06.3285 · Interpellanza · 2006-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel marzo 2006, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione (06.3004) della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Tale mozione incarica implicitamente il Consiglio federale di esaminare le basi costituzionali necessarie per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In seno all'amministrazione federale, un gruppo di lavoro è stato incaricato di effettuare i lavori preliminari per creare una legge generale sulla polizia. Secondo il diritto vigente, la Confederazione non dispone di proprie competenze, che spettano ai cantoni. I lavori preliminari del gruppo di lavoro toccano anche le questioni relative alle basi costituzionali sufficienti per le competenze di polizia della Confederazione?
2. Quando è prevista la conclusione dei lavori e quale è stato il coinvolgimento degli enti interessati, segnatamente i cantoni e l'Associazione delle città e dei comuni?
3. Il Consiglio federale ha l'intenzione di approfittare del mandato conferito dalla mozione 06.3004 per chiarire e illustrare la questione della costituzionalità delle competenze della Confederazione in materia di polizia?
4. Il Consiglio federale è anch'esso dell'avviso che - visti il diritto alla consultazione democratica del popolo, la chiara delimitazione delle competenze tra Confederazione e cantoni nonché la separazione dei compiti tra polizia ed esercito - occorrerebbe creare, nella Costituzione federale, una base chiara per i compiti di polizia della Confederazione?
Begründung
1. Le insufficienti basi costituzionali della Confederazione in ambito di polizia sono sempre più evidenti. Mi riferisco ad esempio al messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 concernente la legge sull'impiego della coercizione, che non apporta una chiara base costituzionale, bensì rinvia soltanto al "principio della proporzionalità". La competenza per il coordinamento nel settore della sicurezza interna (art. 57 cpv. 2 Cost.) è inoltre interpretata in maniera troppo estensiva: una competenza non può mai fondarsi su un principio di coordinamento (op. cit. n. 5.1.1.)! Anche le estese argomentazioni in merito alla costituzionalità della modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge sulla tifoseria violenta; messaggio del 17 agosto 2005) non possono bastare. Anche il Consiglio federale rileva tra l'altro: "È possibile che alcune delle modifiche qui proposte oltrepassino gli ambiti di competenza della Confederazione per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna previsti dalla Costituzione (op. cit. n. 5.1)." Anche in questo caso la competenza materiale per l'adozione autonoma di misure viene fatta derivare dalla competenza in materia di coordinamento giusta l'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione, il che è chiaramente eccessivo.
2. Tali domande si pongono anche in considerazione del crescente coinvolgimento dell'esercito nella sicurezza interna e delle nuove competenze in materia di polizia attribuite dai Cantoni al corpo delle guardie di confine nell'ambito di Schengen. Da non dimenticare anche il maggior ricorso a servizi di sicurezza privati.
3. Potrebbe essere sensato assegnare alla Confederazione determinati compiti di polizia, segnatamente quelli a carattere federale e sovracantonale. Nell'ambito del diritto in materia di polizia, la Confederazione non dispone di nessuna base costituzionale; la necessità di competenze di polizia federali è tuttavia manifesta, perlomeno se si considerano i tentativi profusi in tale direzione negli ultimi tempi. L'attribuzione di competenze di polizia alla Confederazione non deve avvenire in modo discreto e a tappe, bensì in modo trasparente. Il presupposto è la creazione di una chiara base costituzionale. In tal modo è coinvolta la società civile ed è possibile la discussione politica. Ma non si tratta soltanto di questo: la votazione popolare obbligatoria in caso di modifica costituzionale garantisce i diritti politici e potrebbe anche chiarire in che misura i compiti di polizia possono essere espletati da privati e come potrebbero essere delimitati in modo chiaro i compiti di polizia ed esercito.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le competenze della Confederazione nel settore della sicurezza interna poggiano su basi costituzionali esplicite e implicite che il Consiglio federale ha illustrato nel messaggio del 17 agosto 2005 relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (FF 2005 5009).
In virtù di queste basi costituzionali sono state adottate leggi federali, quali quelle sulla salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360), a cui si aggiungono numerose singole disposizioni giuridiche in materia di polizia contenute in leggi federali, come ad esempio quelle nel terzo libro del Codice penale o nel quinto capitolo della nuova legge sulle dogane (RS 631.0). Questa molteplicità di disposizioni e norme specifiche è in un certo contrasto con la concentrazione organizzativa delle autorità di polizia del DFGP in seno all'Ufficio federale di polizia, decisa dal Consiglio federale a partire dal 1° gennaio 2001 anche in vista dell'estensione della giurisdizione penale federale mediante l'articolo 340 del Codice penale (cfr. in merito il cap. 3 del rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 "Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata", FF 2006 5223).
Per far fronte alla frammentazione, dettata da ragioni storiche, della legislazione federale in materia di polizia e concretizzare maggiormente le competenze d'intervento talvolta non sufficientemente specificate delle forze di polizia della Confederazione, il Consiglio federale ha avviato una revisione a tappe del diritto federale in materia di polizia. In una prima tappa ha sottoposto alle Camere federali i messaggi concernenti la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4631) e la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione (LICo; FF 2006 2327). In previsione di una seconda tappa, il capo del DFGP ha incaricato l'Ufficio federale di polizia di elaborare prime proposte per la creazione di una legge federale sulla polizia. Con essa s'intende mettere a disposizione dei cittadini e dei membri delle forze di polizia una normativa comprensibile e trasparente che contiene la materia disciplinata dalla legislazione sulla polizia. La normativa disciplinerà esclusivamente le attività degli organi di polizia della Confederazione e non intaccherà quindi la sovranità cantonale in materia di polizia. Inoltre non s'intendono creare nuovi compiti e competenze, bensì intervenire laddove il legislatore ha già conferito compiti di polizia alla Confederazione. Questi compiti si basano sulle summenzionate competenze costituzionali della Confederazione.
2. La Confederazione non mancherà di coinvolgere per tempo e dove è necessario i cantoni, le città e i comuni nei lavori di legislazione. È probabile che le Camere federali si occuperanno di un messaggio in materia nella prossima legislatura.
3. Con la mozione 06.3004 il Consiglio degli Stati incarica il Consiglio federale di adoperarsi affinché le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive previste dalla revisione parziale della LMSI - ossia l'interdizione di accedere a un'area, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia, la cui applicazione è stata limitata nel tempo a causa della controversa competenza della Confederazione a legiferare - possano in futuro essere applicate anche oltre il limite previsto. Il Consiglio federale si astiene dal pronunciarsi in questa sede sulla necessità di creare nuove norme costituzionali, poiché gli accertamenti in merito sono ancora in corso e inoltre la consultazione dei cantoni, che sono i principali responsabili in materia, non si è ancora conclusa. Qualora, nell'ottica della revisione parziale della LMSI, dovesse risultare una necessità sufficientemente fondata di precisare nella Costituzione le attuali basi delle competenze, il Consiglio federale la prenderà in considerazione.
4. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale diritto costituzionale disciplini già con sufficiente chiarezza la delimitazione fra l'esercito e gli organi civili di polizia della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.