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06.3235 · Interpellanza · 2006-05-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'11 dicembre 2005, i cittadini del cantone Obvaldo hanno accolto con l'86 per cento dei voti una nuova legge fiscale, entrata in vigore all'inizio del 2006. In tal modo il cantone Obvaldo va ad aggiungersi ai cantoni Svitto, Zugo e Sciaffusa nei quali vige lo stesso sistema di imposizione degressivo.

L'UE non è però favorevole al sistema di imposizione di questi pochi cantoni e reputa tale disposizione un aiuto pubblico per l'elusione all'accordo di libero scambio. Anche l'ambasciatore tedesco a Berna giudica in maniera negativa tale sistema d'imposizione. La presa di posizioni divergenti viene vista dall'UE come un problema tecnico. La rinnovata assenza di unanimità fra i membri della commissione straordinaria conferisce una componente politica al passaggio della questione alla Commissione europea: essa redigerà un rapporto formale nel quale verrà affermato che le nostre leggi fiscali cantonali violano l'accordo di libero scambio.

Sulle base di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come ha reagito ai minacciosi propositi formulati dall'ambasciatore tedesco Andreas von Stechow nella stampa domenicale?

2. Cosa intende intraprendere in tale situazione?

3. Quale opinione nutre in merito alla possibilità che la Commissione UE disponga delle sanzioni nei confronti della Svizzera? Quale sarebbe la sua reazione in tal caso?

4. È determinato a rimanere fermo sulla propria posizione e a proteggere la sovranità dei cantoni e il principio del federalismo?

Stellungnahme des Bundesrates

Le riserve formulate dalla Commissione europea concernono le disposizioni cantonali in merito all'imposizione fiscale delle imprese quali holding, società miste e società di gestione. Esse non riguardano dunque l'imposizione delle persone fisiche a cui si riferisce l'autore dell'interpellanza e che, ad esempio, è stata oggetto della revisione recentemente accolta nel cantone Obvaldo. La Svizzera ritiene che le disposizioni cantonali sull'imposizione fiscale delle imprese emanate nel rispetto della legge sull'armonizzazione fiscale non rientrino nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio Svizzera/CE del 1972. Inoltre, anche se vi rientrassero, tali modalità d'imposizione non costituiscono aiuti pubblici ai sensi dell'accordo di libero scambio. Per questi motivi la Svizzera ritiene che non sussista alcuna violazione dell'accordo di libero scambio fra la Svizzera e la CE.

1. Come riportato dalla "NZZ am Sonntag" del 26 marzo 2006, l'ambasciatore tedesco è del parere che l'UE eserciterà maggiore pressione sulla Svizzera in materia di questioni fiscali.

La Svizzera ha ribadito a vari livelli la sua posizione in merito all'imposizione fiscale cantonale delle imprese e all'accordo di libero scambio. Ciò è avvenuto anche in occasione di colloqui con i rappresentanti di Stati esteri sul nostro territorio nazionale. La Svizzera intende mantenere tale linea di condotta anche in futuro.

2. In risposta alle critiche formulate dalla commissione, la Svizzera ha redatto spiegazioni dettagliate circa la propria posizione. Dal punto di vista del Consiglio federale, quanto emerso dalla seduta del comitato misto dell'accordo di libero scambio Svizzera/CE del 1972, tenutasi all'inizio del mese di maggio 2006, ha rafforzato l'analisi del nostro Paese, ossia che la posizione della commissione non sia giuridicamente fondata. In particolare, i criteri di aiuto statale definiti dal diritto comunitario, così come si presentano nello stesso e per come vengono applicati nel mercato comunitario, non possono essere estesi al libero scambio Svizzera/CE. Anche se tale parere non è condiviso dai servizi della Commissione europea, il Consiglio federale ritiene che, a breve termine, non vi sia motivo d'intervenire.

3. Le decisioni del comitato misto dell'accordo di libero scambio Svizzera/CE del 1972 sono prese di comune accordo. In tale ambito non è prevista una procedura di composizione delle controversie. Se una parte contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo, essa può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi conseguenze che ne derivano (art. 23).

La Svizzera è del parere che non possa essere adottata alcuna misura finché non verrà fornita la prova di un comportamento lesivo dell'accordo e, a suo avviso, finora la Commissione europea non ha addotto prove di comportamento lesivo dell'accordo.

Attualmente il Consiglio federale non possiede informazioni da parte dell'UE che indichino l'adozione di tali misure. Non sappiamo se e in che modo la Commissione europea continuerà a contestare le nostre pratiche. Considerato lo stato dei fatti, non sarebbe opportuno formulare ipotesi circa eventuali contromisure.

4. I cantoni hanno partecipato fin dal principio alle discussioni con la Commissione europea. Il Consiglio federale ritiene che le leggi cantonali sull'imposizione fiscale oggetto delle critiche non rientrino nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio e, insieme ai cantoni, porterà avanti tale opinione.

Risposta del Consiglio federale.