06.3268 · Mozione · 2006-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 268b del Codice civile. Ai genitori naturali deve essere riconosciuto il diritto di conoscere i dati personali del figlio adottato, se questi ha portato a termine la sua educazione e la sua formazione (a partire dai 18 anni). Il figlio adottato deve acconsentire alla trasmissione di tali informazioni.
Begründung
Secondo il Tribunale federale, la legge garantisce ai bambini adottati il diritto di conoscere l'identità dei loro genitori naturali. Non è invece chiaro se lo stesso diritto è accordato anche alle madri naturali. La situazione giuridica non è chiara. I servizi comunali invocano il segreto in materia di adozione, non essendo chiaro se gli atti debbano essere forniti oppure no. Per le madri coinvolte tale situazione è insostenibile, in particolare per quelle ragazze che fino agli anni Settanta venivano costrette a dare i propri figli in adozione, e alle quali ora non rimane altro che sperare che un giorno i propri figli naturali le contattino.
Durante l'educazione del figlio adottato, l'adozione è coperta dal segreto al fine di permettere alla famiglia adottiva di sviluppare la relazione familiare indipendentemente dai genitori naturali. Ciò non significa tuttavia che il segreto debba durare per sempre e che ai genitori naturali sarà sempre negato l'accesso agli atti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il segreto in materia di adozione, sancito dal Codice civile nel 1973 (art. 268b cpv. 1 CC), protegge la famiglia adottiva da intromissioni da parte dei genitori naturali o da parte di terzi. Non è limitato nel tempo, vale a dire che si applica anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio adottivo e anche quando questi ha lasciato il tetto famigliare. Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può invece chiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali (art. 268c CC). L'obiettivo dell'autrice della mozione è quello di allentare il segreto in materia di adozione a favore dei genitori naturali. Questa proposta apre la via a delicate questioni psicosociali che occorre analizzare a fondo prima che sia presa una decisione in tal senso. Si presume infatti che il figlio che non fa valere il suo diritto di conoscere i genitori naturali non sia interessato ad avere un contatto con loro, il che causerebbe nei genitori naturali una nuova delusione. Allo stesso tempo non si può far finta di non vedere la tragica situazione della madre che ha dato il figlio in adozione - magari vittima di pressioni sociali. A ciò si aggiunge il fatto che prima del 1973 il consenso avveniva soltanto per le adozioni semplici, le quali non facevano perdere i legami giuridici con i genitori naturali. Dopo l'entrata in vigore della revisione del diritto dell'adozione, le adozioni semplici potevano essere trasformate in adozioni complete senza il consenso dei genitori naturali (art. 267 CC) per le quali si applica il segreto in materia di adozione (art. 12b cpv. 3 testo finale CC).
Il Consiglio federale è disposto ad esaminare il problema sottoposto dall'autrice della mozione e, sulla base dell'articolo 121 capoverso 4 della legge sul Parlamento, nel caso in cui la mozione sia accolta presso il Consiglio nazionale, ad incaricare il Consiglio degli Stati di riformulare l'intervento ai sensi di una domanda di esame. Il Consiglio federale si oppone invece a un obbligo vincolante di sottoporre la proposta al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.