06.3277 · Interpellanza · 2006-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In virtù della legge sul trasferimento del traffico, con effetto dal 1° gennaio 2001, i cantoni effettuano, su incarico della Confederazione, controlli supplementari del traffico pesante. Poiché la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 04.3010 conteneva indicazioni poco concrete sui risultai dei controlli ("La forma con cui sono stati stilati i rapporti dai cantoni è stata finora molto eterogenea e non consente di formulare indicazioni e conclusioni affidabili"), desidero ripresentate le principali domande:
1. Quali infrazioni sono state in particolare accertate nel quadro dei controlli del traffico pesante? Quale ne è stata la frequenza?
2. Sussistono differenze nel comportamento illecito dei camionisti di veicoli con targa svizzera o estera?
3. Sussistono differenze cantonali nell'effettuazione di tali controlli? In caso affermativo, quali?
4. A quanto ammonta la percentuale dei veicoli controllati sul totale del traffico pesante?
5. In quale misura è aumentato il numero dei veicoli controllati dopo l'intensificazione dei controlli?
6. Quante deroghe al divieto di circolare la notte e la domenica sono state accordate negli ultimi anni? Riguardo a questo aspetto, sussistono differenze cantonali? Come sorveglia la Confederazione il rilascio di queste deroghe e il rispetto del divieto di circolare la notte e la domenica?
7. Alle frontiere vengono effettuati anche controlli relativi alla sicurezza tecnica dei veicoli, al carico massimo, al rispetto delle disposizioni che disciplinano le ore di lavoro e alla capacità del conducente di condurre un veicolo. Quanti sono i veicoli controllati alla frontiera?
8. È prevista l'introduzione del limite di alcolemia 0 per i camionisti?
9. Nel caso in cui venisse accertato che, per motivi di concorrenza, imprese di trasporto merci su strada invogliassero o costringessero i propri dipendenti (conducenti) a infrangere le prescrizioni di circolazione, quali sono le misure che il Consiglio federale intende adottare per tutelare i lavoratori?
Begründung
Per ragioni legate alla competitività sul mercato, il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di circolazione stradale è sempre più esposto a pressioni. Chi guida più velocemente e/o più a lungo ha chiari vantaggi concorrenziali rispetto ai conducenti che si comportano correttamente alla guida e ai relativi datori di lavoro.
È di poco tempo fa la notizia di un noto trasportatore che spronava i suoi conducenti a non rispettare intenzionalmente le disposizioni che disciplinano le ore di lavoro, accollandosi così il rischio di un'eventuale sanzione. In fin dei conti è il datore di lavoro che paga la multa.
Il controllo del rispetto delle prescrizioni che regolano la circolazione stradale assume un'importanza di primo piano se si considera l'aspetto sicurezza. A ciò va aggiunta anche la protezione dei lavoratori (un compito pubblico) che deve essere presa maggiormente sul serio. Non è ammissibile che un conducente possa praticamente essere obbligato a infrangere il codice della strada per far sì che il datore di lavoro si procacci vantaggi concorrenziali. È auspicabile che la Confederazione intervenga presso i partner del trasporto merci su strada affinché sia stipulato un contratto collettivo di lavoro, anche nell'interesse della protezione dei lavoratori, contro le pretese dubbiose dei datori di lavoro.
L'inosservanza della normativa stradale ha però anche effetti anticoncorrenziali (distorsione della concorrenza) sul trasporto merci su strada e su rotaia. Sarebbe fatale se il trasferimento del traffico venisse intenzionalmente ostacolato da questo elemento.
Stellungnahme des Bundesrates
È ferma volontà del Consiglio federale continuare a migliorare la sicurezza del trasporto merci su strada. Pertanto, insieme ai cantoni, la Confederazione si impegna affinché le prescrizioni di circolazione vengano rispettate in misura sempre maggiore. I controlli mobili del traffico pesante continueranno ad essere effettuati parallelamente alla realizzazione dei centri di competenza.
1. Le cifre che figurano nella tabella sottostante risultano dai dati forniti dai cantoni che hanno stipulato con la Confederazione una convenzione sulle prestazioni (dati arrotondati):
- numero dei veicoli controllati: totale, superiore a 100 000; veicoli svizzeri, 56,7 per cento; veicoli UE, 41,6 per cento; altri veicoli, 1,7 per cento;
- numero contestazioni: totale, superiore a 22 600; multe disciplinari, 38 per cento; denunce, 62 per cento;
- tipo di contestazione:
a. trasporto di merci pericolose (ADR/SDR): multe disciplinari, 0,4 per cento; denunce, 2 per cento;
b. esigenze tecniche (OETV): multe disciplinari, 6,6 per cento; denunce, 14,4 per cento;
c. divieto di circolare la notte/la domenica: multe disciplinari, 0,9 per cento; denunce, 0,5 per cento;
d. peso: multe disciplinari, 4 per cento; denunce, 10,4;
e. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: multe disciplinari, 2,9 per cento;
f. guida in stato di ebrietà: multe disciplinari, 1,9 per cento;
g. guida sotto l'influsso di droghe/farmaci: multe disciplinari, 0,1 per cento;
h. durata del lavoro, durata del riposo (OLR): multe disciplinari, 6,5 per cento; denunce, 17,6 per cento;
i. licenza/autorizzazioni: multe disciplinari, 3,2 per cento; denunce, 2,8 per cento;
j. varia (cellulare, distanza, guida sulla corsia di emergenza ecc.): multe disciplinari, 11,7 per cento; denunce, 14,3 per cento.
2. No.
3. In linea di principio, gli aspetti controllati sono gli stessi in tutti i cantoni. Il diverso peso accordato a certi aspetti dipende in particolare dalle diverse condizioni infrastrutturali e spaziali; sotto il profilo statistico queste differenze non hanno alcuna rilevanza.
4. Nel 2005 in Svizzera erano immatricolati circa 42 000 autocarri e 10 000 trattori a sella. 213 440 erano i veicoli stranieri adibiti al trasporto di merci che almeno una volta hanno circolato in Svizzera. Nel quadro dei controlli mobili del traffico pesante sono stati controllati più di 100 000 veicoli, pari quindi al 37 per cento circa.
5. Da quando nel 2001 i controlli del traffico pesante sono stati intensificati, il numero dei veicoli controllati è aumentato più del 52,5 per cento.
6. Le deroghe al divieto di circolare la domenica e la notte sono rilasciate dal cantone di stanza o dal cantone in cui ha inizio il viaggio assoggettato al permesso. Per i viaggi della Confederazione è competente l'Ufficio federale delle strade (USTRA); può anche decidere in merito a domande dall'estero. L'USTRA rilascia annualmente circa 200 permessi di circolare la domenica e la notte. Dati riguardanti i permessi rilasciati dai cantoni non sono disponibili. Per questo motivo non è possibile fornire dati sulle differenze cantonali. Il rispetto degli obblighi disposti con i permessi speciali (carico, orario ecc.) è controllato dalle autorità esecutive cantonali.
7. Conformemente all'articolo 136 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51), gli organi dell'Amministrazione delle dogane effettuano, durante il controllo doganale dei veicoli e del loro carico, anche il controllo in materia di polizia stradale. Essi hanno il diritto di ordinare gli stessi provvedimenti degli organi cantonali di polizia. Questo tipo di controllo è effettuato a campione e in maniera proporzionata al rischio. La percentuale dei veicoli controllata (entrata, uscita, transito) si aggira sull'1,2 per cento. Il tasso delle infrazioni corrisponde all'incirca a quello riscontrato negli altri controlli del traffico pesante. Per aumentare considerevolmente i controlli alla dogana mancano soprattutto tempo e spazio, tanto più che i valichi di frontiera rappresentano una strozzatura nella rete stradale.
8. Per volontà del Consiglio federale e del Consiglio nazionale sarà introdotto il limite di alcolemia 0 per i conducenti di autocarri (cfr. mozione Simoneschi 03.3352, Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale).
9. Le imprese necessitano, per i trasporti interni dal 1° gennaio 2004 e per quelli internazionali dal 1° giugno 2002, di una licenza di trasporto (autorizzazione) per l'esercizio della professione di trasportatore su strada. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) verifica almeno ogni cinque anni se i presupposti della licenza sono ancora soddisfatti. L'obbligo di licenza garantisce, da una parte, mediante la procedura che disciplina il rilascio della licenza e, dall'altra, mediante i controlli e le verifiche progressive e periodiche, il rispetto dei seguenti presupposti: l'onorabilità, la capacità finanziaria e la capacità professionale. In particolare, secondo i passi di legge determinanti si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni:
- non è stata condannata per aver commesso un crimine; e se
- non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, se non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni in vigore sulla sicurezza della circolazione stradale e se non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni in vigore sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, in particolare circa il loro peso e dimensioni.
Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua onorabilità possa essere messa in dubbio.
Se una delle condizioni dell'autorizzazione non è più adempiuta, l'UFT revoca l'autorizzazione senza indennità. Chi esercita la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada senza autorizzazione è punito con l'arresto o la multa.
Secondo il principio della responsabilità dell'autore che vige nel diritto svizzero, le infrazioni commesse da conducenti che lavorano per conto di un'impresa possono difficilmente essere imputate all'impresa stessa. Tuttavia, spetta al diritto penale amministrativo stabilire, nel caso di un'infrazione all'obbligo di licenza, se, in presenza di determinate circostanze, sia necessario esimere dal perseguimento le persone punibili e condannare al loro posto la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita oppure la ditta individuale al pagamento della multa. Questa regolamentazione particolare tiene conto del fatto che in molti ambiti del diritto penale amministrativo non vale la pena fare indagini per individuare il dipendente che ha commesso l'atto e gli organi eventualmente corresponsabili.
Inoltre, la possibilità di infliggere come pena l'arresto o la multa in caso di infrazione all'obbligo di licenza, unitamente al provvedimento amministrativo di revoca della licenza, sono efficaci strumenti per far sì che le imprese abbiano tutto l'interesse a rispettare le disposizioni di legge.
Pertanto, il dipendente è tutelato nella misura in cui, in caso di corresponsabiltià accertata del superiore, l'impresa deve accollarsi le conseguenze giuridiche (multa, revoca della licenza).
Infine è applicata anche la norma di protezione dell'articolo 21 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (RS 822.221). Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.