato il 19 luglio 2006 alle organizzazioni di settore (incluse le organizzazioni che rilasciano i relativi label menzionate nell'interpellanza), agli uffici interessati, alle autorità d'esecuzione e alle organizzazioni dei consumatori per una seconda consultazione.

2.-4. A differenza di quanto previsto dal diritto europeo e per garantire la protezione dall'inganno, l'UFSP aveva proposto nel primo disegno dell'istruzione di adeguare la caratterizzazione dei prodotti avicoli e d'informare i consumatori presso il punto di vendita a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore del divieto. Dalla consultazione è emerso che non è opportuno prescrivere una dichiarazione già dal primo giorno dell'entrata in vigore del divieto. Mediante la pubblicazione di un divieto di allevamento all'aperto i consumatori sono informati in modo appropriato sul fatto che durante tale periodo i volatili caratterizzati come provenienti da allevamento all'aperto sono stabulati.

L'istruzione n. 9 "Caratterizzazione dei prodotti del pollame (uova e carne) in caso di un divieto provvisorio di detenzione rurale all'aperto" è stata infine emanata il 17 agosto 2006. Il suo contenuto è conforme al disciplinamento europeo, per cui dal momento dell'entrata in vigore di un divieto regionale e/o nazionale di allevamento all'aperto i prodotti avicoli svizzeri provenienti da allevamenti all'aperto o di fine serie possono essere caratterizzati e commercializzati con tali denominazioni soltanto ancora per dodici settimane. Allo scadere di tale termine la caratterizzazione dei prodotti di volatili provenienti da zone in cui vige un divieto di allevamento all'aperto deve essere modificata. La disposizione non concerne i prodotti che soddisfano i requisiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e che sono conformemente caratterizzati. Se oltre a ciò non sono pubblicizzati come provenienti da allevamenti all'aperto, possono essere venduti senza modificare la caratterizzazione anche dopo il termine di dodici settimane.

5. L'istruzione dell'UFSP concerne la caratterizzazione di prodotti avicoli in caso di un divieto provvisorio di allevamento all'aperto in Svizzera. Nel nostro Paese, l'allevamento di pollame in batteria è vietata già da molti anni. Per uova importate destinate al consumo provenienti da allevamenti in batteria vige un obbligo di dichiarazione per proteggere i consumatori dall'inganno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 ODerr è possibile mettere in rilievo le qualità di prodotti provenienti da produzioni rispettose dell'ambiente o da allevamenti di animali conformi alle specie. I consumatori possono così scegliere tra prodotti provvisti di una dichiarazione che evidenzia determinate qualità e prodotti privi di tale dichiarazione.

Risposta del Consiglio federale.

Istruzioni dell'UFSP concernenti la modifica della dichiarazione delle uova provenienti da allevamenti all'aperto | Lexipedia | Lexipedia