Caratterizzazione di prodotti avicoli in caso di un divieto provvisorio di allevamento all'aperto
06.3224 · Mozione · 2006-05-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'istruzione n. 9 sulla caratterizzazione di prodotti avicoli in caso di un divieto provvisorio di allevamento all'aperto, in modo tale che uova e pollame possano essere ancora dichiarati per un periodo di dodici settimane come prodotti bio, prodotti d'allevamento all'aperto oppure prodotti di fine serie, nonostante il divieto di allevamento all'aperto ai sensi del diritto sulle epizoozie.
Begründung
Con il mantenimento della caratterizzazione di prodotti bio, prodotti d'allevamento all'aperto e prodotti di fine serie per dodici settimane durante la stabulazione decretata dalle autorità per prevenire le epizoozie, l'UE ha introdotto una chiara regolamentazione. Dopo l'armonizzazione del diritto delle derrate alimentari all'inizio del 2006 un disciplinamento speciale d'altro tenore non sembra opportuno. Il disciplinamento in vigore nell'UE ha dimostrato di proteggere in modo adeguato dall'inganno, dunque dovrebbe essere applicato anche in Svizzera. Inoltre, un cambiamento fin dal primo giorno della caratterizzazione di uova e pollame provenienti da zone di protezione e di sorveglianza cagionerebbe costi elevati ai produttori, aumentando il prezzo dei prodotti e pregiudicandone la commercializzazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per principio, il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso compete ai cantoni. L'esecuzione è retta dalla legge sulle derrate alimentari e dalle relative ordinanze. Ai sensi dell'articolo 60 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può emanare istruzioni all'attenzione delle autorità di esecuzione volte a garantire un'esecuzione uniforme e in particolare la protezione del consumatore dall'inganno.
L'istruzione menzionata nella mozione costituisce un disegno del maggio 2006 (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Graf Maya 06.3200). Questo disegno è stato rielaborato, dopo la consultazione delle cerchie interessate, e infine emanato il 17 agosto 2006 come istruzione n. 9 "Caratterizzazione dei prodotti del pollame (uova e carne) in caso di un divieto provvisorio di detenzione rurale all'aperto". Il suo contenuto è conforme al disciplinamentop europeo, per cui dal momento dell'entrata in vigore di un divieto regionale e/o nazionale di allevamento all'aperto i prodotti avicoli svizzeri provenienti da allevamenti all'aperto o di fine serie possono essere caratterizzati e commercializzati con tali denominazioni soltanto ancora per dodici settimane.
Dato che il contenuto dell'istruzione del 17 agosto 2006 corrisponde a quanto richiesto dall'autore della mozione, il Consiglio federale ritiene non vi sia più necessità d'intervento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.