06.3242 · Interpellanza · 2006-06-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nella nostra società in continua evoluzione diventa sempre più importante acquisire nuove conoscenze sull'arco di tutta la vita. Per questa ragione è necessario sostenere la reintegrazione professionale e gli sforzi volti al conseguimento di una nuova formazione o di una formazione complementare. I provvedimenti in materia non devono essere rivolti solo ai giovani ma anche e soprattutto alle donne che desiderano riprendere l'attività lavorativa, così come ai lavoratori in età matura che hanno difficoltà nel loro settore d'impiego e potrebbero intraprendere una nuova formazione.
La nuova legge sulla formazione professionale ha introdotto a questo proposito concetti interessanti e promettenti. Si tratta in primo luogo della validazione degli apprendimenti (art. 9 cpv 2 LFPr e art. 4 OFPr) e delle "altre procedure di qualificazione" (art. 33 LFPr e art. 31 e segg. OFPr). In tal modo, grazie alle nuove possibilità offerte dall'equipollenza e dalla certificazione, si potrà ottenere un riconoscimento delle qualifiche precedentemente acquisite tramite una valutazione individuale. Tuttavia, sembra che questi moderni strumenti di gestione della formazione non siano ancora utilizzati in maniera sistematica, anzi, solo pochi cantoni ne propongono l'impiego. È dunque opportuno soffermarsi sugli eventuali problemi riscontrati nell'applicazione concreta, ragion per cui rivolgo al Consiglio federale i seguenti interrogativi:
1. Quali sono i provvedimenti presi dalla Confederazione al fine di promuovere in tutta la Svizzera le nuove possibilità di validazione degli apprendimenti e le procedure di qualificazione alternative?
2. Esiste uno strumento di controllo che permetta di conoscere le misure adottate in materia e di confrontare le situazioni dei diversi cantoni?
3. In che modo le autorità preposte intendono garantire l'equivalenza fra i titoli acquisiti al termine di una procedura di qualificazione ordinaria e quelli acquisiti seguendo un percorso alternativo, senza che questi ultimi vengano considerati "di seconda scelta", quando in realtà il riconoscimento dell'esperienza dovrebbe costituire un vantaggio?
4. In che modo le autorità pensano di verificare l'efficacia delle procedure di riconoscimento e di garantirne in tal modo la qualità?
5. In che modo si assicura il finanziamento dell'offerta? Sono previste forme di collaborazione con il settore privato, in particolare nell'ambito del partnenariato pubblico-privato?
6. Perché le possibilità offerte sono previste soltanto per la formazione professionale e non per le scuole universitarie?
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni in materia di validazione degli apprendimenti sono entrate in vigore nel 2004 con la nuova legge sulla formazione professionale (LFPr). La loro attuazione rientra nella competenza dei cantoni, che collaborano con le associazioni e le organizzazioni responsabili dei diplomi che certificano la formazione professionale. La procedura di validazione deve essere riconosciuta dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (art. 33 LFPr). La Confederazione garantisce in tal modo la qualità e la comparabilità dei diplomi.
Per quanto riguarda le domande:
1./2. In collaborazione con il SECO, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale, l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro e le organizzazioni del mondo del lavoro attive su scala nazionale, l'UFFT ha lanciato, all'inizio del 2005, un progetto volto a:
- elaborare un quadro nazionale e delle direttive per l'attuazione concreta;
- coordinare i lavori di sviluppo;
- scambiare le esperienze nella fase iniziale dell'attuazione;
- chiarire i ruoli e garantire l'informazione e la comunicazione tra i partecipanti.
I documenti di lavoro sono regolarmente pubblicati su www.validacquis.ch, mentre i risultati del progetto saranno presentati nell'autunno 2006.
3. Le procedure di qualificazione seguono le prescrizioni corrispondenti sulla formazione. I criteri per il riconoscimento della procedura da parte dell'UFFT richiedono la partecipazione delle organizzazioni del mondo del lavoro a livello regionale e nazionale (art. 4 cpv. 3 OFPr). La valutazione dei dossier viene effettuata da esperti che partecipano anche alla procedura d'esame tradizionale.
4. I partner del progetto dovranno adottare un programma di garanzia della qualità in ambito nazionale. Una valutazione è prevista entro il 2007/2008.
5. Per quanto concerne i diplomi del livello secondario II, il finanziamento della procedura avviene nel quadro delle disposizioni cantonali. La Confederazione versa contributi forfettari in virtù dell'articolo 53 capoverso 2 lettera b LFPr. Su richiesta essa contribuisce ai costi di sviluppo legati all'introduzione delle procedure necessarie (per es. formazione degli esperti, sviluppo di strumenti per la procedura) conformemente all'articolo 54 LFPr. Essa sostiene inoltre i modelli adottati dalle imprese al fine di incoraggiare l'ulteriore qualificazione dei collaboratori mediante la procedura di validazione (per es. ValiPoste, un progetto pilota della Posta e dell'UFFT destinato ai collaboratori con una formazione di applicazione molto ristretta).
6. Il Consiglio federale ritiene che l'esperienza pratica debba beneficiare di un riconoscimento sia a livello della formazione professionale sia tra i vari ambiti della formazione. Nell'ambito dell'evoluzione del panorama universitario svizzero esso esaminerà la creazione di adeguate regolamentazioni in tutti i settori della formazione. L'articolo 1b capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie professionali prevede già la considerazione delle esperienze acquisite e la pratica delle SUP è orientata in tal senso.
Risposta del Consiglio federale.